DECRETO 18 febbraio 1992, n. 223

Type Decreto
Publication 1992-02-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31-3-1992

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f);

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Sentiti i pareri emessi sull'argomento dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle sedute del 21 novembre 1990 con voto n. 407 e del 12 dicembre 1990 con voto n. 589;

Sentito il parere del Ministero dei trasporti espresso con la nota n. 5/42-146 del 9 aprile 1991;

Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in armonia con la direttiva n. 83/189/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 279 del 12 febbraio 1992;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 181/1962 reca: "Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)". Si trascrive il testo del relativo art. 1, lettera f): "Art. 1. - Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilita' ordinaria, competono le seguenti attribuzioni: a)-e) (omissis); f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 144, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' di tutte le altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulle autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 317/1986 reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". - La direttiva CEE n. 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

Art. 2

1.I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocita' di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

2.I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali dovranno prevedere la protezione delle zone precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.

3.Analoga progettazione dovra' essere svolta in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale; i ripristini di danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti.

Art. 3

1.La protezione indicata all'art. 2 dovra' essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneita' tecnica, nel prosieguo indicato per brevita' "omologazione", rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico.

2.Per i dispositivi che abbiano gia' conseguito un certificato di idoneita' tecnica rilasciato da parte di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, sara' rilasciato, da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo stesso valore del certificato di idoneita' tecnica previa verifica della rispondenza della omologazione gia' conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla vigente normativa. Contestualmente sara' effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista dal successivo art. 5.

Art. 4

1.Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al successivo art. 8.

2.Il produttore e' responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.

3.Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciacuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalita' di posa in opera.

4.Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni previste nel progetto approvato.

Art. 5

1.Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascia la certificazione di omologazione delle barriere entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero comunica al richiedente, negli stessi termini, la non omologabilita' indicandone i motivi.

2.Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti.

Art. 6

1.Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilita' di impiego.

2.Il catalogo e' curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed e' messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

Art. 7

1.L'ANAS, le societa' concessionarie di autostrade, le province ed i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti invieranno ogni due anni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisca indicazioni sulla efficienza e funzionalita' delle barriere omologate, segnalando eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste.

2.Gli altri enti gestori delle strade faranno le medesime segnalazioni, ma senza l'obbligo di cadenza temporale definite.

3.Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dichiarera' decadute le omologazioni di tipi e modelli che non presentino i requisiti minimi fissati dalle norme aggiornate, ovvero non abbiano dato riscontri positivi nell'impiego; qualora se ne verifichino le circostanze, potra' essere attribuita una classe inferiore a quella originaria.

Art. 8

1.Sono allegate al presente decreto le "Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza".

2.Le suddette istruzioni tecniche saranno periodicamente aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte.

Art. 9

1.In via transitoria, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per le opere in corso e per quelle la cui procedura di affidamento abbia avuto gia' inizio; non si applicano inoltre per le opere la cui procedura di affidamento iniziera' entro i sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, con la quale sara' resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 1992 Il Ministro: PRANDINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 268

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 1

ALLEGATO 1 ISTRUZIONI TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE ED IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. Art. 1. Oggetto delle istruzioni Classificazione delle barriere di sicurezza stradale Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, omologazione, e l'impiego delle barriere di sicurezza nelle costruzioni stradali. A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere si dividono nei seguenti tipi: a) barriere centrali da spartitraffico; b) barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo; c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.; d) barriere per punti singolari, quali zone di approccio ad opere d'arte, in presenza di ostacoli fissi, in zone terminali e/o di interscambio e simili.

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 2

Art. 2. Finalita' delle barriere stradali Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opere essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere devono essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui e' dotato il veicolo in movimento, cosi' da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri. Lo studio delle barriere deve percio' tendere al duplice scopo di redirezione del mezzo e di assorbimeto della aliquota piu' alta possibile dell'energia nell'urto.

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 3

Art. 3. Individuazione delle zone da proteggere La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: - i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovra' estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata; - i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR, relative alla progettazione geometrica delle strade, escludendo il caso di rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purche' la pendenza della scarpata sia minore o uguale a 1/3; - gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc., entro una fascia di 5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata.

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 4

Art. 4. Indice di severita' degli impatti Viene definito convenzionalmente "Indice di severita' Is" l'energia cinetica posseduta dal mezzo all'atto dell'impatto calcolata con riferimento alla componente della velocita' ortogonale alle barriere, espressa da: Is = (1/2) (P/g) (v sen 0)(Elevato al Quadrato) dove siano: Is = indice di severita' (KNm); p = peso del veicolo (KN); g = accelerazione di gravita' (m/s(Elevato al Quadrato)); v = velocita' d'impatto (m/s); 0 = angolo di impatto.

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 5

Art. 5. Materiali costituenti le barriere Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere i materiali componenti dovranno avere le caratteristiche descritte nella documentazione presentata per l'omologazione nel rispetto delle vigenti normative sulle caratteristiche dei materiali stessi. Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo realizzato in opera, dovranno essere identificabili con il nome del produttore, la classe di appartenenza e la sigla di omologazione (tipo e numero progressivo).

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 6

Art. 6. Classificazione delle barriere Le barriere si classificano in relazione all'"indice di severita'", come segue: - classe A1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severita' compreso tra 5 e 15 KNm; - classe A2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severita' compreso tra 15 e 50 KNm; - classe A3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severita' compreso tra 50 e 150 KNm; - classe B1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severita' compreso tra 150 e 300 KNm; - classe B2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severita' compreso tra 300 e 600 KNm; - classe B3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severita' compreso tra 600 e 1000 KNm.

Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 7

Art. 7. Criteri di scelta delle barriere di sicurezza La scelta delle barriere avverra' tenendo conto delle caratteristiche geometriche e della destinazione della strada, nonche' di quelle del traffico cui la stessa sara' interessata, salvo che per le barriere di cui al punto c) dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi B e comunque in conformita' della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvedera' a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (Traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. Ai fini applicativi il traffico sara' classificato in ragione della prevalenza dei mezzi che lo compongono e distinto nei tre tipi seguenti: - traffico tipo I: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN non sia superiore a 5% del totale; - traffico tipo II: quando la presenza di veicoli del peso superiore a 30 KN sia compresa tra 5% e 10% del totale; - traffico tipo III: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia maggiore 10% del totale. Ai fini pratici la seguente tabella A riporta, distinte per i tipi di strada piu' comuni ed in ragione del tipo di traffico, le classi minime di barriere da impiegare nei vari casi. Si fa riferimento alla classificazione prevista nelle vigenti norme CNR. Per le strade esistenti si procede per assimilazione. TABELLA A

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Tipo di strada | Tipo | Classe

| di traffico |

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