Act 089G0288

Type Decreto Ministeriale
Publication 1989-05-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2/7/1989

IL MINISTRO

PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

VISTI gli artt. 9 e seguenti della legge 1o marzo 1986, n. 64, concernente gli incentivi finanziari per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo nei territori meridionali:

VISTI gli artt. 62 e seguenti del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali del Mezzogiorno;

VISTO l'art. 73, ultimo comma, del citato T.U. n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

VISTO l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato;

CONSIDERATA l'opportunita' di disciplinare con norme regolamentari le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie suindicate, in modo da garantire il piu' alto grado di tempestivita' e di efficienza dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di imparzialita';

ATTESA

la necessita' di emanare, ai fini sopraindicati, il presente regolamento; DECRETA:

Art. 1

(Presentazione delle domande di agevolazione)

1.La richiesta delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt. 63 e seguenti del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' formulata dall'operatore mediante un'unica domanda, compilata in conformita' al modulo allegato, e presentata ad uno degli Istituti di credito a medio termine, autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno.

2.La domanda e' presentata altresi' all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed anche al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, qualora riguardi iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale.

3.L'Istituto di credito trasmette, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della domanda, se ammissibile alla istruttoria in base all'art. 2, comma 4, del presente decreto, alla Regione interessata, che puo' comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato parere, con riferimento all'assetto territoriale regionale, ambientale ed alla programmazione regionale, inviandolo all'Istituto di credito, all'Agenzia nonche' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno se la domanda concerne iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale, La scadenza del termine suindicato non incide sulla permanenza delle competenze regionali.

Art. 2

(Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni Ammissione all'istruttoria)

1.La domanda, accompagnata dalla documentazione indicata nell'allegato al presente decreto con la precisazione che l'operatore intende usufruire di una sola o entrambe le agevolazioni finanziarie, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa, nonche' indicazioni di eventuali richieste, per il medesimo programma di investimento, di agevolazioni finanziarie previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al comma 1 del precedente art. 1.

3.Nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato, puo' essere ugualmente presentato il programma di spesa relativo alla riattivazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione dell'impianto, sempreche' sia configurabile uno specifico programma di investimento autonomo e distinto dal precedente e giustificato da obiettive esigenze. In tale ipotesi ai fini della determinazione degli scaglioni di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terra' conto della somma degli investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del nuovo programma di investimenti - al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario - e degli investimenti programmati per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso di realizzazione.

4.La domanda e' ammessa all'istruttoria quando e' redatta sul modulo di cui all'art. 1, comma 1, completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'Istituto di credito ritenga che la documentazione sia carente, e' tenuto a chiederne la necessaria integrazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

5.Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, si fa riferimento alla data di presentazione o a quella apposta con timbro postale sul plico raccomandato, purche' la domanda, presentata o contenuta nel plico risulti compiutamente redatta sull'apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'istante si rivolga nel corso dell'istruttoria ad altro Istituto di credito il biennio e' calcolato in base alla domanda originaria, purche' si tratti sempre della medesima iniziativa.

Art. 3

Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato

1.L'Istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato, procede ad un'unica istruttoria rivolta a valutare l'ammissibilita' e congruita' delle spese indicate nella domanda, la validita' tecnico-economica dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditivita', la validita' del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua normale gestione, nonche' la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresi' riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di produzione conseguibili.

2.Per quanto concerne la disponibilita' dell'operatore l'Istituto accertera' a sua cura che i mezzi propri disponibili da destinare all'iniziativa non siano inferiori al 30% degli investimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potra' avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa.

3.Per quanto riguarda l'investimento fisso preesistente l'Istituto di credito ne accertera' l'ammontare tenendo conto sia delle spese sostenute e/o da sostenere per il completamento dei precedenti programmi, che non siano ancora ultimati alla data di inizio del nuovo investimento, sia dei beni acquisiti all'azienda in base a locazione finanziaria, sia degli investimenti relativi ad unita' produttive, da valutare unitariamente, giusta l'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977.

4.Relativamente alle iniziative, che realizzano o raggiungono investimenti da sottoporre all'esame del CIPI, l'Istituto di credito acquisisce, da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, notizie sull'esistenza o meno delle opere infrastrutturali di uso collettivo, necessarie per la localizzazione territoriale e ambientale dell'iniziativa, sulle caratteristiche delle stesse opere e sugli eventuali tempi di realizzazione.

5.Gli organi deliberanti dell'Istituto a conclusione dell'istruttoria ne approvano le risultanze, anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'Istituto invia una apposita relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di finanziamento - nei casi in cui e' richiesto dall'operatore - con la documentazione prescritta dalla disciplina dei rapporti tra Agenzia e Istituto o di quella prevista nell'allegato al presente decreto, all'Agenzia, nonche' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno qualora le istruttorie riguardino iniziative da sottoporre all'esame del CIPI.

Art. 4

(Procedure per l'istruttoria e la decisione sulle iniziative estranee alla competenza del CIPI)

1.L'istruttoria deve essere definita dall'Istituto di credito e inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutta la documentazione, o dalla data di completamento della documentazione.

3.L'Agenzia delibera, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria, la concessione del contributo in conto capitale e/o interessi con provvedimento unico.

4.Il provvedimento di concessione della agevolazioni e' adottato dal Comitato di gestione sulla base di una relazione monografica riassuntiva dei risultati dell'istruttoria e della verifica, sottoscritta dal solo funzionario che l'ha redatta.

Art. 5

(Procedure per l'istruttoria delle iniziative da sottoporre all'esame del CIPI)

1.Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI l'Istituto deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutti i documenti, o dalla data di completamento della documentazione.

2.L'Agenzia sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale, trasmesse dall'Istituto di credito, delibera, dopo aver verificato i dati indicati nell'art. 4, comma 2, la concessione, subordinatamente alla deliberazione del CIPI circa l'ammissibilita' delle iniziative: il Comitato adotta la delibera con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4.

3.L'Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento trasmette gli elementi istruttori e la deliberazione adottata, al Ministro, che entro il termine massimo di 30 giorni, formula al CIPI la prescritta proposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del T.U. n. 218 del 6 marzo 1978.

4.Il Ministro attua la deliberazione adottata dal CIPI entro 15 giorni dalla sua comunicazione con apposito provvedimento contenente la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto, e per l'esecuzione delle relative infrastrutture da parte di Amministrazioni pubbliche e gli impegni finanziari che l'Agenzia deve assumere sui propri fondi di bilancio.

5.Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'Agenzia, all'Istituto di credito ed all'operatore. Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro stesso a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

6.Il provvedimento, emesso dall'Agenzia in base all'art. 8 in vista della attuazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 del presente articolo e della delibera gia' adottata dal Comitato, e' sottoscritto dal funzionario addetto al settore e trasmesso all'operatore, all'Istituto di credito e al Ministro.

Art. 6

(Contratto di finanziamento)

1.L'Istituto di credito ove non sia stato gia' stipulato un contratto di finanziamento e' tenuto a procedere alla stipula del contratto di finanziamento nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia.

Art. 7

(Spese ammissibili)

2.Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte - sia in magazzino che in corso di lavorazione - di materie prime ed ausiliarie e di semilavorati. La quota delle scorte predette, nel limite massimo di 40 per cento degli investimenti fissi e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all'attivita' dell'impresa, sara' calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall'imprenditore, sulla base di parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto ministeriale. In attesa dell'emanazione del predetto decreto la quota delle scorte ammissibili al finanziamento a tasso agevolato e' determinata sulla base dei vigenti criteri.

3.Gli investimenti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nel caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguagli monetari. I beni, oggetto di locazione finanziaria, utilizzati nell'impresa, nonche' gli investimenti relativi ad altre entita' produttive, da valutare unitariamente, in base all'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e' al punto 10 della deliberazione CIPE in data 31 maggio 1977, sono da computare ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento fisso. Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e/o delle scritture della contabilita' dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimento. I distinti investimenti fissi preesistenti relativi agli impianti, da considerare unitariamente in base al citato art. 79 e al punto 10 della delibera CIPE, sono accertati con riferimento all'epoca indicata sopra e con il criterio fissato nel precedente art. 3, comma 3.

4.Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime e concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente.

5.Per le variazioni di spesa intervenute nel corso della realizzazione del progetto, ivi comprese quelle derivanti da puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, l'Agenzia, sempreche' non sia stata presentata la documentazione finale di spesa e tenuto conto della relazione istruttoria integrativa dell'Istituto di credito, dispone l'integrazione o la sostituzione del provvedimento di concessione a suo tempo emesso.

6.Relativamente alle iniziative da sottoporre al CIPI, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dell'istruttoria integrativa compiuta dagli Istituti e trasmessa all'Agenzia, propone al CIPI le variazioni per le conseguenti determinazioni.

7.L'Agenzia, nelle ipotesi di integrazioni del provvedimento di concessione, previste dai commi 5 e 6, continua ad erogare le somme gia' concesse, in rapporto alle parti di programma rimaste invariate, nel limite globale delle spese ammesse all'agevolazione.

8.Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario gia' approvato, dovra' essere presentata una nuova domanda restando escluse dalla determinazione delle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.

9.Qualora le modifiche apportate nel corso della realizzazione del programma di investimento determinino la riduzione della capacita' produttiva prevista originariamente, l'Agenzia procede alla riliquidazione delle agevolazioni indicate nel provvedimento di concessione sempreche' il programma risulti economicamente valido nella nuova configurazione e nel termine di 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti.

10.Per le iniziative che non hanno raggiunto nel predetto termine di 24 mesi, un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti fissi previsti, il provvedimento decade automaticamente e le agevolazioni concesse sono sospese; l'imprenditore potra' formulare a tutti gli effetti - compresi quelli della decorrenza del biennio relativo alla determinazione delle spese ammissibili - una nuova domanda di agevolazione e in tal caso l'Agenzia procedera' al conguaglio del contributo in conto capitale eventualmente gia' concesso ed erogato e del finanziamento a tassa agevolato, fermi restando patti e condizioni per le operazioni di finanziamento gia' stipulate. Nel caso in cui l'operatore non porti a compimento l'investimento, l'Agenzia procedera' al recupero delle agevolazioni.

Art. 8

(Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni)

2.In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente comma, la cui verifica e' effettuata dall'Agenzia con congrua periodicita' presso l'impianto, l'operatore e' tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'Istituto di credito da parte dell'Agenzia. Questa provvede a recuperare, nei confronti dell'operatore inadempiente, pro-quota, le somme corrispondenti al contributo in conto interessi, corrisposto dall'Agenzia all'Istituto.

3.L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' comunicata dal Ministro per il Mezzogiorno al CIPI per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4.L'Agenzia annulla il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie emesso in difformita' alla normativa vigente e revoca in tutto o in parte le agevolazioni qualora non fossero osservate dall'operatore tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione.

5.L'operatore al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, restituisce le somme eventualmente erogategli con gli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto previsto dal precedente comma 1.

Art. 9

(Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento)

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