DECRETO 21 dicembre 1990, n. 452

Type Decreto
Publication 1990-12-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20/3/1991

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore";

Ritenuta la necessita' di provvedere ai sensi dell'art. 11 di detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;

Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e col termine "agente" l'agente d'affari in mediazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Il presente regolamento non si applica ai mediatori marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio, agli esercenti attivita' di intermediazione nei servizi turistici, e a coloro che esercitano attivita' di intermediazione nei servizi assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi, rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni; la legge 30 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 29 maggio 1967, n. 402, e successive modificazioni; l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali, la legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' le relative disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione.

Art. 3

4.Nel ruolo sono altresi' annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali.

5.In base al ruolo le camere di commercio istituiscono uno schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione.

6.Il ruolo e' sottoposto a revisione ogni quattro anni ed e' pubblicato annualmente a cura della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

7.Nulla e' innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 253/1958 che disciplinava la professione di mediatore: "Art. 2. - Per l'esercizio professionale della mediazione e' richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalita' indicate in detta legge. Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge e' necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo art. 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale. Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione".

Art. 4

1.Possono accedere all'esame previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e), della legge, coloro i quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in qualita' di dipendenti da imprese esercenti l'attivita' di mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in qualita' di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni.

Nota all'art. 4: - La legge n. 1397/1960 riguarda l'"Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti l'attivita' commerciale". Degli articoli contenuti in detta legge, si trascrive il testo dell'art. 4, primo e secondo comma, e dell'art. 5, primo comma: "Art. 4, commi primo e secondo. - Gli esercenti attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' stessa, alla commissione provinciale prevista dal successivo art. 5: a) le loro generalita' e quelle dei familiari a carico; b) le generalita' dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico; c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate; d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori; e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle commissioni provinciali di cui all'art. 5. Gli esercenti attivita' commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, sono altresi' tenuti a denunciare la cessazione della loro attivita', la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nell'azienda indicati all'art. 1, terzo comma, nonche' quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori". "Art. 5, primo comma. - Presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie".

Art. 5

1.Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale risiede, o nella quale ha eletto domicilio se trattasi di cittadino della Comunita' economica europea, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui intende essere iscritto.

2.Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di avere un'eta' non inferiore agli anni 18; di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di aver eletto domicilio in un comune della provincia se cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea; di non svolgere attivita' in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o societa' aventi per oggetto l'esercizio dell'attivita' di mediazione; di non svolgere attivita' per la quale e' prescritta l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi; di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua eta' scolare.

4.La commissione di cui all'art. 7 della legge provvede d'ufficio ad accertare i requisiti indicati nell'art. 2, comma 3, lettere b) ed f), della legge stessa, nonche' ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.

5.L'iscrizione nel ruolo decorre dalla data della deliberazione della commissione di cui al comma quarto.

Art. 6

1.Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti competenze: 1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 2) curare ed assicurare l'uniformita' dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2, lettera e), della legge; 3) definire le materie e le modalita' dell'esame previsto dal citato art. 2, lettera e), della legge.

Art. 7

1.Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge, la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio: 1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente la iscrizione; 2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attivita' degli iscritti, ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia disciplinare; 4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge; 5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

Art. 8

1.Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7, la rappresentativita' a livello nazionale delle organizzazioni di categoria e' indicata, per la scelta dei membri della commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle commissioni provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.

Art. 9

1.Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7 e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

2.Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

3.L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e puo' essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

4.I membri delle commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

Art. 10

1.Avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di radiazione, gli interessati possono presentare ricorso davanti alla commissione centrale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 11

1.Quando l'attivita' di mediazione sia esercitata da una societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della societa' stessa ovvero da colui che e' preposto dalla societa' a tale ramo d'attivita'.

2.La domanda di iscrizione deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede legale la societa'.

3.La societa' e' tenuta a comunicare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti legali ovvero dell'institore, nonche' di tutti coloro che concludono affari per suo conto.

Art. 12

1.Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la residenza in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova sede, l'iscrizione nel ruolo della circoscrizione camerale nella quale fissa la propria residenza. In tal caso la commissione di cui all'art. 7 competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

2.Ove risulti il possesso dei requisiti la commissione concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.

3.La commissione che effettua la cancellazione annota nel ruolo che questa avviene per trasferimento.

Art. 13

1.Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.Con le stesse modalita' possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

Art. 14

1.La licenza di cui all'art. 115 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' richiesta per gli agenti e le imprese comunque organizzate che alla mediazione e alle attivita' complementari o necessarie per la conclusione dell'affare affiancano l'esercizio di altre attivita' individuate dall'art. 205, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tale licenza deve essere riferita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge, esclusivamente alle predette altre attivita'.

Note all'art. 14: - L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzia di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. () Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza". - L'art. 205 del R.D. n. 635/1940 al primo comma reca la definizione delle agenzie pubbliche o uffici pubblici citati nell'art. 115 del R.D. n. 773/1931, il cui testo e' stato sopra trascritto. Per il secondo comma ha invece cosi' disposto: "Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie di compravendita o di locazione di immobili; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita' e simili". -------- () Per la disciplina dell'attivita' dei mediatori vedi l'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il quale esclude per l'esercizio di detta attivita' la licenza di cui all'art. 115 sopra riportata.

Art. 15

1.I corsi preparatori di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi devono essere organizzati almeno ogni semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente contenere le materie oggetto delle prove d'esame. ((1))

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