DECRETO 13 settembre 1987, n. 375

Type Decreto
Publication 1987-09-13
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni;

Allo

scopo di contrastare gli attuali deflussi speculativi di capitali verso l'estero con l'adozione in via temporanea delle seguenti misure, nel rispetto degli impegni derivanti da accordi internazionali e delle leggi vigenti; Decreta:

Art. 1

Nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 è introdotto il seguente art. 14: "Art. 14 (Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni di merci e di regolamenti anticipati di importazioni di merci e servizi). - 1. Le esportazioni definitive, fatturate in valuta estera, con pagamento posticipato sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dell'esportatore, di un finanziamento in valuta di banca abilitata pari al 75% dell'intero regolamento previsto entro 18 mesi dalla data dell'operazione doganale, anche quando siano previste quote dilazionate oltre tale termine, ove tale regolamento sia d'importo superiore al controvalore di L. 10 milioni. 2. Il finanziamento deve essere acceso entro 5 giorni dall'effettuazione dell'operazione doganale. Per le operazioni assistite da modulo valutario sottoposto a visto preventivo il finanziamento deve essere acceso all'atto dell'apposizione del visto. 3. Il finanziamento deve essere estinto con la valuta introitata dall'estero o, in mancanza di ricavo, alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di erogazione, con valuta acquistata contro lire. È data facoltà agli esportatori interessati di mutare la valuta del finanziamento. 4. Non sono assoggettate all'obbligo del finanziamento le esportazioni regolate con disponibilità derivanti da crediti finanziari concessi alle controparti estere. 5. Ai fini dell'obbligo del finanziamento in valuta non sono considerate con regolamento posticipato le esportazioni con regolamento a vista contro documenti su banca residente. 6. Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni l'operatore interessato deve finanziarsi entro dieci giorni dalla data di vendita della merce, termine entro il quale deve essere attivata la procedura di trasformazione. 7. Nelle esportazioni in conto deposito il finanziamento deve essere acceso non oltre il decimo giorno dalla data di emissione della fattura definitiva. 8. Non sono soggetti all'obbligo del finanziamento in valuta: le operazioni poste in essere da imprese sottoposte a procedure concorsuali; i crediti in valuta di esportazioni a fronte delle quali sono stati stipulati contratti a termine anteriormente al 14 settembre 1987. Qualora il contratto a termine sia stato stipulato per un importo inferiore alla quota del 75%, il finanziamento in valuta deve essere comunque acceso per la differenza. 9. I pagamenti anticipati per importazioni definitive di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, nonchè i pagamenti per l'acquisto di merci in transito che precedono i relativi introiti, qualora siano da effettuare attraverso i conti valutari ovvero mediante accreditamento nei conti esteri in lire, devono essere eseguiti, se di importo superiore al controvalore di Lit. 10 milioni, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta concesso da banca abilitata. 10. Il finanziamento non deve avere scadenza inferiore alla data contrattualmente prevista per l'effettuazione dell'importazione o della prestazione del servizio ovvero per l'introito dell'operazione di transito e non può essere estinto prima che abbiano avuto luogo le suddette operazioni ovvero, nel caso dell'operazione di transito, prima dell'introito. L'estinzione del finanziamento prima che si verifichino i suddetti presupposti è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi. La banca procede senz'altro all'estinzione del finanziamento in caso di rimborso dall'estero, a seguito di scioglimento di contratto o di ripetizione di indebito, dei pagamenti effettuati a mezzo di finanziamento bancario; in tal caso la valuta accreditata in conto valutario deve essere utilizzata dalla banca per l'estinzione del relativo finanziamento. 11. I pagamenti per il rifornimento di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo nazionali, nonchè quelli per l'acquisto da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo, non sono assoggettati all'obbligo del finanziamento. 12. Nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione dell'operatore residente presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nell'eventualità che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca non residente, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purchè l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale. 13. Gli esportatori e gli spedizionieri residenti, che non siano titolari di conto autorizzato, possono anticipare per conto dei non residenti, le spese di trasporto e quelle relative agli accessori commerciali, poste per contratto a carico dei non residenti medesimi, esclusivamente con valuta derivante da finanziamento di banca abilitata, osservate le disposizioni stabilite in materia nelle causali 1) e 9) dell'allegato A al decreto. 14. Qualora l'importazione, la prestazione del servizio ovvero il regolamento dell'introito del transito non risultino ancora effettuati alla scadenza che banca ed operatore hanno attribuito al finanziamento, il finanziamento stesso deve essere prorogato fino al verificarsi di tali presupposti, ma, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data dell'erogazione della valuta, salvo che non sia stabilito un termine più ampio con autorizzazione particolare. Alla fine di tale periodo il finanziamento deve essere estinto. 15. In via transitoria, le disponibilità nei conti valutari esistenti alla data del presente possono essere utilizzate dai rispettivi titolari per effettuare pagamenti della specie semprechè alla data del presente esista già l'impegno al pagamento anticipato; parimenti la valuta riveniente da contratti a termine posti in essere prima della data odierna per l'esecuzione di pagamenti anticipati può essere utilizzata per gli scopi cui essa è destinata".

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