DECRETO 9 luglio 1987, n. 328
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici;
Viste
le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987; Decreta:
Art. 1
1.Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
2.Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 9 luglio 1987 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORRIERI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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