DECRETO 23 settembre 1988, n. 420

Type Decreto
Publication 1988-09-23
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

Tenuto

conto dell'esigenza di disciplinare le autorizzazioni di cui all'art. 15, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Decreta:

Art. 1

Rilascio delle autorizzazioni

1.Le richieste di autorizzazione previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987 devono essere inoltrate con cadenza annuale, al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale delle valute), direttamente o tramite una banca abilitata, trasmettendone copia all'Ufficio italiano dei cambi.

2.Le richieste di cui al comma precedente devono essere inoltrate nel mese di gennaio, con riferimento al periodo 1› marzo dello stesso anno - 28 febbraio dell'anno successivo con indicazione di quantitativi minimi di kg. 20. Nel corso dell'anno possono essere inoltrate richieste connesse all'avvio di nuove attività o richieste suppletive.

3.Le richieste di autorizzazione devono contenere una dichiarazione di impegno a destinare l'oro acquistato agli usi consentiti dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987. Nel caso di cessione ad altro residente, nel documento di vendita deve essere indicato che il cessionario intende utilizzare l'oro per la produzione di beni.

4.La richiesta inviata all'Ufficio italiano dei cambi deve contenere copia della precedente autorizzazione, aggiornata con i dati relativi agli utilizzi alla data di inoltro.

5.Sono libere le importazioni di oro da parte delle banche abilitate per l'immissione in conto deposito, utilizzabile per le cessioni e per prestiti d'uso ai residenti.

6.Ai fini delle presenti disposizioni non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto idoneo a qualificarle come beni prodotti ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987.

7.L'Ufficio italiano dei cambi provvede a notificare le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero.

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