DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217

Type Decreto
Publication 1991-01-25
Ultimo aggiornamento 2001-05-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

Attesa la necessita' di stabilire le caratteristiche delle predette schede di rilevazione e le relative modalita' di compilazione e trasmissione, nonche' i tempi e le procedure di rilevamento ed elaborazione dei dati acquisiti;

Considerato che anche in relazione all'attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e' indispensabile ottenere informazioni sulle diverse fasi in cui si articola il processo distributivo e di impiego dei suddetti presidi sanitari;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, terzo comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota numero 705/44.64/AG.5 del 10 gennaio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1.I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.

2.Le schede devono essere compilate secondo le modalita' e con i tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati per ciascuna di esse negli articoli seguenti.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R. n. 236/1988, recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183: "Art. 15 (Impiego degli antiparassitari). - 1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi. 2. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisito ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e pro- cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta dell'autorita' sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo all'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo. Nota agli articoli 1 e 2: - Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.

Art. 2

2.La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa distintamente per ciascuna attivita', qualora il dichiarante eserciti piu' di una delle attivita' indicate nel modello di cui all'allegato 1.

3.La dichiarazione di cui al comma 1 potra' essere sostituita da un supporto magnetico contenente gli stessi dati della scheda di cui all'allegato 1, dopo che le caratteristiche di tale supporto saranno state determinate con provvedimento ministeriale o con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ove l'utilizzazione di tale supporto comporti una qualche variazione sul contenuto della dichiarazione.

4.Nella scheda di cui al comma 1 le vendite di presidi sanitari, non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, e il cui raccolto e' destinato al consumo proprio, possono essere aggregate per presidio e dichiarate cumulativamente. In tal caso l'acquisto di detti presidi avviene previa esibizione di autocertificazione, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unita' sanitaria locale competente per territorio.

5.La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota agli articoli 1 e 2: - Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.

Art. 3

1.La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita di cui all'allegato 2, deve essere trasmessa al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." dagli speditori entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare.

2.La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3.Tale dichiarazione potra' essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Art. 4

1.Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.

2.La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3.Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.

4.Le unita' sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono agli altri due rispettivamente, alla Regione e al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." entro il 31 maggio di ciascun anno.

5.Tale dichiarazione potra' essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

6.Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento. (1) (2) (3) (4) ((5)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 2 luglio 1992, n. 436 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, decorre dal 1° gennaio 1994, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del Decreto 436/1992. ------------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal 31 dicembre 1997, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto. ------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 17 agosto 1999, n. 290, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto. ------------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto. ------------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 5

1.Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.

2.Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unita' sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni momento verificare la regolarita' della tenuta.

3.L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (1) (2) (3) (4) ((5)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 2 luglio 1992, n. 436 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, decorre dal 1° gennaio 1994, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del Decreto 436/1992. ------------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dal 31 dicembre 1997, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto. ------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 17 agosto 1999, n. 290, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto. ------------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto. ------------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dalla L. 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo decorre, dal 30 giugno 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6

1.Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2, e, successivamente, sulla base dell'elaborazione dei dati ricavati dalle schede di cui all'art. 4, il Ministro della sanita' di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, del commercio e dell'artigianato, puo' disporre di esentare dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i soggetti di cui all'art. 4, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 5.

Art. 7

1.Il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." cura l'elaborazione centralizzata dei dati rilevati tramite le schede di cui agli allegati 1, 2 e 3 e per quantita riferite a singole sostanze attive e, per quanto concerne l'utilizzazione, anche alle singole colture o derrate immagazzinate o usi extra-agricoli aggregando i dati per l'intero territorio nazionale, regioni, comuni e, limitatamente all'utilizzazione, per unita' sanitaria locale. ((I dati rilevati tramite la scheda di cui all'allegato 1 sono anche elaborati in relazione alle singole colture e produzioni agricole aggregando i dati, oltre che a livello nazionale, regionale e provinciale, anche nella misura possibile, a livello comunale)).

2.I risultati delle elaborazioni sono trasmessi a cura del s.i.a.n. ai Ministeri della sanita', dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni e per la parte di competenza alle unita' sanitarie locali.

Il Ministro della sanita' De Lorenzo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Saccomandi Il Ministro dell'ambiente Ruffolo Il Ministro dell'indusria del commercio e dell'artigianato Battaglia

Visto, il Guardasigilli: Martelli Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1991

Registro n. 8 Sanita', foglio n. 115

Allegato 1

ALLEGATO 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

ALLEGATO 3 Parte di provvedimento in formato grafico

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