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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 527

Current text a fecha 1987-12-28

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, del tesoro e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia - e in materia di porti lacuali, nonche' le attribuzioni gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2.Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.

3.Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al diritto linguistico italiano".

Art. 1-bis

((

1.A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

2.Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.

3.Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.

4.Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.

5.Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.

6.I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di piu' regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.

8.Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa societa' il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnera' ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.

9.Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.

10.

Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario ))

Art. 2

1.Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. ((sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni)).

2.La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.

2-bis.Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.

2-ter.Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.

3.L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

4.Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle societa' concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresi' a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.

5.Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvedera' all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.

Art. 3

1.Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attivita' economiche e' obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionali possono svolgere nel territorio provinciale attivita' economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonche' nelle localita' comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le localita' diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intensa con il competente organo provinciale.

3.La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio.

4.Resta fermo quanto stabilito dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "La giunta regionale deve essere consultata ai fini dell'istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione".

Art. 4

1.La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e' soppressa.

2.Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalita' che verranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.

3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dei trasporti provvedera', d'intesa con le province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.

4.Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge funzioni trasferite alle province.

5.Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.

6.Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

7.In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministro dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Art. 4-bis

((

1.Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.

2.Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.

3.Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

4.Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.

5.Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale.

6.In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

7.Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio della provincia.

8.Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

9.Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.

))

Art. 4-ter

((

1.La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4-bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

))

Art. 5

1.E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ((, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente )).

2.Nella provincia di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

3.Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

4.Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.

((

4-bis.E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato.

))

Art. 6

1.(( Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato puo' essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale. ))

2.Il comitato ha (( altresi' )) il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia.

Art. 7

1.In corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato.

2.In particolare le province succedono nei beni e nei diritti di cui al comma 1 connessi all'esercizio di linee ferroviarie in concessione, ancorche' svolto mediante servizi automobilistici sostitutivi, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.Ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 68. - Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizio di carattere nazionale e a materie di competenza regionale". - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e' il seguente: "Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalita' previste al secondo comma dello stesso titolo. Si applicheranno altresi' le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8". - Il testo dell'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, e' il seguente: "Art. 15. - Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile, dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile e per la determinazione delle relative modalita' per l'uso comune, sara' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e per l'aviazione civile, un comitato presieduto dal Ministro per la difesa e composto di altri sette membri designati tre dal Ministro per la difesa e quattro dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Le modalita' per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, in conformita' della determinazione del comitato di cui al precedente primo comma. Al comitato stesso sara' deferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto. L'assegnazione in uso al ministero dei trasporti e dell'aviazione civile degli immobili in uso all'Aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sara' disposta dal Ministro per le finanze; quella dei beni mobili sara' effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'Aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sara' effettuato a titolo gratuito. Per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 4 l'ispettorato generale dell'aviazione civile puo' avvalersi, fino a quando non sara' stato attuato quanto previsto dal presente articolo, dell'opera della Direzione generale del demanio del ministro della difesa-aeronautica".

Art. 8

1.Sono attribuite alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.

Nota all'art. 8: Il testo dell'art. 96 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' il seguente: "Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facolta' di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1 gennaio 1980".

Art. 9

1.Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.

(( 1-bis. E' delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto ))

((

))

((

1-quater.Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.

))

((

1-quinquies.Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.

))

2.In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.

Art. 10

1.Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.

Art. 11

1.I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle e' situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

2.I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio e' situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia.

3.Per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. ((1))

Art. 12

1.Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige, inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse, secondo la rispettiva competenza, accompagnati da elenchi descrittivi.

2.Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiedere copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

Nota all'art. 12: La legge 30 settembre 1963, n. 1409 reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963).

Art. 13

1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni. ((3))

Art. 14

1.La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.

2.Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme. ((3))

Art. 15

1.Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, e' abrogato.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANNINO, Ministro dei trasporti

AMATO, Ministro del tesoro

GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 27

Nota all'art. 15: Il testo del titolo V del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e' il seguente: "Art. 30. - La potesta' di emanare norme legislative nelle materie previste dall'art. 4, n. 14° dello statuto, non si riferisce alle ferrovie esercitate dallo Stato e ai servizi delle poste, delle telecomunicazioni e radio-comunicazioni". "Art. 31. - La potesta' legislativa di cui al n. 6 dell'art. 5 dello statuto, non si riferisce ai servizi la cui gestione e' di pertinenza delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ne' alle concessioni in atto fino alla scadenza". "Art. 32. - Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporti relativi a linee che abbiano tutto il percorso sul territorio della regione, qualora non implichino intervento finanziario dello Stato. Devono essere fatte salve le esigenze della difesa nazionale. Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della regione il provvedimento di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e' adottato previo parere della giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta. Nei riguardi dei trasporti regionali degli effetti postali si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici trasporti dalle norme dello Stato per il trasporto degli effetti predetti". "Art. 33. - Del comitato regionale di coordinamento trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte due assessori delegati dal presidente della giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del comitato". "Art. 34. - Il comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonche' per la modifica delle clausole vigenti di concessioni riguardanti le modalita' di esercizio dei servizi medesimi. Le deliberazioni degli organi regionali difformi dal parere del comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione".