DECRETO 13 settembre 1987, n. 376
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni;
Allo
scopo di contrastare gli attuali deflussi speculativi di capitali verso l'estero con l'adozione in via temporanea della seguente misura, nel rispetto degli impegni derivanti da accordi internazionali e delle leggi vigenti; Decreta:
Art. 1
L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Conti valutari). - 1. Nei "conti valutari", da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28. a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate; b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate; c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate; d) le valute derivanti da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti. Entro il trentesimo giorno successivo a quello di accreditamento: - le valute di cui alla lettera a) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti, nel suo interesse; - le valute di cui alla lettera b) possono essere utilizzate per tutti i pagamenti consentiti; - le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento facoltativo all'esportatore, possono essere utilizzate per le causali indicate al primo alinea. Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento: - le valute di cui alla lettera c) possono essere utilizzate esclusivamente per il regolamento della specifica operazione che ne ha determinato l'acquisto contro lire; - le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento all'importatore, possono essere utilizzate per il regolamento dell'operazione finanziata. Entro il settimo giorno successivo a quello di accreditamento: - le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento obbligatorio all'esportatore devono essere utilizzate per pagamenti consentiti o negoziate contro lire. 2. Fermo rimanendo quanto sopra stabilito in materia di utilizzo dei conti valutari, è data facoltà ai rispettivi titolari di procedere, nei termini di validità dei conti stessi, a conversioni in altre valute della valuta accreditata".
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