DECRETO 17 aprile 1990, n. 130

Type Decreto
Publication 1990-04-17
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento della Commissione n. 2712/89 del 7 settembre 1989 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n.

L 262 dell'8 settembre 1989, che modifica il regolamento CEE n. 1432/88, relativo alle modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 3295/89 del 31 ottobre 1989, concernente il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo e l'importo dello stesso da rimborsare per la campagna 1989-90;

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 3707/89 del 4 dicembre 1989 che modifica il regolamento CEE n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 3772/89 del 14 dicembre 1989 che modifica il sopra citato regolamento CEE n. 3295/89;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro 13 giugno 1989, n. 242, concernente le misure nazionali di applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Considerato che occorre apportare al predetto decreto ministeriale le modifiche conseguenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 1° febbraio 1990;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

1.All'art. 1 del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242: il comma 5 è sostituito dal seguente: "Per la campagna 1989-90 ed a partire dal 1° novembre 1989, l'importo del prelievo di corresponsabilità da acquisire e successivamente versare è limitata al solo importo di base pari a L. 8.733,06 per tonnellata".

2.Dopo il comma 5 del predetto art. 1 è aggiunto il seguente comma: " 6. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo dell'ECU in lire, è considerato come intervenuto il 1° luglio di ogni campagna di commercializzazione".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrivono gli articoli 1 dei sottoindicati regolamenti della Commissione CEE: Regolamento n. 3295/89 del 31 ottobre 1989: "Per la campagna 1989/1990: - il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4- ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 0,54 ECU/T; - la differenza di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 è fissata a 4,68 ECU/T". Regolamento n. 3772/89 del 14 dicembre 1989: "Il regolamento (CEE) n. 3295/89 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: 'Art. 1. Per la campagna 1989/90: - il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4- ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 0,54 ECU/T. Tale prelievo tuttavia non viene riscosso; - il prelievo di corresponsabilità supplementare già riscosso è interamente rimborsato ai produttorì. 2) All'articolo 2 il coefficiente '0,551724' è sostituito dal coefficiente '0,50'". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 242/1989, come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 1 (Prelievo). - 1. Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del risone. 2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione prelievo. 3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1› di giugno e termina il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1› di luglio e termina il 30 di giugno. 4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per ogni campagna sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonchè le eventuali variazioni dello stesso, le rispettive decorrenze e qualsiasi altra disposizione necessaria in relazione a decisioni adottate in sede comunitaria. 5. Per la campagna 1989-90 ed a partire dal 1› novembre 1989, l'importo del prelievo di corresponsabilità da acquisire e successivamente versare è limitata al solo importo di base pari a L. 8.733,06 per tonnellata. 6. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo dell'ECU in lire, è considerato come intervenuto il 1› luglio di ogni campagna di commercializzazione".

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