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LEGGE 12 luglio 1991, n. 202

Current text a fecha 2004-05-30

Entrata in vigore della legge: 13-7-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991.

3.Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, somme maggiori di quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate ai predetti articoli, possono computare l'eccedenza in diminuzione dell'ammontare del versamento delle corrispondenti tasse dovute per il periodo successivo; le maggiori somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione delle tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non si applica se le maggiori somme versate superano l'importo del tributo dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo il tributo non e' dovuto; in tal caso il contribuente puo' chiedere il rimborso sulla base degli originali delle ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende nota in apposito registro del provvedimento di rimborso. Se l'importo complessivo della ricevuta presentata per il rimborso e' superiore a quello per il quale si richiede il rimborso stesso, l'obbligo della conservazione della ricevuta e' assolto con la conservazione di copia autenticata della medesima.

3-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172)).

4.Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno corrisposto somme inferiori a quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, devono effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le modalita' e in ragione dei dodicesimi indicati rispettivamente nel comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo 8 del predetto decreto; al versamento sono altresi' tenuti, nei termini, con le modalita' e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno corrisposto la tassa speciale erariale sugli aeromobili in misura inferiore a quella che risulta dovuta per effetto delle modificazioni apportate con la presente legge.

5.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2, del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151.

Art. 2

2.Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede su rispettiva proposta dei presidenti del consorzio autonomo del porto di Genova, del consorzio autonomo del porto di Napoli e del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

Art. 3

2.Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento ((nonche' per gli utilizzatori senza titoli)) e le sanzioni pecuniarie per l'omessa ((incompleta, infedele o tardiva)) denuncia.

3.Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4

1.Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, e' elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991. ((4))

2.E' abrogato il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249. L'elevazione del compenso di cui al comma 1 non compete al messo speciale che si avvale del rito postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, e del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

3.Il Ministro delle finanze puo' aggiornare, con proprio decreto, il compenso stabilito al comma 1, ogni due anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

4.Le spese per i compensi di notifica stabiliti al comma 1, le spese postali in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, e quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalita' da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

5.Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4652 e 3854 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, integrati con quota parte delle somme stanziate di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e, successivamente, in relazione alle maggiori entrate previste dal comma 4 del presente articolo, attraverso il recupero derivante dalla ripetibilita' delle spese di notifica, poste a carico dei destinatari.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ---------------- AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla L.

28 maggio 2004, n. 140, ha disposto (con l'art. 7-quinquies, comma 1)

che " Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202,

in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali".

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 151 All'Articolo 1: Il comma 1 e' stostituito dal seguente: "1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi."; il comma 2 e' sostituito dal seguente. "2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche. a) dopo il numero 10) e' inserito il seguente: "10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)"; b) il numero 58) e' sostituito dal seguente; "58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)"; c) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) preparazioni alimentari composte omogenizzate (v.d. ex 21.05)"; d) il numero 91) e' sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)"; e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e 117) sono soppressi"; al comma 4: Le lettere a), b), e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05); b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02)"; dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti; "l-bis) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, ministre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05); "l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati"; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione". All'articolo 2, al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:

```

```

| | Imposte dovute

| |___________________

"Articolo | | |

della | Indicazione degli atti | Fisse | Propor

tariffa | soggetti ad imposta | |

| | | zionali

_|_____|__|____

21 Carte di credito 500 - Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.

_______________=====================================================================

|

|

Modo |

di | Note

pagamento |

|

_|_____________

Virtuale L'imposta e' dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo". ______________ All'articolo 3: al comma 1, nella tabella riportata nella nota 4 della voce 131 introdotta nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: "entrambi gli arti inferiori", sono inserite le seguenti: ", nonche' a non vedenti"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3 e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre, gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel comma 3 sono stabilite anche le modalita' di applicazione della disposizione del presente comma. La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo". All'articolo 4: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, le parole: "in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione"."; Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non puo' eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga agli articoli 79 e 169 del predetto testo unico il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione e' soggetto ad una dilazione minima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verra' applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo e' di giorni centottanta."; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. All'articolo 77, secondo comma lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine le parole: "anche internazionali espressi in lire italiane; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa". All'articolo 5: al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione del vino Marsala"; dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Con decorrenza 10 gennaio 1992, e' esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. La denaturazione dello spirito, destinato ai predetti impieghi viene effettuata con denaturante stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto puo' essere ammessa la denaturazione con altri denaturanti autorizzati negli Stati membri delle Comunita' europee. La esenzione dalla sovraimposta di confine sullo spirito contenuto nelle profumerie alcoliche e nei prodotti cosmetici di importazione viene concessa sempreche' lo spirito risulti denaturato con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunita' europee. 7-ter. Sono estese agli estratti alcolici le norme in materia di circolazione recate dal comma 25 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le norme in materia di restituzioni in caso di esportazione di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331". Dopo l'artiocolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Alla legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al quarto comma dell'articolo 5 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"; b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: Art.6-bis. - 1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprieta' privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di piu' imprese. 2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal concessionario". 2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Alle ditte di cui al comma 1 e' consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito e' consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali trasformati sotto vigilanza finanziaria". 3. Al regio decreto-legge 10 marzo 1937, n. 226, o convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1: 1) il punto 30 e' sostituito dal seguente: "30 liquori, essenze, estratti alcolici aromatizzanti per preparare liquori o da servire come liquori, frutta allo o con spirito"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finaziaria"; b) all'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I fabbricanti dei prodotti di cui all'articolo 1, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati di imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno"; c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. E' mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei prodotti di cui all'articolo 1, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero, sotto l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, la restituzione dell'imposta sugli spiriti puo' essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo"". All'articolo 7: il comma 2 e' soppresso; al comma 3: la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) autocaravan: 1) con potenza fiscale del motore fino a 19 CV .......................................... L. 380.000 2) con potenza fiscale del motore oltre 19 CV e fino a 23 CV ................................. " 480.000 3) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV .......................................... " 680.000"; il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente comma: "3-bis. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al comma 3, le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose si considerano comunque veicoli fuoristrada se muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, anche se puo' essere disinnestata la motricita' di un asse, nonche' di cambio con riduttore o con piu' di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. Per i veicoli di cui alla lettera a) del comma 3 e' soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo della annotazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, qualunque sia il tipo di carrozzeria"; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli furistrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile". All'articolo 8, al comma 1: nell'alinea, le parole: "dal seguente" sono sostituite dalle parole: "dai seguenti"; il capoverso 2 e' sostituito dai seguenti: "2. La tassa di stanzionamento per le unita' da diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi: a) natanti: 1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro ........... L. 400 2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso ................................ L. 600 3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso ........................... " 800 b) imbarcazioni: 1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro ...................... L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso ........................................... " 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso ........................................... " 6.000 4) per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso ...................... " 8.000 c) navi: 1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda ........................................ " 30.000.000 2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda ............................................... " 40.000.000 2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni del 45 per cento dopo quindici anni. 2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia". All'articolo 9: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice civile della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure: a) velivoli con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg., lire 1.700 al kg. 2) fino a 2.000 kg., lire 2.750 al kg. 3) fino a 4.000 kg., lire 4.800 al kg. 4) fino a 6.000 kg., lire 6.500 al kg. 5) fino a 8.000 kg., lire 7.500 al kg. 6) fino a 10.000 kg., lire 8.000 al kg. 7) oltre 10.000 kg., lire 8.500 al kg.; b) elicotteri: la tassa dovuta e' pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2; c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, lire 500.000"; al comma 3, secondo periodo, le parole: "15 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1991"; il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei concessionari dei servizi di linea e dei licenziatari dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, di cui rispettivamente ai capi I e II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1986; gli aeromobili di cui al secondo comma dell'articolo 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dell'Aereo Club d'Italia; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadusti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori italiani e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso". All'articolo 10: al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"."; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. La lettera g-bis) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescienza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni""; il comma 7 e' soppresso; il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni""; il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a L. 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con parte delle maggiori entrate assicurate dal presende decreto. In deroga a quanto disposoto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto articolo 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine". All'articolo 11, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6. bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degl atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresi' consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo". All'articolo 12: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalita' stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta e' determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonche' della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma"; al comma 4, le parole: "giorni sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "giorni novanta"; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni sono ridistribuite ai comuni, con criteri stabiliti per l'erogazione del fondo perequativo per il 1991 dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, entro le seguenti scadenze: a) quota relativa all'anno 1990: entro il 30 settembre 1991; b) quota relativa all'anno 1991: entro il 28 dicembre 1992". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento. 2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga. 3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente. 4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 10 gennaio 1978 gia' effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento. 5. I provvedimenti comunque emessi in difformita' dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto". Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le seguenti direttive: nelle scuole elmentari il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia non puo' essere inferiore a 18. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore tale rapporto e' rispettivamente di 20 e 22". L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. La Cassa depositi e prestiti nella propria attivita' finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalita' e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sara' data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. 3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalita' per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3". Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non e' previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica". All'articolo 15: al comma 1, le parole: "elencati nella tabella A allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468," sono sostituite dalle seguenti: "tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468,": al comma 2, la parola: "giugno" e' sostiuita dalla segunte: "luglio"; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1 o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari". All'articolo 17, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, si puo' provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito. 3. I proventi netti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalita' determinate con decreto del Ministro del tesoro. 3-bis. Le minusvalenze derivanti al bilancio della Cassa depositi e prestiti dall'applicazione del comma 3, sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa". Dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: "Art. 18-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 10 della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce la misura delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, e' sostitituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130: "gruppo 10: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonche' i giornali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria: per ogni esemplare non eccedente i 100 g., lire 25; per ogni 50 g. o frazione in piu', lire 13. Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano". Art. 18-ter. - 1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con il vincolo di destinazione di cui all'articolo 11, quarto comma della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le regioni provvedono a contrarre detti mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti e le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il relativo onere per capitale ed interessi e' assunto a carico dal bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo della rata di ammortamento del mutuo contraibile da ciascuna regione, applicando le stesse aliquote di riparto adottate per l'anno finanziario 1990 per la corresponsione alle regioni a statuto ordinario del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 175 miliardi per l'anno 1992, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitalo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".