DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43
Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, 25 giugno 1983, n. 346, 8 maggio 1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1988, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera C), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1989, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 2 agosto 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988 e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto, CGIL-Funzione pubblica - Parastato, CISL-Funzione pubblica Parastato, UIL-DEP, CISAL-FIALP, CIDA-Funzione pubblica - Parastato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CISAL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1989, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione del regolamento sulla base della ipotesi di accordo sottoscritto in data 2 agosto 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il presente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Il D.P.R. n. 68/1986, concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5, della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986.
Art. 2
Rapporti amministrazione-cittadino
1.Le parti nell'ambito dell'iniziativa per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come punto comune e fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Nota all'art. 2: La legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.
Art. 3
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
Nota all'art. 3: Il D.P.R. n. 395/1988, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, serie generale.
Art. 4
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1.Al fine di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che debbono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ente, gruppo di enti o per enti federati, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono stabilite le prestazioni indispensabili, sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3.La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
4.In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.
5.Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.
Art. 5
Contrattazione decentrata
4.La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unita' organiche sottordinate.
5.La contrattazione decentrata a livello locale nei casi previsti dal presente regolamento deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo nazionale a livello di ente, riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
6.Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo, la trattativa e' rimessa alla contrattazione decentrata a livello di ente, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.
7.Gli istituti contrattuali demandati alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali sono definiti, rispettivamente, in una unica sessione negoziale.
8.L'accordo nazionale di ente, ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di contrattazione, individua le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalita' di attuazione, sono immediatamente esecutive.
9.In caso di contrasto nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati, tale contrasto e' risolto congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
10.Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.
11.Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
12.Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 300/1970, recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970), e' il seguente: "Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica). - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 267/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici (suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987), e' il seguente: "Art. 8 (Turni di lavoro). - 1. Per le esigenze di funzionalita' degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attivita' necessitate non a ciclo continuo - che comportino in ogni caso il riposo compensativo - sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalita' del personale in base al comma 12 dell'articolo precedente. 3. L'istituzione dei turni puo' essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilita' dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletate determinate attivita' di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari. 4. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese. 5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obligatoria partecipazione ai turni medesimi. 6. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/1988, concernente gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1988, serie generale), e' il seguente: "Art. 8. - In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa alla selezione o al concorso pubblico e per la copertura dei posti vacanti nei vari profili nella misura massima pari alle aliquote riservate, gli enti hanno facolta' di indire concorsi interni".
Art. 6
Parita' uomo-donna
1.Il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2.Il comitato, presieduto da un rappresentante dell'ente nominato dal presidente, e' composto da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, e da un pari numero di funzionari in rappresentana dell'ente.
4.Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "Art. 33 (Pari opportunita' in favore delle lavoratrici). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti presso gli enti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazone ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, a rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psico-fisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1988, serie generale) e' il seguente: "Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' composta: dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale degli enti pubblici non economici: l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.D.A.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.A.L.; l'organizzazione di categoria denominata "Rappresentanza di base"; dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.); Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (Confe.Dir.)".
Art. 7
Igiene e sicurezza sul lavoro
1.Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto in particolare delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. Gli enti provvederanno altresi' alla rimozione delle barriere architettoniche in attuazione della vigente normativa per il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti portatori di handicap.
2.Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvede ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.
Art. 8
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
((2. I dipendenti i cui parenti entro il 2' grado o, in mancanza entro il 3' grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. ))
((2))
3.L'amministrazione disporra' l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottosposti alle previste terapie. ---------------- AGGIORNAMENT0 (2) Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1990.
Art. 9
Copertura assicurativa
1.In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzatto il trasporto.
3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla giuda e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.I massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 395/1988 e' il seguente: "Art. 6 (Copertura assicurativa). - 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria".
Art. 10
Diritto allo studio
2.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3.A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo tesso corso di studi e in caso di ulteriore parita' secondo l'ordine decrescente di eta'.
4.Per la concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenzaa e quello degli esami sostenuti.
5.Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
6.Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 e' il seguente: "Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studi in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita': a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore; b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".
Art. 11
Ordinamento professionale
1.Ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, sono apportate le modificazioni e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2.Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1.
((
3.Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'.
Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale))
5.Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo e' inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformita' a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capo.
6.Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.
Art. 12
Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti
1.Il fondo di incentivazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988.
((
4.L'aumento delle entrate e la riduzione delle spese di cui al comma 3 sono determinate ponendo a raffronto, per ciascuna delle quote previste nel medesimo comma le risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle corrispondenti dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento.
Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello di ente.))
((2))
6.Per gli enti destinatari dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 e' posta a carico dello stanziamento derivante dall'applicazione del comma 3 del predetto art. 18, ovvero dello stanziamento derivante dalle citate analoghe disposizioni.
((7. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non sono utilizzabili per le medesime finalita' che danno luogo a compensi a carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88.))
((2))
Art. 13
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti
1.Il fondo di cui all'art. 12 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenerre il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
3.I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di corresponsione di anticipazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; la somma annua complessiva e' commisurata al 20,8 per cento dell'importo di cui all'art. 12, comma 2, lettera a).
4.Con la contrattazione decentrata a livello di ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 12, puo' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.
5.La corretta utilizzazione del fondo e' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformita' all'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986), e' il seguente: "Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita' - efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormante rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad aquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti ai influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e si singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametrri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto". - Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 9 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "6. Tale limite, in occassione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonche' di iniziative connesse ad attivita' espletate all'estero, puo' essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilita' degli orari previste dal presente decreto. 7. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario e' fissato in 250 ore annue. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attivita' connesse agli organi collegiali e di vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata". - Per il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 267/1987 si veda nelle note all'art. 12. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 267/1987, come integrato dall'art. 18 del D.P.R. n. 494/1987, e' il seguente: "Art. 13 (Compensi incentivanti la produttivita'). - 1. Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi. 2. Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corrsponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilita' di risultato degli standards di produttivita' o degli altri indicatori del livello di efficienza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potra' essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttivita' del servizio, da definire con la contrattazione nazionale. 3. L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sara' fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto. L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sara' determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita ai seguenti fattori: grado di realizzazione dell'obiettivo; numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano; valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacita' di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potra' comportare una variazione in piu' o in meno rispetto al valore base del compenso, o nei casi piu' gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso e' ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verra' corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sara' corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediate l'assunzione di criteri di flessibilita' dell'orario, di mobilita', di coinvolgimento negli obiettivi di produttivita' e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma e' commisurata al 40% dell'importo di cui al primo comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto. 4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1› gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".
Art. 14
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti, a regime: Qualifica I L. 6.081.000 " II " 6.981.000 " III " 7.981.000 " IV " 9.031.000 " V " 10.081.000 " VI " 11.331.000 " VII " 13.331.000 " VIII " 15.531.000 " IX " 18.071.000 " X " 19.081.000
2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.
3.Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I L. 152.000 " II " 190.000 " III " 252.000 " IV " 310.000 " V " 342.000 " VI " 392.000 " VII " 474.000 " VIII " 512.000 " IX " 592.000 " X " 632.000
4.Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I L. 715.000 " II " 894.000 " III " 1.187.000 " IV " 1.459.000 " V " 1.609.000 " VI " 1.845.000 " VII " 2.231.000 " VIII " 2.410.000 " IX " 2.789.000 " X " 2.975.000
5.Dal 1' luglio 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I L. 1.200.000 " II " 1.500.000 " III " 2.000.000 " IV " 2.450.000 " V " 2.700.000 " VI " 3.100.000 " VII " 3.750.000 " VIII " 4.050.000 " IX " 4.690.000 " X " 5.000.000
6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
7.Per gli appartenenti alla X qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento stipendiale annuo lordo, a regime, e' articolato come segue: Maggiorazioni Anni Stipendio base stipendiali Totale --- --- --- --- 0 19.081.000 --- 19.081.000 5 19.081.000 2.500.000 21.581.000 10 19.081.000 5.000.000 24.081.000 15 19.081.000 10.000.000 29.081.000 20 19.081.000 15.000.000 34.081.000 25 19.081.000 20.000.000 39.081.000 30 19.081.000 25.000.000 44.081.000 35 19.081.000 30.000.000 49.081.000
8.Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.
9.Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 12 per cento.
10.Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 60 per cento.
11.Dal 1' luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi di regime.
((
12.Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio 1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalita'.
13.Ai predetti livelli differenziati di professionalita' sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.
14.L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalita' della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.
15.Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianita' di cui all'articolo 15.
))
16.Le indennita' di coordinamento di cui all'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, vanno determinate esclusivamente con riferimento al trattamento di cui al comma 7 e non rivestono carattere stipendiale.
17.Agli appartenenti della X qualifica funzionale, ramo legale, e' attribuita a decorrere dal 1' luglio 1990 una indennita' annua lorda di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di procuratore legale, di avvocato e di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Tali indennita' non rivestono carattere stipendiale.
Art. 15
Retribuzione individuale di anzianita'
1.A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 " II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 240.000 " III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 280.000 " IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 312.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 410.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 490.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 580.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 680.000 " X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 720.000
2.Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
4.A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dipendenti che abbiano acquisito esperienza professionale permandendo nella stessa qualifica per un periodo non inferiore a 6 anni, quattro anni per la IX qualifica, alla data del 1° luglio 1988 o al maturare della stessa anzianita' minima nell'arco della vigenza contrattuale, spetta, dalle stesse date, una maggiorazione della retribuzione nelle misure annue lorde sottoindicate per le qualifiche dalla I alla IX: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000 " II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400.000 " III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 420.000 " IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 440.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 480.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 760.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 880.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.040.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.060.000
5.La corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di passaggio a livello retributivo superiore.
Nota all'art. 15: L'art. 19 del D.P.R. n. 494/1987 inserisce tra i commi 1 e 5 dell'art. 18 del D.P.R. n. 267/1987 i seguenti commi: "2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
Art. 16
Sussidi, borse di studio e mutui edilizi
1.L'ammontare del mutuo edilizio di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' elevato a lire 100 milioni. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente e fermo rimanendo l'onere complessivo annuo di spesa stabilito dal citato allegato 6, gli enti possono prevedere ulteriori iniziative di rilievo sociale ed assistenziale analogo a quelle gia' contemplate dall'art. 59 del medesimo decreto.
2.Gli importi dei sussidi e delle borse di studio di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono elevati del 25 per cento.
3.Gli aumenti degli importi di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle concessioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 16: - Il testo dell'allegato 6 al D.P.R. n. 509/1979 e' il seguente: "ALLEGATO 6 PRINCIPI INFORMATORI PER LA DISCIPLINA CON CRITERI OMOGENEI DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE. La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovra' uniformarsi ai seguenti principi informatori: 1) i sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessita' determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire; 2) le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facolta' universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire da attribuire secondo una priorita' determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso; 3) l'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari; 4) i prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entita' del prestito, con applicazione del saggio di interesse legale; 5) i mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a condizione che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato. L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potra' superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione". - L'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 concerne la concessione di particolari benefici di natura assistenziale e sociale quali: borse di studio; contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociali; prestiti; mutui edilizi. - Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "Art. 25 (Sussidi - Borse di studio). - 1. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' fissato in L. 700.000. L'importo del sussidio puo' essere elevato fino a L. 2.000.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravita'. 2. Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000".
Art. 17
M o b i l i t a'
1.Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale o categoria VIII e superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000 qualifica funzionale o categoria VII e superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000.000 qualifica funzionale o categoria VI e superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.500.000 qualifica funzionale o categoria V ed inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000.000
Art. 18
Disposizioni particolari per la X qualifica professionale
1.L'attribuzione delle funzioni di coordinamento puo' comportare la responsabilita' di specifici uffici professionali inseriti nella struttura complessiva e la sovraordinanzione al personale addetto.
2.Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, gli enti che hanno una distribuzione degli uffici legali non estesa a tutto il territorio nazionale possono operare la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato di cui al secondo comma del citato art. 30 fra gli appartenenti alla X qualifica funzionale - ramo legale, con riferimento al distretto di corte di appello in cui operano.
Nota all'art. 18: Per il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 12.
Art. 19
Disposizioni particolari
1.Il presente regolamento si applica al personale della Croce rossa italiana fino all'attuazione del relativo provvedimento di riordino. Ai lavoratori dipendenti della Croce rossa che effettuino servizi di trasporto infermi, plasma ed organi oltre la distanza di 100 km dalla sede di partenza nella giornata, compete il trattamento pari a lire 100 per km a titolo di rimborso spese per ogni km oltre il centesimo.
2.Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti, rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266.
3.Per il personale didattico dell'Ente per la scuola materna in Sardegna in sede di contrattazione decentrata si provvedera' ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto concerne la composizione delle classi, l'orario di lezione e di servizio, il calendario scolastico e la mobilita' interna.
4.Per il personale socio-assistenziale dei convitti e collegi degli enti, in sede di contrattazione decentrata nazionale di ente si provvedera' ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.
5.Nei confronti del personale degli enti culturali destinatari del presente regolamento non compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, si procede all'applicazione del regolamento stesso, con le decorrenze ivi previste, sulla base della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.
Nota all'art. 19: Si riporta la tabella di equiparazione allegata al D.P.R. n. 267/1987: "TABELLA DI EQUIPARAZIONE Qualifiche Qualifiche precedenti ordinamenti nuovo ordinamento --- --- Esperto di gestione (Parastato) IX qualifica funzionale Collaboratore coordinatore (Parastato) VIII livello (Stato) Livello 8› (U.S.L.) I livello (Studi professionali VIII qualifica I livello (Commercio) funzionale VIII qualifica funzionale (Enti locali) Impiegato di I categoria (Casse conguaglio) Collaboratore-Assistente coordinatore Parastato VII livello (Stato) VII qualifica funzionale (Enti locali) Livello 7› (U.S.L.) II livello (Studi professionali) VII qualifica II livello (Commercio) funzionale Impiegati II categoria super (Classe conguaglio) Assistente (Parastato) VI livello (Stato) VI qualifica funzionale (Enti locali) VI qualifica Livello 5› (U.S.L.) III livello (Studi professionali) VI qualifica III livello (Commercio) funzionale Impiegati di II categoria (Casse conguaglio) Archivista dattilografo liv. diff. (Parastato) V livello (Stato) V qualifica V qualifica funzionale (Enti locali) funzionale IV livello (Commercio) Impiegati di III categoria (Casse conguaglio) Archivista dattilografo (Parastato) IV livello (Stato) IV qualifica funzionale (Enti locali) Livello 4› (U.S.L.) IV qualifica IV livello (Studi professionali) funzionale V livello (Commercio) Impiegati di II categoria (Casse conguaglio) Commesso Agente tecnico (Parastato) III qualifica Commesso Operaio comune (Stato) funzionale Addetti attrezzature (Stato) II qualifica Ausiliari Agenti tecnici (U.S.L.) funzionale I qualifica funzionale N.B. - La dizione fra parentesi e' per individuare l'accordo di lavoro applicato".
Art. 20
Trattamento di missione
1.Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per attivita' di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia contributiva, sportiva, sanitaria, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di assistenza sociale e sanitaria, di repressione frodi e similari.
2.Per il suddetto personale le particolarissime condizioni di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Nota all'art. 20: Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete in importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordnamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".
Art. 21
Assenze obbligatorie e distacchi
1.Ai lavoratori che usufruiscono del distacco per disposizioni contrattuali ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.
Art. 22
Norma finale di rinvio
Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, 25 giugno 1983, n. 346, 1› marzo 1988, n. 285, 8 maggio 1987, n. 267, e 17 settembre 1987, n. 494.
Art. 23
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso quello relativo all'anno 1988, in lire 318 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 394 miliardi per l'anno 1991 ed esercizi successivi, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.
Art. 24
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15 Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma 2, e all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.))
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 4, con esclusione
dell'art. 8, comma 2; art. 11, commi 3 e 4; art. 12, commi 3, 4, 5 e
7; art. 14, commi 12, 13, 14 e 15, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1' marzo 1990. ((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15
Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma 2, e
all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.))
Allegato
ALLEGATO (Art. 11, comma 1) 1) Ai profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore socio-assistenziale, ispettore di vigilanza e collaboratore professionale della VII qualifica funzionale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: collaboratore di amministrazione - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica; collaboratore socio-assistenziale - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica; ispettore di vigilanza - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario di vigilanza dell'VIII qualifica; collaboratore professionale - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario tecnico di VIII qualifica. 2) Il profilo di assistente tecnico della VI qualifica funzionale e' cosi' modificato: dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: "Responsabile dell'esecuzione del lavoro affidatogli, comportante il coordinamento di risorse umane e/o strumentali. Responsabile di squadra addetta, in piena autonomia, ad attivita' di costruzione, modifica o manutenzione di impianti". 3) Il profilo di collaboratore sanitario della VII qualifica funzionale e' cosi' integrato: "collabora con il personale medico per le incombenze professionali e amministrative connesse allo svolgimento delle attivita' medico-legali ed al controllo della certificazione sanitaria, anche avvalendosi di strumenti e procedure informatiche; esegue esami radiografici. Oltre all'assistenza infermieristica professionale all'utenza nel corso delle visite, riceve e controlla la documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni sanitarie), cura la redazione dei verbali delle visite medico-legali, la tenuta di classoteche, di scadenzari, anche avvalendosi di procedure informatiche; svolge gli interventi di masso-fisioterapista e di pronto soccorso nel settore traumatologico; collabora nello svolgimento di ricerche scientifiche nel campo della fisioterapia; svolge funzioni di istruttore tecnico-pratico nei corsi di masso-fisioterapia e di specializzazione di massaggiatore sportivo; e' incaricato di docenza tecnica nei corsi di fisioterapia. Requisiti culturali: diploma di infermiere professionale e iscrizione al relativo albo e diploma di specializzazione; diploma di tecnico di radiologia e iscrizione all'albo professionale e specializzazione; diploma di tecnico della riabilitazione e specializzazione". 4) Il profilo di funzionario di amministrazione dell'VIII qualifica funzionale e' cosi' modificato: il sesto comma della descrizione del profilo e' sostituito dal seguente: "Responsabile delle attivita' promozionali, di marketing, di rapporti con l'utenza e delle pubbliche relazioni in generale"; l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "E' preposto ad articolazioni dell'unita' organica che, nell'assetto organizzativo, sono finalizzate alla realizzazione di processi di lavoro anche per ciclo completo di prodotto, con assunzione di responsabilita' per il conseguimento dei risultati complessivi". 5) Alla descrizione del profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica funzionale e' aggiunto il seguente comma: "Promuove e cura, nei convitti, l'attivita' educativa e pedagogica". 6) Nell'ambito dell'VIII qualifica funzionale e' istitutito il VII profilo di funzionario di vigilanza. Funzionario di vigilanza. Nell'ambito delle attivita' di programmazione, pianificazione e controllo: partecipa alla individuazione degli obiettivi finalizzati alla prevenzione della evasione ed elusione contributiva; cura a tale scopo la rilevazione ed elaborazione dei dati per la individuazione delle aree a rischio; provvede direttamente agli accertamenti ispettivi che richiedono conoscenza approfondita e maturata esperienza nella materia; puo' essere preposto a settore o modulo organizzativo previsto dall'ordinamento dell'ente nella specifica area. Requisiti culturali: diploma di laurea. Modalita' di accesso: concorso pubblico per esami ed accertamento idoneita' fisica. Mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario capo della IX qualifica funzionale. Mobilita' orizzontale: verso il profilo di funzionario di amministrazione della medesima qualifica funzionale. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli. Grado di responsabilita': piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro. 7) Il profilo di funzionario tecnico dell'VIII qualifica funzionale e' cosi' modificato: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Svolge in piena autonomia e con assunzione di personale responsabilita' attivita' che presuppongono alta specializzazione ed elevato grado di preparazione professionale nelle discipline tecniche inerenti i settori sportivo, cinematografico, teatrale, cartografico, dei beni storici, artistici e culturali, edile, agrario, acquedottistico, forestale, zootecnico, ecologico, ambientale e agro-alimentare nonche' altri settori tecnici di specifica competenza degli enti". 8) Il profilo di funzionario di informatica dell'VIII qualifica funzionale e' sostituito dal seguente. Funzionario di informatica. Svolge e sviluppa, singolarmente o come guida funzionale del gruppo o settore cui e' preposto, sistemi informatici centralizzati e distribuiti. Nelle attivita' rivolte al conseguimento degli obiettivi affidatigli individua le soluzioni ottimali. In particolare: studia e realizza procedure EAD, per l'applicazione di tecnologie informatiche orientate alla soluzione di problemi complessi; collabora alla progettazione e alla realizzazione di banche dati relazionali e ad altre soluzioni informatiche avanzate che utilizzano nuove tecnologie di memorizzazione dei dati e delle immagini; cura, in collaborazione con i progetti applicativi, il dimensionamento dei sistemi periferici, promuovendo iniziative per l'individuazione ed il superamento nelle anomalie dell'hardware e/o software; effettua analisi e realizzazione di procedure e programmi per l'operativita' dei sistemi centrali e teleprocessing e per l'efficienza degli strumenti di controllo, comprese le procedure di sicurezza per la protezione degli archivi; fornisce il proprio apporto per il dimensionamento dell'hardware centrale e/o periferico; collabora all'analisi e gestione del software di base o applicativo; coordina l'attivita' dei centri di produzione periferici; analizza e gestisce sistemi applicativi e per l'aggiornamento in linea; assicura il funzionamento della rete teleprocessing; e' responsabile della corretta esecuzione delle procedure inerenti la sicurezza e l'integrita' dei dati; cura l'assistenza e l'addestramento degli utenti e/o dei gestori del sistema, anche attraverso la redazione di manuali e specifiche tecniche. Requisiti culturali: diploma di laurea. Specializzazione/i richiesta/e: conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta, ove richiesta. Modalita' di accesso: concorso pubblico per esami ed accertamento idoneita' fisica. Mobilita' verticale: verso il profilo esperto di informatica della IX qualifica funzionale purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale profilo. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli. Grado di responsabilita': piena e diretta riferita all'attivita' svolta ed al conseguimento dei piani e dei programmi di lavoro. 9) Al profilo di esperto di informatica della IX qualifica funzionale e' aggiunto dopo l'ultimo comma il seguente: "Coordina l'attivita' di produzione o di progettazione nei centri elettronici di maggiore complessita' a livello nazionale o regionale". 10) Il profilo di funzionario capo della IX qualifica funzionale e' cosi' modificato: dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Ove preposto a strutture per l'attivita' di vigilanza, propone altresi' progetti e piani per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva, individuando nuove metodologie e procedure ispettive".
Allegato A
ALLEGATO A COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONI SINDACALI: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL CISAL - CONFSAL - CONFEDIR ORGANIZZAZIONI SINDACALI: CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO CISL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO - UIL/PARASTATO - CIDA/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO - CISAL/FIALP - RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale ed aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente. Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di comparto contrattuale. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di un'intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in un'unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non superera' le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro. Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali. Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente interessato. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali C.G.I.L. C.G.I.L./Funz. pubbl./Parastato C.I.S.L. C.I.S.L./Funz. pubbl./Parastato U.I.L. U.I.L./Parastato C.I.D.A. C.I.D.A./Funz. pubbl./Parastato C.I.S.N.A.L. C.I.S.A.L./F.I.A.L.P. C.I.S.A.L. Rappresentanze sindacali di base Conf.S.A.L. Conf.Dir.