DECRETO 7 novembre 1991, n. 456
Entrata in vigore del decreto: 10/04/1992
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 22 luglio 1977, decreto ministeriale 31 ottobre 1982 e decreto ministeriale ((15 maggio 1986));
Vista la delibera adottata dal consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi in data 17 luglio 1990;
Visto il parere del Comitato interministeriale dei prezzi in data 21 marzo 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di: L. 17.500 ogni ora per il professionista incaricato; L. 10.625 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo; L. 6.250 ogni ora per l'aiuto di concetto.
Art. 2
Gli onorari a quantita' di cui agli articoli 15, 16 e 17 del capo III del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguati con decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentati del 25% per ogni singola voce.
Art. 3
Gli onorari a percentuale previsti dal capo IV, tabella III, dei decreti ministeriali 22 luglio 1977 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentati del 25%.
Art. 4
Gli importi di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo IV dei decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentati del 25% per le voci di cui al capoverso A; del 25% per la voce b) di cui al capoverso B).
Art. 5
Le prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del decreto ministeriale del 18 novembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a quantita' previsti dagli articoli 32 e 33, dello stesso decreto, gia' adeguate con decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentate del 25%. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi vengono aumentati del 25%.
Art. 6
Le tariffe per indagini di fotogeologia indicate per le categorie di A ad H dell'art. 40 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguate con decreti ministeriali del 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)) vengono ulteriormente aumentate del 25%.
Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 1
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