DECRETO 7 novembre 1991, n. 456

Type Decreto
Publication 1991-11-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10/04/1992

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 22 luglio 1977, decreto ministeriale 31 ottobre 1982 e decreto ministeriale ((15 maggio 1986));

Vista la delibera adottata dal consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi in data 17 luglio 1990;

Visto il parere del Comitato interministeriale dei prezzi in data 21 marzo 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di: L. 17.500 ogni ora per il professionista incaricato; L. 10.625 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo; L. 6.250 ogni ora per l'aiuto di concetto.

Art. 2

Gli onorari a quantita' di cui agli articoli 15, 16 e 17 del capo III del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguati con decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentati del 25% per ogni singola voce.

Art. 3

Gli onorari a percentuale previsti dal capo IV, tabella III, dei decreti ministeriali 22 luglio 1977 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentati del 25%.

Art. 4

Gli importi di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo IV dei decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentati del 25% per le voci di cui al capoverso A; del 25% per la voce b) di cui al capoverso B).

Art. 5

Le prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del decreto ministeriale del 18 novembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a quantita' previsti dagli articoli 32 e 33, dello stesso decreto, gia' adeguate con decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)), vengono ulteriormente aumentate del 25%. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi vengono aumentati del 25%.

Art. 6

Le tariffe per indagini di fotogeologia indicate per le categorie di A ad H dell'art. 40 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguate con decreti ministeriali del 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e ((15 maggio 1986)) vengono ulteriormente aumentate del 25%.

Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992

Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 1

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