DECRETO 17 gennaio 1992, n. 224
Entrata in vigore del decreto: 31-3-1992
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita'giovanile nel Mezzogiorno;
Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge n. 786 dalla legge 11 agosto 1991, n. 275;
Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 25/Leg. del 14 gennaio 1992);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
3.Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.
Art. 2
Progetti finanziabili
2.Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni, che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Per il D.L. n. 786/1985 vedasi nelle premesse al decreto qui pubblicato. - La legge n. 264/1949, e successive modificazioni ed integrazioni, reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. - La materia trattata dalla delibera CIPE 31 maggio 1977, e successive modificazioni, e' stata rideterminata con la delibera CIPI 16 luglio 1986 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986), e successive integrazioni e modificazioni. In base al punto 4) di tale delibera, e' sospesa l'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei comparti e dei settori produttivi di seguito elencati: a) fabbricazione tubi di acciaio (222); b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio (223), fatta salva la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione dei fili; c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1); d) cave di marna da cemento (231.5); e) produzione di cemento e di agglomerato cementizio (242.1); f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1); g) produzione di articoli in amianto (244); h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile (251.2); i) produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (252.3); l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4); m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia (251.5); n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26); o) fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1); p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico (362); q) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione di olio di semi con solvente (411.3); r) industria della lavorazione delle granaglie (416); s) industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417); t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422); u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/1983, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero; v) metallurgia non ferrosa limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacita' di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziativa a valle; z) produzione della carta e del cartone, savo la produzione della carta e dei cartoni ottenuti per riciclaggio, delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso (471). Inoltre, in base al punto 5) della citata delibera CIPI 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni, sono escluse dall'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti: a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA; b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (234.4); c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali,di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora (348.3).
Art. 3
Misura del contributo in conto capitale, del mutuo e spese ammissibili
2.Il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 50 per cento nel caso di sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia.
3.In tutti gli altri casi il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 40 per cento.
5.Il mutuo e' concesso nella misura fissa del 30 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
7.Il contributo in conto capitale e' concesso limitatamente ai primi cinque miliardi di lire di investimento.
8.Le spese di cui al precedente comma 6, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite puo' essere elevato, da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, fino al 60 per cento della spesa complessiva, in relazione alla particolarita' del settore e dell'attivita'. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile richiede tutti gli elementi o documenti necessari per comprovare la spesa effettivamente sostenuta.
9.Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.
10.Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
11.Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni.
12.Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.
Art. 4
Contributo per le spese di gestione
4.Il contributo per la gestione non puo' comunque superare l'importo complessivo di un miliardo di lire per il primo anno e di 750 milioni di lire per il secondo anno.
5.La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per la gestione non puo' superare il 40 per cento del contributo previsto.
Art. 5
Domanda di ammissione alle agevolazioni
1.La domanda di ammissione alle agevolazioni, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto.
3.Fino alla istituzione delle articolazioni territoriali di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Questa, previo accertamento della regolarita' e completezza della domanda e della documentazione allegata, ne trasmette una copia al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile e l'altra alla regione per il parere di competenza.
Note all'art. 5: - Per quanto riguarda il D.L. n. 561/1985 vedasi in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 2424 del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) altre partecipazioni; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 5) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.". - Il testo dell'art. 2424- bis del medesimo codice civile, aggiunto dall'art. 6 della legge 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce 'trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato' deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.". - L'art. 1, comma 7, del citato D.L. n. 786/1985 cosi' recita: "7. Il Comitato (trattasi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, n.d.r.), di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attivita' di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione".
Art. 6
Provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni
1.Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, avvalendosi della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la proposta di ammissibilita' alle agevolazioni, con cui si precisano l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale nonche' l'ammontare delle spese e dei contributi per la gestione e dell'eventuale anticipazione per il primo anno.
2.Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera l'ammissibilita' alle agevolazioni con decreto entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.
3.Il provvedimento di ammissibilita' stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attivita', ai sensi del successivo art. 7, comma 9, i macchinari e gli altri beni mobili ammessi alle agevolazioni salvo specifica autorizzazione da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, nonche' a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.
4.Il provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni e' comunicato al soggetto beneficiario, alla regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.
5.Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, su richiesta del soggetto beneficiario, puo' proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno modifiche al provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni, nel caso che intervengano variazioni nel corso della realizzazione del progetto.
6.Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, lo rinvia al Comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame e delle eventuali modificazioni progettuali.
Art. 7
Attuazione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni
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