DECRETO 12 ottobre 1988, n. 469

Type Decreto
Publication 1988-10-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che vieta ogni nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1990;

Visto l'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87 che conferisce allo Stato membro la facoltà di dettare norme in materia di responsabilità del diritto di reimpianto di vigneti per la produzione di vino da tavola a vigneti per la produzione di vini a denominazione di origine controllata e tra superfici vitate di vigneti appartenenti a quest'ultima categoria di v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento CEE 1442/88 del 24 maggio 1988, art. 1, paragrafo 1, che ampia la facoltà concessa ai conduttori di superfici vitate di procedere alla estirpazione dei propri vigneti al fine di conseguire l'equilibrio del mercato vitivinicolo;

Vista la circolare ministeriale n. 23981 dell'11 ottobre 1980 con la quale, sulla base dei disposti dell'art. 30- ter, del regolamento CEE n. 454/80, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conferiva alle regioni il diritto di concedere agli interessati l'autorizzazione ai nuovi impianti di vite;

Considerato che il regime comunitario di blocco degli impianti - salvo limitati ampliamento di superfici vitate a denominazione di origine controllata, autorizzati dalla Comunità economica europea su richiesta motivata dagli Stati membri - ostacola una razionale evoluzione del potenziale vitivinicolo nazionale e l'esercizio della libertà d'impresa;

Considerato che nella linea della politica vitivinicola nazionale e comunitaria è quanto mai doveroso facilitare lo sviluppo di una produzione di qualità;

Ritenuto

opportuno provvedere a disciplinare nel territorio nazionale il trasferimento del diritto di reimpianto di superfici vitate per la produzione di vini da tavola o di vini d.o.c. verso altri impianti di vigneti a v.q.p.r.d.; Decreta:

Art. 1

Il titolare di un diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può cederlo ad altro operatore avente titolo, attraverso atto notarile opportunamente registrato.

NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 822/87 (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 del 5 maggio 1987, 2a serie speciale, è il seguente: "Art. 6. - 1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990. Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda: - le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto; - le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti; - negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60% della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE; - le superfici destinate alla sperimentazione viticola. 3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura. Art. 7. - 1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga: - d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V, oppure - di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale. A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento. 2. Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1: - può essere esercitato all'interno della stessa azienda; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione; - può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite. Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda. 3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 4 e 5, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore. 4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 5. Prima del 1› gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 83". - Il regolamento CEE n. 1442/88 (Concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 28 maggio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 1› agosto 1988, 2a serie speciale. Nota all'articolo 1: Per il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87 si veda nelle note alle premesse.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.