DECRETO 18 ottobre 1991, n. 427
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1 con il quale il Ministro della sanità può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo di malattie e di conseguenza disporre l'applicazione di misure di polizia veterinaria;
Vista la circolare n. 55 del 25 giugno 1954, concernente le istruzioni per applicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministro della sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, concernente il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968 concernente l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 26 aprile 1968;
Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'8 giugno 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 2 aprile 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente la profilassi della peste suina classica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981, con il quale viene data attuazione alle misure di lotta contro la peste suina classica stabilite dalle direttive del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE e dell'11 novembre 1980, n. 80/1101/CEE, così come modificato dai decreti ministeriali 4 febbraio 1982 e 25 giugno 1982, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 12 febbraio 1982 e n. 184 del 7 luglio 1982;
Viste le direttive del Consiglio dell'11 dicembre 1984, n. 84/645/CEE del 22 settembre 1987, n. 87/486/CEE che modificano la direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee dell'11 novembre 1980, n. 80/1095/CEE modificata dalla decisione del Consiglio del 7 aprile 1987, n. 87/230/CEE e dalla direttiva del Consiglio 22 settembre 1987, n. 87/487/CEE; la decisione del Consiglio dell'11 novembre 1980, n. 80/1096/CEE modificata dalle decisioni del Consiglio del 7 aprile 1987, n. 87/230/CEE; la decisione n. 82/18/CEE del 21 dicembre 1981;
Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 luglio 1991;
Considerato che è necessario adottare misure sanitarie di lotta contro la peste suina classica al fine di rendere il territorio nazionale esente da tale malattia e mantenerlo tale secondo le norme di cui alle direttive e decisioni del Consiglio CEE, citate in premessa;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
4.Il territorio nazionale o un provincia di esso è indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed è stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE.
5.Il Ministro della sanità con propri decreti dà attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva n. 80/1095/CEE.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 183/1987 reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". L'art. 11 demanda al Governo il recepimento di direttive o raccomandazioni comunitarie, mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali, quando non si tratti di materie già disciplinate con legge o coperte da riserva di legge. - La legge n. 218/1988 reca: "Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali". - Il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198/1989. - La direttiva n. 80/217/CEE (G.U.C.E. n. L 47/1980), modificata con direttive n. 84/645/CEE (G.U.C.E. n. L 339/1984) e n. 87/486/CEE (G.U.C.E. n. L 280/1987) reca misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. - La direttiva n. 80/1095/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980), modificata con decisione n. 87/230/CEE (G.U.C.E. n. L 99/1987) e con direttiva n. 87/487/CEE (G.U.C.E. n. L 280/1987) reca condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale. - La decisione n. 80/1096/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980), modificata con decisioni n. 87/230/CEE (G.U.C.E. n. L 99/1987) e n. 82/18/CEE concerne l'instaurazione di un'azione finanziaria della Comunità, in vista dell'eradicazione della peste suina classica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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