DECRETO 7 giugno 1991, n. 226
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 4028/86 del 18 dicembre 1986, che al titolo VII, riguardante l'adattamento delle capacità di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di premi di arresto definitivo dall'attività delle navi da pesca;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, concernente ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, recante modifiche del suddetto regolamento n. 4028/86;
Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti della Comunità economica europea;
Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge 16 aprile 1987, n. 183;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 marzo 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 1991;
Vista la comunicazione in data 28 maggio 1991 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
2.Non sono consentite modalità di ritiro diverse da quelle sopraindicate.
3.Per le navi di lunghezza, misurata tra le perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai fini del presente regolamento; il limite suddetto è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.
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