Act 090G0069
Entrata in vigore del decreto: 13/3/1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni d'applicazione del regime di aiuto dell'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;
Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso da Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;
Vista la comunicazione del Presidente del Consigio dei Ministri con nota n. 642 del 23 ottobre 1989;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' generali
1.Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime d'aiuto per il l'estensivizzazione della produzione.
2.Il regime nazionale di estensivizzazione della produzione si pone anche l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche agricolo-biologiche, allo scopo di assicurare, con il miglioramento della qualita' e la genuinita' dei prodotti dell'agricoltura, la difesa della salute dei consumatori e la piu' razionale protezione dell'ambiente naturale.
3.L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, delle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4.D'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 saranno individuate le zone per le quali l'Italia puo' essere autorizzata dalla Commissione all'esenzione del regime di estensivizzazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del 27 aprile 1988. - Il regolamento CEE n. 4115/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 361 del 29 dicembre 1988. - Il regolamento CEE n. 591/89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 65 del 9 marzo 1989. - Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il D.M. 12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985. - Il D.M. 26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre 1985. - Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Beneficiari
1.Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto alla estensivizzazione della produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato che coltivano i prodotti enumerati nell'allegato I del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, e si impegnano a ridurre effettivamente la produzione di uno o piu' prodotti. Per la concessione dell'aiuto e' preso in considerazione un solo produttore agricolo per l'insieme dell'azienda e distintamente per ciascun prodotto.
2.Unitamente alla domanda, da compilare ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 4115/88, l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 10 dello stesso regolamento per un periodo di 5 anni.
3.Ogni azienda agricola nella quale venga attuata l'estensivizzazione puo' beneficiare dell'aiuto purche' il produttore risponda alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento CEE n. 4115/88 ed in particolare se ha condotto l'azienda per almeno un anno o per almeno una campagna agraria e se ha il diritto di condurla per tutto il periodo per il quale ha sottoscritto l'impegno.
4.Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 4115/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, ne' la sua intera responsabilita' nei riguardi dell'impegno.
5.Nei casi d'aumento della superficie agricola dell'azienda durante il periodo d'impegno, di modifica dell'entita' e delle modalita' di riduzione della produzione, di cessione parziale o totale dell'azienda, il beneficiario dell'aiuto deve notificare le variazioni intervenute agli stessi uffici presso i quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 4115/88. L'aiuto viene corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno od, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno, o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.
6.In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore che nel subentrare s'impegna a rispettare i predetti obblighi fino al compimento del periodo d'impegno. Il versamento del premio per il restante periodo e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.
Art. 3
Prodotti oggetto di estensivizzazione.
1.I prodotti oggetto di estensivizzazione della produzione sono indicati nell'allegato I del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 e nell'allegato II del regolamento CEE del Consiglio n. 1035/72.
2.Il vino di qualita' prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e' escluso dal regime di estensivizzazione.
3.Nel caso di colture consociate la superficie agricola utilizzata e' suddivisa tra le produzioni vegetali proporzionalmente all'utilizzazione rispettiva del terreno; l'aiuto viene concesso soltanto se la coltura del prodotto sottoposto ad estensivizzazione rappresenta il 60% almeno della superficie considerata.
Art. 4
Modalita' di estensivizzazione della produzione
1.La riduzione della produzione e' realizzata dal beneficiario applicando il metodo quantitativo e/o il metodo delle tecniche di produzione, previsti dall'art. 4 del regolamento CEE n. 4115/88.((1))
2.Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88, la riduzione della produzione deve essere documentata dal beneficiario nel modo seguente, fatte salve le altre indicazioni richieste dal medesimo regolamento: A) Nel caso di applicazione del metodo quantitativo, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda: 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' riguardante i dati (almeno superfici e rese unitarie) relative agli ordinamenti praticati dall'azienda nelle campagne comprese nel periodo di riferimento del prodotto in questione; 2) idonei documenti aziendali relativi alle campagne comprese nel periodo di riferimento del prodotto in questione, fatture e autofatture, per comprovare il livello annuo normale di produzione dell'azienda; 3) programma di massima relativo all'estensivizzazione della produzione attinente all'impegno. Alla fine di ogni campagna, analogamente a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, lettera A), il beneficiario deve produrre idonei documenti relativi alle campagne per le quali viene richiesto l'aiuto all'estensivizzazione, per comprovare la riduzione della produzione. Per gli aiuti riguardanti il settore delle carni bovine, ovine e caprine, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda: 4) idonea documentazione relativa alla composizione media della mandria (o gregge) ed al numero di unita' costituente la mandria, nel periodo di riferimento, quale inventario della consistenza del bestiame; 5) programma di massima dell'estensivizzazione della produzione relativo all'impegno. Alla fine di ogni quinquennio considerato, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda idonea documentazione relativa alla macellazione o all'esportazione delle unita' di bestiame di cui all'impegno di riduzione sottoscritto. B) Nel caso di applicazione delle tecniche di produzione, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda: 1) la stessa documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera A) del presente comma 2; 2) programma relativo all'estensivizzazione della produzione, con la descrizione dettagliata delle tecniche e delle quantita' relative al periodo di riferimento, nonche' di quelle relative all'estensivizzazione della produzione di cui all'impegno; 3) per il settore delle carni bovine, ovine e caprine e' richiesta anche idonea documentazione comprovante il peso vivo e morto degli animali nel periodo di riferimento e nel periodo relativo all'impegno di riduzione della produzione. Alla fine di ogni campagna e di ogni quinquennio considerato dagli allevatori beneficiari deve essere prodotta idonea documentazione comprovante il peso vivo ed il peso morto degli animali nel periodo relativo al quinquennio considerato; 4) in caso di ricorso alla riduzione dei consumi intermedi, l'agricoltore o l'allevatore e' tenuto a produrre (allegati alla domanda o alla fine di ogni campagna o periodo considerato dagli allevatori) oltre ad idonei documenti aziendali o fatture di acquisto, che permettano il confronto tra le quantita' di prodotti impiegati nel periodo di riferimento e quelle relative all'impegno di riduzione della produzione, anche l'elenco completo dei fornitori, presso i quali ha acquistato i prodotti sia nel periodo di riferimento che nel periodo relativo all'impegno, corredato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il richiedente attesta di aver indicato tutti i fornitori relativi a tutti gli acquisti effettuati dei prodotti in questione.
3.A partire dalla campagna 1990-91, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 4115/88, stabiliscono le tecniche che consentono normalmente di ridurre la produzione di almeno il 20% anche in ragione delle condizioni locali. Le amministrazioni citate comunicano tempestivamente al Ministero l'elenco delle tecniche di produzione ammesse, con le relative motivazioni per la prevista autorizzazione della Commissione CEE.
4.A partire dalla compagna 1990-91 le regioni e le province autonome possono fissare, in caso di particolari situazioni debitamente comprovate, condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto per le zone dove le produzioni o i sistemi di produzione sono gia' estensivi. In tal caso comunicano tempestivamente al Ministero le decisioni adottate per la prevista autorizzazione della Commissione. ((1))
5.La riduzione della produzione non puo' essere realizzata diminuendo le superfici, come specificato dall'art. 6, paragrafo 1, comma 2, del regolamento CEE n. 4115/88; tuttavia, i regimi di aiuto per l'estensivizzazione, per il ritiro di seminativi dalla produzione e per l'abbandono definitivo delle superfici viticole sono applicabili contemporaneamente nella stessa azienda su superfici di- verse.
6.Quando si applica il metodo quantitativo, per ciascuno dei prodotti cui si riferisce l'impegno, la riduzione della produzione deve risultare di almeno il 20% rispetto alla produzione complessiva di quel prodotto, realizzato dall'azienda nel periodo di riferimento. In casi eccezionali, giustificati da comprovate avversita' atmosferiche e' ammesso il superamento del livello annuale di produzione del 10% rispetto all'impegno assunto dall'agricoltore, fermo restando che la media annua della produzione calcolata su base quinquennale deve risultare conforme all'impegno sottoscritto.
7.Quando si applicano i metodi delle tecniche di produzione adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, i richiedenti devono applicare tali tecniche agronomiche e zootecniche per l'intero periodo relativo all'impegno.
Art. 5
Periodo di riferimento
1.Il periodo di riferimento da utilizzare per verificare l'applicazione dell'estensivizzazione, sia con il metodo quantitativo che delle tecniche di produzione, e' stabilito al successivo comma 3.
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