LEGGE 9 ottobre 1987, n. 417
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
2.I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.
3.I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.
NOTE Nota all'art. 1: La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.
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