DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448
Entrata in vigore del decreto: 24-10-1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;
Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;
Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2.Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 1
Art. 1. Principi generali del processo minorile 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [Costituzione e dall'articolo 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art6) del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla (([direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800),)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. (16) 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 2
Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 3
Art. 3. Competenza 1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. (17) (22) ((26)) 2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 4
Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni 1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 5
Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.(17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 6
Art. 6. (( (Servizi minorili). )) ((1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale)).
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 7
Art. 7. Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori 1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori. ((23))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 8
Art. 8. Accertamento sull'eta' del minorenne 1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 9
Art. 9. Accertamenti sulla personalita' del minorenne 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 9 bis
Art. 9-bis. (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). 1. Fermo quanto previsto dalla [legge 26 luglio 1975, n. 354](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354) ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230), nonche' dal [decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121), il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 10
Art. 10. Inammissibilita' dell'azione civile 1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. (17) (22) ((26)) 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 11
Art. 11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenne 1. Fermo quanto disposto dall'[articolo 97 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art97), il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12
Art. 12. Assistenza all'imputato minorenne 1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale. 1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza ((di una o piu')) delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. 3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12 bis
Art. 12-bis. (Diritto all'informazione). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 ((del presente decreto)) e dall'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art1-com1), al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ((del presente articolo)) . 2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto: a) a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33. 3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto: a) a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute ((sia fisica sia)) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'. 4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato ((all'eta' e alle capacita')) del minorenne.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12 ter
Art. 12-ter. (( (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede. 2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 13
Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 14
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313)))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313)))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 16
Art. 16. Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12))). 3. Nell'avvalersi ((della facolta' prevista dal comma 1)) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 17
Art. 17. (( (Fermo di minorenne indiziato di delitto). )) ((1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 18
Art. 18. (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. ((Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne.)) 2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione. 3. Oltre che nei casi previsti dall'[articolo 389 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art389), il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'. 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli [articoli 390](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art390) e [391 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art391).
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 18 bis
Art. 18-bis. (Accompagnamento a seguito di flagranza). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonche' ((di uno dei delitti)) di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), (( h) e m) )), del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) ovvero ((di uno dei reati)) di cui all'[articolo 699 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art699) o di cui all'[articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art4) ((,)) e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potesta' dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non puo' essere trattenuto oltre dodici ore. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potesta' dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. 3. L'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne e' consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. 4. Quando non e' possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne da' immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 19
Art. 19. Misure cautelari per i minorenni 1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'[articolo 275 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275), dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). 3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore eta' ((...)).
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 20
Art. 20. Prescrizioni 1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potesta' dei genitori, puo' impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. 2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione, per non piu' di una volta, delle prescrizioni imposte. 3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice puo' disporre la misura della permanenza in casa.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 21
Art. 21. Permanenza in casa 1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' imporre limiti o divieti alla facolta' del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 2. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 3. I genitori o le persone nella cui abitazione e' disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonche' gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. ((4. Il minorenne al quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'[articolo 657 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art657).)) 5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice puo' disporre la misura del collocamento in comunita'.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 22
Art. 22. Collocamento in comunita' 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare ((...)) qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a ((quattro anni)). ((20)) ((4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23)).
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 23
Art. 23. Custodia cautelare 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), (( e-bis) e g) )), del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), nonche' per uno dei ((delitti, consumati o tentati,)), di cui agli articoli 336 ((, primo comma,)) e 337 del [codice penale, e di cui all'articolo 73](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art73) ((del testo unico di cui al decreto)) del [Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica::1990-10-09;309). 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; ((a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga)); b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; (8) c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'[articolo 303 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art303) sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. ((20))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 24
Art. 24. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini 1. Quando l'imputato e' scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice puo' imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 25
Art. 25 Procedimenti speciali 1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). (17) (22) ((26)) 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. 2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 26
Art. 26. Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilita' 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato e' minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 27
Art. 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l' esercente la potesta' dei genitori, nonche' la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'[articolo 127 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127) e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell' udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. (4) ((12))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 27 bis
Art. 27 bis. (Percorso di rieducazione del minore). 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. ((25)) 3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso. 4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti. 5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'[articolo 453 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art453). L'ingiustificata interruzione e' valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. 6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'[articolo 453 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art453).
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 28
Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. (6) 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'[articolo 575 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art575), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'[articolo 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art576), dagli [articoli 609-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis) e [609-octies del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609octies), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398). ((27))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 29
Art. 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova 1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 30
Art. 30. (( (Pene sostitutive). )) ((1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, puo' sostituirla con la semiliberta' o con la detenzione domiciliare, previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689); quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, puo' sostituirla, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilita' previsto dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689); quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla, altresi', con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'[articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art56quater). In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689), ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 4. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689).))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 31
Art. 31. Svolgimento dell'udienza preliminare 1. Fermo quanto previsto ((dagli articol1 420-bis e 420-ter)) del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso. 2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalita'. 3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivita' per il minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori. 4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice puo' disporre l'allontanamento dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3. 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'[articolo 90 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art90). Il minorenne, quando e' presente, e' sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 32
Art. 32. Provvedimenti 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'[articolo 425 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art425) o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. ((9)) 2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. (5) 3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. 4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 32 bis
Art. 32-bis. (Opposizione). 1. Con l'atto di opposizione e' richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (17) (22) ((26)) 2. L'opposizione e' inammissibile quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilita' e' dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione. 3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilita', il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'[articolo 431 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art431) al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il giudizio. (17) (22) ((26)) 4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna. (17) (22) ((26)) 5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici gia' concessi. (17) (22) ((26)) 6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 33
Art. 33. Udienza dibattimentale 1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' tenuta a porte chiuse. (17) (22) ((26)) 2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici puo' chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunita' di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non puo' essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o piu' coimputati non vi consente. 3. L'esame dell'imputato e' condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. 4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 34
Art. 34. Impugnazione dell'esercente la potesta' dei genitori 1. L'esercente la potesta' dei genitori puo', anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne. 2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potesta' dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarita' di una impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 35
Art. 35. Giudizio di appello 1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 36
Art. 36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni 1. La misura di sicurezza della liberta' vigilata applicata nei confronti di minorenni e' eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 37
Art. 37. Applicazione provvisoria 1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli [articoli 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art97) e [98 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art98), il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' applicare in via provvisoria una misura di sicurezza. 2. La misura e' applicata se ricorrono le condizioni previste dall'[articolo 224 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art224) e quando, per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata. 3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38. (17) (22) ((26)) 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 38
Art. 38. Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (17) (22) ((26)) 1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'[articolo 678 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678) e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. (17) (22) ((26)) 2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 39
Art. 39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento 1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 40
Art. 40. Esecuzione delle misure di sicurezza 1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita. 2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili. (17) (22) ((26))
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 41