DECRETO 20 dicembre 1989, n. 436

Type Decreto
Publication 1989-12-20
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 1738/89 del 19 giugno 1989, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. in particolare il punto e) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressasi in data 16 novembre 1989;

Vista

la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto della citata legge n. 400 del 1988; ADOTTA il presente regolamento:

Art. 1

1.Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di grano duro, si osservano le norme del presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87: "1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola. 2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare. 3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonchè i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2. 5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite: le modalità di applicazione del presente articolo; le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa". - Si trascrive il testo dell'art. 3, punto e), della legge n. 610/1982: "l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'A.I.M.A. può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata pluriennale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti inerministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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