LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142
Entrata in vigore: 6-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. ((4))
2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."
Art. 2
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
Art. 3
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)
1.Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3 comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
Art. 4
(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)
1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D alla presente legge.
Art. 5
(Provvedimenti amministrativi di attuazione)
1.Il Ministro della sanita', nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 6
(Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega)
Art. 7
(Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri)
1.All'articolo 26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "Nessun diritto e' percepito per il rilascio del visto al coniuge ai figli di eta' inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, nonche' agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza".
2.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
(Professioni sanitarie per le quali non e' richiesta la laurea)
1.Il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752 e alle relative norme di attuazione, e' esteso a favore dei cittadini delle Comunita' europee.
Art. 9
(Riconoscimento diplomi e svolgimento attivita' e professioni sanitarie: criteri di delega)
Art. 10
(Trasportatori di merci per via navigabile)
1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 87/540/CEE relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2.Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunita' europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunita' europea.
3.Cno decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunita' europea, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.
4.Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno armonizzate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di trasportatore di merci per via navigabile.
Art. 11
(Formazione professionale di conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada)
1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
2.Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 puo' essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validita' delle categoria B o superiore.
3.Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1 si applicano agli articoli 80 commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneita' si applicano le disposizioni dell'articolo 80, quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
5.Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validita', si applicano le disposizioni dell'articolo 88, commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
6.Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con se' il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
7.Per l'accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
8.Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull'effettiva persistenza dei requisiti di idoneita' tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalita' che saranno stabilite con succes- sive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
9.Il certificato di formazione professionale e' sospeso dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8.
10.Il certificato di formazione professionale e' revocato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilsciato qualora il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica.
11.I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.
12.In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso e' inviato dall'organo accertarne all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validita' o, in mancanza, presso l'ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato e' inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.
Art. 12
Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture
1.Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2.La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 10 aprile 1987, n. 183 con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
3.Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4.Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato.
5.Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che e' abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture"".
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 80))
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 15
(Appalti di forniture nel settore dell'informatica)
1.L'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni della legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.
Art. 16
(Pubblicita' degli atti delle succursali di societa' criteri di delega)
Art. 17
(Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega)
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II CREDITO E RISPARMIO SEZIONE I CREDITO AL CONSUMO
Art. 18
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