DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 48
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/295/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva n. 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva n. 80/7/67/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente decreto disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, degli appalti pubblici di forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unità di conto europee.
2.Il limite di cui al comma 1 è ridotto a 130.000 unità di conto europee per gli appalti di forniture dei beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.
4.Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 all'11 e 13 del presente decreto.
5.Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Esso è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.
6.Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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