DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 129
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e n. 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e scopi del decreto
1.Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a cittadini comunitari dagli Stati membri delle Comunità europee per l'esercizio di attività nel settore dell'architettura e detta disposizioni per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nello stesso settore.
2.Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività di cui al comma 1 da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.