DECRETO 10 settembre 1988, n. 423
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in particolare l'art. 19, comma 14, che limita la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di farmaci per promuovere, organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, limitatamente a quelli di rilevante interesse scientifico e con esclusione di scopi pubblicitari secondo i criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della sanità;
Ritenuta la necessità di fissare i criteri per determinare la rilevanza dell'interesse scientifico delle iniziative promozionali dell'industria farmaceutica;
Considerato che occorre demandare ad una valutazione caso per caso le iniziative in questione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 23 febbraio 1958, n. 296;
D'intesa
con il Ministro delle finanze; Decreta:
Art. 1
1.Le aziende produttrici di farmaci operanti in Italia che intendono portare in deduzione le spese indicate all'art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono inoltrare al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro, la seguente documentazione almeno centosessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione: 1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico. Nel caso di più aziende associate allo scopo vanno indicati i dati per ogni azienda; 2) sede e data della manifestazione; 3) destinatari dell'iniziativa; 4) oggetto della tematica del convegno con particolare riferimento alla connessione tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda; 5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i farmaci di cui all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67; 6) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori; 7) preventivo di spesa per manifestazione e previsione della copertura dei costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti; 8) gli elementi per valutare il particolare valore scientifico dell'iniziativa; 9) impegno congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge con il quale il legale rappresentante dell'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalità pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)". - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". - La legge n. 296/1958 reca: "Costituzione del Ministero della sanità". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "4. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi: a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale; b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista".
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