DECRETO 16 maggio 1987, n. 225

Type Decreto
Publication 1987-05-16
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo (cronotachigrafo) nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento CEE n. 1463/70, sostituito dal regolamento CEE n. 3821/85 precitato;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1979, concernente le condizioni e le modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 luglio 1979;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale;

Considerata

la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, le caratteristiche normalizzate del marchio particolare da apporre sui sigilli dei cronotachigrafi, nonchè i tempi e le modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione; Decreta:

Art. 1

1.Il marchio particolare previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che le officine e i montatori autorizzati al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE devono apporre sui prescritti sigilli, ha forma circolare e le caratteristiche normalizzate identificate nell'allegato del presente decreto.

2.Il marchio particolare è apposto mediante punzoni in acciaio temperato a tenaglia o a percussione, ed è realizzato in incavo.

3.L'impronta del marchio particolare è costituita dalla parola "MICA", dalla sigla automobilistica della provincia in cui ha sede la ditta autorizzata, e dal numero identificativo assegnato alla stessa con il provvedimento di autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1979.

NOTE Nota alle premesse e all'art. 1: Il testo dell'art. 10, comma 3, del D.L. n. 16/1987 è il seguente: "Le officine e i montatori che effettuano montaggio riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonchè le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma".

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