DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. 1135

Type DPR
Publication 1986-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 228 a 235, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facolta' di giurisprudenza, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli da 269 a 274, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in "ricerca operativa" che si trasforma in scuola di specializzazione in "ricerca operativa e strategie decisionali" afferente alla facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 275 a 280, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in statistica sanitaria che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 281 a 284, relativi al corso di specializzazione in informatica che si trasforma in scuola di specializzazione in informatica e statistica afferente alla facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 301 a 307, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in studi europei che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facolta' di economia e commercio, sono soppressi.

Art. 6

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