DECRETO 28 febbraio 1989, n. 100
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;
Visto il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, recante modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica;
Vista l'ordinanza in data 2 febbraio 1989 del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che sospende l'obbligo di prestazione della cauzione previsto dall'art. 5 del predetto decreto 3 gennaio 1989, n. 1, nonchè l'ordinanza in data 3 febbraio 1989 del medesimo tribunale, sezione staccata di Lecce, che ha sospeso l'intero decreto fino all'adozione del decreto di cui all'art. 9-sexies, comma 1, della citata legge 9 novembre 1988, n. 475;
Ritenuta l'urgenza di ridefinire le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alle citate disposizioni, al fine di assicurare la continuità nella riscossione del tributo;
Ritenuto di dover separare la disciplina dell'accertamento della biodegradabilità ai fini dell'applicazione del tributo dalla definizione del metodo previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475, ai fini della commerciabilità di sacchetti prodotti con nuovi materiali;
Tenuto
conto dell'ordine del giorno n. 9.1.1551 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pubblica dell'8 febbraio 1989; Decreta:
Art. 1
Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito d'imposta
L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, è dovuta dal fabbricante. Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilità si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno. Ai fini dell'esclusione dal tributo, le imprese che fabbricano sacchetti rispondenti alla predetta tipologia merceologica e tuttavia non soggetti ad imposta in quanto biodegradabili - integralmente o comunque in misura non inferiore al 90 per cento - possono far accertare da qualsiasi istituto universitario di microbiologia o da altri competenti laboratori di enti pubblici, con qualsiasi metodo scientificamente accettato, le caratteristiche di biodegradabilità dei sacchetti prodotti. All'uopo l'impresa deve dare comunicazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, dell'istituto prescelto per le analisi, dei materiali impiegati nella fabbricazione dei sacchetti dei quali si assume la biodegradabilità, dei tempi tecnici previsti per l'effettuazione delle analisi, con l'assicurazione che l'istituto stesso ne invierà i risultati sia all'impresa sia al predetto ufficio tecnico. I campioni dei sacchetti e dei materiali da inviare per le analisi devono essere prelevati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le formalità vigenti in materia. Nelle more della certificazione il fabbricante può avvalersi della dichiarazione di cui al successivo art. 3, lettera a), e presentare la dichiarazione prevista dall'art. 4 del presente decreto allegando, in luogo della quietanza di tesoreria, una fidejussione bancaria per l'importo dell'imposta dovuta, in caso di esito negativo delle analisi. La fidejussione deve avere validità per un tempo superiore di almeno sei mesi a quello previsto per il compimento delle analisi, con clausole che implichino il dovere del fideiussore di pagare l'importo senza eccezioni non appena conosciuto l'esito negativo delle analisi ovvero non appena scaduto inutilmente il tempo previsto per compierle. Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine è dovuta dall'importatore. Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 397/1988 reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali". Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 1 di detto decreto: "8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta". - Il D.M. 3 gennaio 1989, n. 1, abrogato dall'art. 7 del decreto qui pubblicato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1989. Il testo del relativo art. 5 era il seguente: "Art. 5 (Cauzione). - Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato versato il maggior importo di imposta. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere ragguagliata in misura pari all'ammontare massimo d'imposta che si prevede possa essere versata in un mese. La cauzione deve essere prestata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il fabbricante che inizia l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma. Le cauzioni sono prestate con le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione". - Il comma 1 dell'art. 9-sexies del D.L. n. 397/1988 (per il titolo si veda la prima nota), aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988, prevede che: "A decorrere dal 1› luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Nota all'art. 1: Per il testo del comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 397/1988 si veda nelle note alle premesse.
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