DECRETO 15 giugno 1990, n. 277
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
Considerata la necessità di emanare un "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza";
Udito il parere del Consiglio di Stato - III sezione n. 1385/88 del 15 novembre 1988;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1335/U.L. del 30 maggio 1990);
EMANA
il
seguente regolamento che costituisce "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per funzionamento del Corpo della guardia di finanza".
Art. 1
Area di applicazione
Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 189/1986 approva il regolamento di amministrazione della Guardia di finanza. Si trascrive il testo dell'art. 46 del regolamento: "Art. 46. - La Guardia di finanza può avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate. Ove ritenuto opportuno, formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976". Si trascrive il testo dei relativi articoli 12 e 13: "Art. 12 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti). La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere. Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione. Art. 13 (Capacità tecniche dei concorrenti). - La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante: a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente; b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonchè degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità; d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione; e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme; f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità. Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.