DECRETO 22 ottobre 1988, n. 457
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante l'attuazione delle direttive CEE 75/442, 76/403 e 78/319;
Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Viste le direttive CEE 84/631, 85/469, 86/279 e 87/112 in materia;
Vista
la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante la modalità di costituzione delle cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; Decreta:
Art. 1
Definizioni
1.Ai fini della presente disciplina si intendono: per "rifiuti": quelli solidi urbani, speciali, tossici e nocivi identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 nonchè delle altre norme attuative del suddetto decreto; per "autorità competente": la pubblica amministrazione designata dagli Stati per assicurare che le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti avvengano con modalità che tutelino la salute e l'ambiente; per "produttore di rifiuti": il soggetto dalla cui attività è derivata la produzione di rifiuti ovvero il loro mutamento di natura e composizione; per "detentore di rifiuti": il produttore di rifiuti o altro soggetto autorizzato secondo le norme vigenti che effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti; per "Stato terzo": qualunque Stato estraneo alla CEE; per "smaltimento": tutte le operazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e relative norme attuative; per "esportazione" e "importazione": l'introduzione e l'uscita dei rifiuti dal territorio nazionale; per PCB: i policlorobifenili, i policlorotrifenili nonchè le miscele contenenti gli uni e/o gli altri.
2.Ai fini del presente decreto non si considerano spedizioni transfrontaliere gli scarichi a terra di rifiuti prodotti dal normale funzionamento delle navi o aeromobili, comprese le acque di scarico e i residui. Restano ferme le disposizioni particolari delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/11/1988, n. 265 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: L'art. 1 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) così recita: "Art. 1 (Principi generali). - Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonchè l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.