DECRETO 30 luglio 1990, n. 426
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 1 marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina;
Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;
Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato quanto è stato rappresentato con urgenza dalla regione siciliana - assessorato sanità, in relazione alle oggettive difficoltà di procedere all'abbattimento degli animali bovini riconosciuti infetti di tubercolosi o brucellosi, entro i termini previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 1979, in relazione alle capacità di macellazione e alla dislocazione territoriale degli stabilimenti di macellazione;
Considerato altresì gli aspetti connessi alle difficoltà di rimonta per gli allevamenti nei quali si deve procedere all'abbattimento dei capi riconosciuti infetti;
Ritenuto necessario adeguare i tempi previsti dal citato decreto 5 luglio 1979 per l'abbattimento dei capi infetti di tubercolosi o brucellosi, alle esigenze rappresentate dalla regione siciliana;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 7 luglio 1990;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.La regione Sicilia è autorizzata a prolungare di ulteriori mesi tre i termini stabiliti al terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1979 citato in premessa.
2.La regione Sicilia è autorizzata altresì a prolungare di mesi due il termine previsto al primo comma dell'art. 8 del più volte citato decreto 5 luglio 1979.
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