DECRETO 20 luglio 1989, n. 292

Type Decreto
Publication 1989-07-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3/9/1989

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l' assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, anziche' alle commissioni sanitarie provinciali presso le unita' sanitarie locali, come precedentemente stabilito;

Visti i commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 291, con cui si stabilisce che restano in vigore le disposizioni di legge non sostituite o modificate dal medesimo art. 3 e che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 3;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita';

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1

1.Le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, e successive modificazioni ed integrazioni, sono presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile costituite in ciascun capoluogo di provincia.

2.Alle domande devono essere allegati, di massima, i documenti di cui all'allegato A del presente decreto, tra cui la dichiarazione di responsabilita' di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che deve essere ripresentata dall'interessato ove questi sia chiamato a visita medica in anno successivo a quello di presentazione della domanda.

3.Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza nei modi e per i fini indicati da dette leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia ed in ogni altro modo ritenuto appropriato per acclarare lo stato effettivo ed il grado della minorazione dichiarata dall'interessato. Tali commissioni continuano, inoltre, a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.Per le domande intese ad ottenere l'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile verificano in particolare che la certificazione medica contenga la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e procedono quindi all'accertamento autonomo delle dichiarate condizioni, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5.Nelle more del riconoscimento di invalidita' da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile sono concesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1984 i presidi connessi alla invalidita', elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanita' a termine dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le commissioni stesse rilasciano a richiesta dell'interessato ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidita' civile.

Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell'art. 11, comma secondo, della legge n. 118/1971 e' il seguente: "Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del terzo comma dell'art. 12 della menzionata legge n. 118/1971 citato nell'art. 11 soprariportato: "La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di L. 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno". Nota all'art. 1, comma 3: Il D.P.R. n. 915/1978 reca il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Nota all'art. 1, comma 4: Il testo dell'art. 1, comma primo, della legge n. 18/1980 e' il seguente: "Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e' concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1› gennaio 1980, elevate a L. 180.000 mensili dal 1› gennaio 1981 e a L. 232.000 mensili con decorrenza 1› gennaio 1982. Dal 1› gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915". Note all'art. 1, comma 5: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 marzo 1984 e' il seguente: "Art. 1. - Agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, vengono forniti gratuitamente i presidi connessi all'invalidita', elencati nel nomenclatore-tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Oltre ai predetti i presidi sono concessi gratuitamente: ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilita' irreversibile; ai cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidita', nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo. Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati direttamente dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalita' stabilite dall'istituto medesimo". - Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "Art. 26. - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".

Art. 2

1.Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza avvalendosi sia delle proprie strutture, che di quelle del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.

2.Il presidente, in esecuzione delle determinazioni assunte in materia dalla commissione medica periferica, richiede alla competente unita' sanitaria locale o all'ospedale militare di sottoporre ad accertamenti sanitari i richiedenti i benefici di cui alle leggi richiamate al precedente art. 1, all'uopo allegando l'elenco dei nominativi da sottoporre a visita. L'unita' sanitaria locale o l'ospedale militare restituiscono tale elenco indicando per ogni nominativo la data stabilita per la visita, affinche' la commissione medica possa comunicare all'interessato la data stabilita per detti accertamenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.L'unita' sanitaria locale o l'ospedale militare effettuati gli accertamenti, trasmettono alla commissione medica periferica le relative diagnosi ed ogni altro elemento in materia. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.

4.La commissione medica periferica, sulla base degli accertamenti comunque compiuti, si pronuncia, con l'intervento di tre membri, di cui uno, se possibile, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, sulle minorazioni e malattie invalidanti esposte nella domanda del richiedente, indicando per gli invalidi civili la riduzione della capacita' lavorativa e compilando apposito verbale con l'esito della visita. Per i fini previsti dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, tale commissione e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi da esaminare.

5.Alle riunioni della commissione periferica dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti della categoria di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all'art. 105 del decreto, del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

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