DECRETO 13 febbraio 1990, n. 33

Type Decreto
Publication 1990-02-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/3/1990

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la convenzione stipulata il 1› agosto 1984 con la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale e' stato formalmente istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 25 giugno 1987 (87/372 CEE) sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunita';

Vista la direttiva della Commissione CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella riunione congiunta delle sezioni 1a e 2a del 16 novembre 1989 circa l'opportunita' di provvedere all'aggiornamento della disciplina del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione al fine di consentire l'impiego anche di apparecchiature terminali portatili ed estraibili;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 gennaio 1990;

Vista la lettera GM 51292/4109 DL/CR del 12 febbraio 1990, con la quale e' stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il presente decreto detta le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione, il quale consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili, omologate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni secondo la disciplina in vigore.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva CEE n. 87/372 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 196 del 17 luglio 1987. - La direttiva CEE n. 88/301 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 131 del 27 maggio 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Le richieste di abbonamento al servizio devono essere inoltrate alla societa' concessionaria SIP.

2.La Societa' provvede all'assegnazione ed alla gestione del numero di abbonato, abbinandolo, ove necessario, al numero di serie dell'apparecchiatura terminale che, sulla base di quanto disposto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di assegnazione dei numeri di serie, identifica univocamente ciascuna apparecchiatura. In tal caso l'abbonato e' tenuto ad assicurarsi, direttamente o tramite la ditta fornitrice dell'apparecchiatura terminale, della corretta memorizzazione del numero d'abbonato nell'apparecchiatura stessa.

3.Spetta alla societa' concessionaria SIP provvedere alla attivazione delle apparecchiature terminali ed alla relativa sorveglianza tecnica.

Art. 3

1.E' facolta' dell'abbonato provvedere in proprio o rivolgersi alla societa' concessionaria SIP per l'acquisto e per la manutenzione delle apparecchiature terminali d'utente.

2.Spetta alla societa' concessionaria SIP provvedere al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall'abbonato alla pubblica autorita' in caso di richiesta di quest'ultima.

Art. 4

1.Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

2.Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.

((

3.All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente e' tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.

3-bis.A tal fine la societa' concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto.

3-ter.Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalita' di cui al comma 3, la societa' concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

3-quater.Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3- ter, la societa' concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.

3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 ))

4.Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: MAMMI'

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1990

Registro n. 8 Poste, foglio n. 87

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