DECRETO 25 maggio 1992, n. 376
Entrata in vigore del decreto: 29/9/1992
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i propri decreti in data 2 agosto 1991 e 12 settembre 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991 e nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991;
Ritenuto di dover adottare in materia apposito regolamento ministeriale in sostituzione dei decreti sopraindicati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 4541 del 22 maggio 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2.I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.Nella tabella G, allegata al presente regolamento, sono indicati i termini entro i quali, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste espleta la prescritta attivita' endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Con gli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241/1990 si prevede che, ove non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente il termine entro il quale lo stesso deve concludersi e l'unita' amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale. Se ne trascrive il testo: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi dobbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1.Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ammininistrazione dell'agricoltura e delle foreste, della richiesta o della proposta.
3.Quando il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della Comunita' economica europea circa la partecipazione della stessa al finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data in cui perviene all'organo competente dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, comunicazione della decisione comunitaria.
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
1.Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2.La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3.All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5.Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 3: - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma". Gli articoli 2 e 10, di cui si riproduce il testo, disciplinano rispettivamente le dichiarazione sostitutive di certificazione e gli accertamenti di ufficio: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1.Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4.Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5
Partecipazione al procedimento
1.Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2.Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Art. 6
Termine finale del procedimento
1.I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2.Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, il termine fi- nale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nelle tabelle allegate, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3.I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4.Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5.Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6.Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio- rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformita'.
Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2.Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche e prevede, ove necessario, ad apportare, nelle prescritte forme, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.
Art. 8
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1.Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Art. 9
Unita' organizzativa
1.Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
Art. 10
Responsabile del procedimento
1.Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il primo dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2.Il responsabile dei procedimenti di competenza delle articolazioni territoriali del Corpo forestale dello Stato e', qualora non sia diversamente disposto, l'ufficiale forestale preposto alle stesse.
3.Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita', la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
4.Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con- template dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 11
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
1.I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 12
Pubblicita' aggiuntiva
1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2.Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Art. 13
Norma transitoria
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2.Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo gia' trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto e 12 settembre 1991 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991 e nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991.
Art. 14
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1992
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 31
Tabella A
TABELLA A ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DEI SERVIZI ISPETTIVI, DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO E DEL PERSONALE
PROCEDIMENTO
NORMA
Termine (giorni)
Divisione I 1. Riconoscimento personalita' | Artt. 12, 17 c.c.; | 365 giuridica ed autorizzazioni | art. 5 disp. | governative ad organismi | att. e trans. o.c. | privati operanti nel settore | | agricolo | | | | 2. Indennizzo danno patrimoniale | Art. 2041 c.c. | 240 arrecato dalla p.a. senza giusta | | causa | | | | 3. Convenzione per affidamento |Art. 36, R.D. 23 | 365 incarico di ricerca |maggio 1924, n. 827; | |legge 8 novembre | |1986, n. 752; art. 1,| |legge 10 luglio 1991,| |n. 201 | | | 4. Convenzione per affidamento |Art. 36, R.D. 23 | 180 incarico realizzazione campagna |maggio 1924, n. 827; | pubblicitaria |art. 5, legge 25 | |febbraio 1987, n. 67 | | | | | | | | | 5. Locazione passiva per sede uffici|R.D. 18 novembre | periferici del Ministero |1923, n. 2440; R.D. | dell'agricoltura e delle foreste: |23 maggio 1924, | a) acquisizione pareri |n. 827; legge 27 | 230 () b) emissione ruolo di spesa |luglio 1978, n. 392 | 50 fissa |e succ. mod. | | | | | | | | | 6. Liquidazione equo indennizzo per |D.P.R. 10 gennaio | infermita' dipendente da causa di |1957, n. 3; D.P.R. | servizio: |3 maggio 1957, n. | a) iscrizione fondi in bilancio |686 e succ. mod. | 210 b) liquidazione | | 60 | | 7. Pagamento spese di giudizio: |Art. 91 c.p.c.; | a) iscrizione fondi in bilancio | art. 21, R.D. 30 | 210 b) liquidazione |ottobre 1933,n. 1611;| 60 |art. 27, legge 3 | |aprile 1979, n. 103 | | | | | | | | | 8. Pagamento spese per accertamenti |Art. 33, D.P.R. 19 | sanitari: |marzo 1956, n. 303; | a) iscrizione fondi in bilancio |art. 5, legge 20 | 210 b) liquidazione |maggio 1970, n. 300;| 60 |art. 5, legge 11 | |novembre 1983, n. 638| | | 9. Richiesta reiscrizione fondi |R.D. 18 novembre 1923| 60 perenti | n. 2440; R.D. 23 | | maggio 1924, n. 827;| |legge 20 luglio 1977,| |n. 407 | | | 10. Nomina commissioni |Art. 2, D.P.R. 11 | 180 interministeriali riguardanti ||gennaio 1956, n. 5 | settori di attivita' | | dell'amministrazione | | | | 11. Convenzioni e contratti per |R.D. 18 novembre 1923| la fornitura di servizi: |n. 2440 | a) acquisizione pareri | | 180 b) liquidazione | | 60 | | 12. Gettoni di presenza e missioni a|Artt. da 1 a 9, | 90 componenti organi collegiali |D.P.R. 11 gennaio | operanti nei settori di attivita' |1956, n. 5 | dell'amministrazione | | | | 13. Conferimento incarichi missioni |R.D. 3 giugno 1926, | 90 all'estero a dipendenti |n. 941 e succ. mod. | dell'amministrazione centrale e | | degli Istituti di sperimentazione | | agraria e relativa liquidazione | | | | | | | | 14. Liquidazione e pagamento |Artt. 17 e segg., | 180 indennita' e rimborsi spese per |legge 18 dicembre | trasferimenti del personale |1973, n. 836 | appartenente ai ruoli del | | Ministero dell'agricoltura e delle | | foreste | | | | 15. Concessione contributi ad enti | | ed uffici nazionali ed | | internazionali che svolgono | | attivita' nel settore agricolo: | | a) provvedimento concessione | | 300 b) liquidazione | | 60 () Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
PROCEDIMENTO
NORMA
Termine (giorni)
Divisione II 1. Sussidi a favore del personale |Art. 7, D.P.R. 30 | 180 |giugno 1972, n. 748; | |art. 15, D.P.R. 8 | |maggio 1987, n. 266 | | | 2. Pratiche creditizie (ENPAS) |D.P.R. 30 giugno 1972,| 90 |n. 748;D.P.R. 8 | |maggio 1987, n. 266 | | | 3. Rilascio stati matricolari |D.P.R. 10 gennaio 1957| 35 |n. 3 | 4. Rilascio attestati di servizio |D.P.R. 10 gennaio | 35 |1957, n. 3 | | | 5. Rilascio copie, decreti, ordini |D.P.R. 10 gennaio 1957| 35 di servizio, atti | n. 3; legge 7 agosto | giuridico-economici e di quiescenza | 1990, n. 241 | | | 6. Rilascio copie e documentazione |D.P.R. 10 gennaio 1957| 35 dei servizi interni | , n. 3 | | | 7. Movimento personale |D.P.R. 10 gennaio 1957| 120 |n. 3 | Divisione III 1. Cessazione per limiti di eta' con|D.P.R. 30 giugno 1972,| 120 contestuale liquidazione del |n. 748; art. 4, D.P.R.| trattamento di quiescenza | 29 dicembre 1973, n.| |luglio 1980, n. 312 | | | 2. Liquidazione del trattamento di |Artt. 124 e 125, | 120 quiescenza conseguente a |D.P.R. 10 gennaio | dimissioni |1957, n. 3; D.P.R. 30| |giugno 1972, n. 748; | |D.P.R. 29 dicembre | |1973, n. 1092; legge | |13 luglio 1980, n. 312| | | 3. Cessazione per massima anzianita'|D.P.R. 30 giugno 1972,| 120 di servizio con contestuale |n. 748; D.P.R. 29 | liquidazione del trattamento di |dicembre 1973, n.1092;| quiescenza |legge 11 luglio 1980, | | n. 312 | | | 4. Liquidazione della pensione di |D.P.R. 29 dicembre | 120 riversibilita' a seguito di decesso | 1973, n. 1092 | in servizio | | | | 5. Liquidazione trattamento di |D.P.R. 29 dicembre | 300 () pensione privilegiata | 1973, n. 1092 | | | 6. Liquidazione del trattamento di |Artt. 126, 127 e 129, | 120 quiescenza conseguente a decadenza |D.P.R. 10 gennaio 1957| o destituzione dal servizio |n. 3; D.P.R. 30 | |giugno 1972, n. 748; | |D.P.R. 29 dicembre | |1973, n. 1092; legge | |11 luglio 1980, n. 312| | | 7. Liquidazione una-tantum con |Legge 2 aprile 1958, | 300 () costituzione posizione assicurativa |n. 322 | | | 8. Riscatto servizio pre-ruolo e |Artt. 11, 12 e 13, | 300 () studi universitari |D.P.R. 29 dicembre | |1973, n. 1092; legge| |29 novembre 1982, n. | |881; | | | 9. Ricongiunzione dei servizi |Legge 7 settembre | 300 () |1979, n. 29 | | | 10. Determinazione trattamento |D.P.R. 30 giugno 1972,| 90 economico |1972, n. 748; legge | |20 novembre 1972, n.| |869;legge 11 luglio| |1980, n. 312; D.P.R.| |9 giugno 1981, n. 310;| |D.P.R. 25 giugno 1983,| |n. 344; D.P.R. 5 marzo| |1986, n. 68; legge 11 | |luglio 1986, n. 341;| |D.P.R. 8 maggio 1987, | |n. 266; D.P.R. 17 | |settembre 1987, n. 494| |D.P.R. 2 8settembre | |1987, n. 568; D.P.R. | |17 gennaio 1990, n. 44| Divisione IV 1. Aspettativa per infermita' |Artt. 66, 68, D.P.R.| 90 |10 gennaio 1957, n. 3;| |artt. 30, 31, 32 e 34,| |D.P.R. 3 maggio 1957, | |n. 686 | | | 2. Aspettativa per motivi di |Art. 69, D.P.R. 10 | 90 famiglia |gennaio 1957, n. 3 | | | 3. Aspettativa per motivi sindacali |Art. 30, D.P.R. 12 | 90 |febbraio 1991, n. 171 | | | 4. Aspettativa per servizio di leva |Art. 67, comma 1, | 90 |D.P.R. 10 gennaio | |1957, n. 3 | (*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. ===================================================================== PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni)
```
```
Autorizzazione a svolgere |Artt. 60, 61 e 62, | 90
incarichi |D.P.R. 10 gennaio |
|1957, n. 3; art. 42, |
|D.P.R. 23 novembre |
|1967, n. 1318; art. |
|100, D.P.R. 11 luglio |
|1980, n. 382 |
| |
Cessazione dall'impiego |Art. 65, D.P.R. 10 | 90 (*)
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
```
Collocamento fuori ruolo |Art. 58, D.P.R. 10 |
```
|gennaio 1957, n. 3 | 200 (*)
| |
Collocamento fuori ruolo |Art. 310 D.P.R. 10 | 100 (*)
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
```
Collocamento fuori ruolo presso |Art. 1, commi 1 e 2, | 200 (*)
```
Ministero degli affari esteri |legge 27 luglio |
|1962, n. 1114; art.|
|168, D.P.R. 5 gennaio|
|1967, n. 18 |
| |
```
Concessione equo indennizzo |Art. 68, D.P.R. 10 | 200 (*)
```
|gennaio 1957, n. 3; |
|artt. 48, 49, 50, 51, |
|52, 53, 54, 55, 56, |
|57, 58, 59 e 60, |
|D.P.R. 3 maggio 1957,|
|n. 686; art. 166, |
|D.P.R. 29 dicembre |
|1973, n. 1092; art. |
|154, legge 11 luglio |
|1980, n. 312; art. |
|5- bis, legge 20 |
|novembre 1987, n. 482 |
| |
Congedo straordinario |Artt. 37, 38, 39, 40 | 90
|e 41, D.P.R. 10 |
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
```
Congedo straordinario in materia|Art. 2, legge 13 | 90
```
di borse di studio universitarie e | agosto 1984, n. 476; |
dottorati di ricerca |art. 6, legge 30 |
|novembre 1989, n. 398 |
| |
Congedo straordinario o |Art. 13, D.L. 12 | 90
aspettativa per cure termali | settembre 1983, n. |
|463, conv. in legge 11|
|novembre 1983, n. 638;|
|art. 1, comma 8, D.L. |
|25 novembre 1989, n. |
|382, conv. in legge 25|
|gennaio 1990, n. 8 |
| |
Congedo straordinario per |Artt. 37, 40 e 41, | 120
maternita', per astensione |D.P.R. 10 gennaio 1957|
facoltativa e per infermita' del | n. 3; artt. 4, 5, 7,|
bambino inferiore ai 3 anni di eta'|commi 1 e 2 e art.|
|13, legge 30 dicembre |
|1971, n. 1204; legge |
|25 novembre 1976, n.|
|1026; artt. 6 e 7, |
|legge 9 dicembre 1977,|
|n. 903 |
| |
Decadenza dalla nomina |Art. 9, D.P.R. 10 | 90
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Decadenza dall'impiego |Art. 127, D.P.R. 10 | 180
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Dimissioni |Artt. 124, 125 e 126,| 90
|D.P.R. 10 gennaio |
|1957, n. 3 |
| |
Dispensa dal servizio per |Art. 71, D.P.R. 10 | 180 (*)
infermita' |gennaio 1957, n. 3 |
| |
Giudizio di idoneita' |Art. 40, D.P.R. 12 | 180
|febbraio 1991, n. 171 |
| |
Messa a disposizione |Legge 26 febbraio | 90 (*)
|1987, n. 49; legge |
|29 agosto 1991, n. 288|
| |
Nomina in prova IRSA |Art. 9, D.P.R. 10 | 90
|gennaio 1957, n.3; |
|D.P.R. 3 maggio 1957,|
|n. 686; D.P.R. 23 |
|novembre 1967, n. |
|1318; legge 11 luglio|
|1980, n. 312; D.P.R.|
|29 dicembre 1984, n. |
|1219; art. 7, legge 22|
|agosto 1985, n. 444; |
|D.P.R. 28 settembre |
|1987, n. 568; legge 29|
|dicembre 1988, n.554; |
|art. 40, D.P.R. 12 |
|febbraio 1991, n. 171 |
Nomina in prova assunzioni |Art. 9, D.P.R. 10 | 180 (*)
obbligatorie |gennaio 1957, n. 3; |
|D.P.R. 3 maggio 1957,|
|n. 686; D.P.R. 23 |
|novembre 1967, n. |
|1318; legge 2 aprile |
|1968, n. 482; legge 11|
|luglio 1980, n. 312; |
|legge 13 agosto 1980,|
|n. 466; D.P.R. 29 |
|dicembre 1984, n. |
|1219; D.P.R. 28 |
|settembre 1987, n. |
|568; art. 40, D.P.R. |
|12 febbraio 1991, n. |
|171 |
Nomina in prova direttore e |Artt. 56, 57, 58, 59, | 115
direttore di sezione IRSA |60 e 61, D.P.R. 23 |
|novembre 1967, n. 1318|
| |
Nomina in prova dirigente di |Art. 40, D.P.R. 12 | 115
ricerca, primo ricercatore e |febbraio 1991, n. 171 |
ricercatore IRSA |
(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. ===================================================================== PROCEDIMENTO | NORMA |Termine (giorni)
Nomina in ruolo IRSA |Art. 10, D.P.R. 10 | 180
|gennaio 1957, n. 3; |
|D.P.R. 3 maggio 1957,|
| n. 686; D.P.R. 23 |
|novembre 1967, n. |
|1318; legge 11 luglio|
|1980, n. 312; D.P.R. |
|29 dicembre 1984, n. |
|1219; legge 22 agosto|
|1985, n. 444; D.P.R. |
|28 settembre 1987, n.|
|568; legge 29 dicembre|
|1988, n. 554; art. 40,|
| D.P.R. 12 febbraio |
|1991, n. 171 |
| |
Nomina in ruolo direttore e |Artt. 56, 57, 58, 59, | 330 (*)
direttore di sezione IRSA |60 e 61, D.P.R. 23 |
|novembre 1967, n. 1318|
| |
Nomina in ruolo dirigente di |Art. 40, D.P.R. 12 | 270
ricerca, primo ricercatore e |febbraio 1991, n. 171|
ricercatore IRSA | |
| |
Passaggio nei profili |Art. 200, D.P.R. 10 | 200 (*)
professionali della sperimentazione| gennaio 1957, n. 3 |
| |
Procedimento concorsuale per |Artt. 56, 57, 58, 59, | 360 (*)
direttore, direttore di sezione e |60 e 61, D.P.R. 23 |
per dirigente di ricerca IRSA |novembre 1967, n. |
|1318; art. 40 D.P.R. |
|12 febbraio 1991, |
|n. 171 |
| |
Procedimento disciplinare |Artt. dal 78 al 123,| 120
(oltre la censura) | D.P.R. 10 gennaio |
|1957, n. 3 |
| |
Riammissione in servizio |Art. 132, D.P.R. 10 | 180
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Riconoscimento di infermita' |Art. 68, D.P.R. 10 | 250 (*)
per causa di servizio |gennaio 1957, n. 3; |
|artt. dal 35 al 41, |
|D.P.R. 3 maggio 1957, |
|n. 686; art. 10, |
|D.P.R. 30 giugno 1972,|
|n. 748; art. 165, |
|D.P.R. 29 dicembre |
|1973, n. 1092; art. |
|5-bis, legge 20 |
|novembre 1987, n. 472 |
| |
Riconoscimento spese di cura |Art. 68, D.P.R. 10 | 90
|gennaio 1957, n. 3; |
|artt. 42, 43, 44, 45 |
|e 46, D.P.R. 3 maggio |
|1957, n. 686; art. 11|
|D.P.C.M. 5 luglio |
|1965; legge 27 luglio |
|1972, n. 1116 |
| |
Divisione V 1. Aspettativa per infermita' |Artt. 66 e 68, D.P.R. | 90 |10 gennaio 1957, n. 3;| |artt. 30, 31, 32 e 34,| |D.P.R. 3 maggio 1957, | |n. 686 | | | 2. Aspettativa per motivi di |Art. 69, D.P.R. 10 | 90 famiglia |gennaio 1957, n. 3 | | | 3. Aspettativa per motivi sindacali|Artt. 45, 46 e 47, | 90 |legge 18 marzo 1968, | |n. 249; art. 8, | |legge 21 novembre | |1978, n. 715 | | | 4. Aspettativa per servizio di leva|Art. 67, comma 1, | 90 |D.P.R. 10 gennaio | |1957, n. 3 | | | 5. Autorizzazione a svolgere |D.P.R. 10 gennaio | 90 incarichi |1957, n. 3, artt. 60, | |61 e 62 | | | 6. Cessazione dall'impiego |Art. 65, D.P.R. 10 | 90 |gennaio 1957, n. 3 | | | 7. Collocamento fuori ruolo |Art. 58, D.P.R. 10 | 200 |gennaio 1957, n. 3 | | | 8. Collocamento fuori ruolo presso |D.P.R. 5 gennaio 1967,| 200 Ministero degli affari esteri |n. 18, art. 168; legge| |27 luglio 1962, n.| |1114, art. 1, commi 1 | |e 2 | | | 9. Comando del personale del |D.P.R. 10 gennaio | 180 Ministero dell'agricoltura e delle |1957, n. 3, art. 56 | foreste presso altre |e D.P.R. 28 dicembre | amministrazioni |1970, n. 1077, art. 34| | | 10. Concessione di un equo |Art. 68, D.P.R. 10 | 200 indennizzo |gennaio 1957, n. 3, | |artt. 48, 49, 50, 51,| |52, 53, 54, 55, 56, | |57, 58, 59 e 60, | |D.P.R. 3 maggio 1957, | |n. 686; art. 166, | |D.P.R. 29 dicembre | |1973, n. 1092; art. | |5-bis, legge 20 | |novembre 1987, n. 472;| |legge 11 luglio 1980, | |n. 312 | | | 11. Concorso per nomina a dirigente|D.P.R. 30 giugno | 300 superiore |1972, n. 748; art. 24 | | | 12. Concorso per nomina a primo |Legge 10 luglio 1984, | 300 dirigente |n. 301, artt. 6 e 8 | | | 13. Congedo straordinario |Dall'art. 37 al 41, | 90 |D.P.R. 10 gennaio | |1957, n. 3 | | | 14. Congedo straordinario in |Art. 2, legge 13 | 90 materia di borse di studio |agosto 1984, n. 476 | universitarie e dottorato di |e art. 6, legge 30 | ricerca |novembre 1989, n. 398 | () Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
Divisione VI 1. Approvazione graduatoria |Art. 7, D.P.R. 10 | 120 vincitori ed idonei | gennaio 1957, n. 3 | | | 2. Aspettativa per infermita' |Artt. 66 e 68, D.P.R. | 90 |10 gennaio 1957, n. 3;| |artt. 30, 31, 32 e 34 | |D.P.R. 3 maggio 1957, | |n. 686 | | | 3. Aspettativa per motivi di |Art. 69, D.P.R. 10 | 90 famiglia | gennaio 1957, n. 3 | | | 4. Aspettativa per motivi sindacali|Artt. 45, 46 e 47 | 90 |legge 18 marzo 1968, | |n. 249; art. 8 legge | |21 novembre 1978, n. | |715 | | | 5. Autorizzazioni a svolgere |Artt. 60, 61 e 62, | 90 incarichi |D.P.R. 10 gennaio | |1957, n. 3 | | | 6. Cessazione dall'impiego |Art. 65, D.P.R. 10 | 90 |gennaio 1957, n. 3 | | | 7. Collocamento fuori ruolo |Art. 58, D.P.R. 10 | 200 |gennaio 1957, n. 3 | (*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
=====================================================================
PROCEDIMENTO | NORMA | Termine
| (giorni)
Collocamento fuori ruolo presso |Art. 168, D.P.R. 5 | 200*
il Ministero degli affari esteri |gennaio 1967, n.18; |
|art. 1, comma 1 e 2, |
|legge 17 luglio 1962,|
|n. 1114 |
| |
Comando del personale del |Art. 56, D.P.R. 10 | 180*
Ministero dell'agricoltura e delle |gennaio 1957, n. 3; |
foreste presso altre |art. 34, D.P.R. 28 |
amministrazioni |dicembre 1970, n. 1077|
| |
Concessione di un equo |Art. 68, D.P.R. 10 | 200*
indennizzo |gennaio 1957, n. 3; |
|artt. da 48 a 60, |
|D.P.R. 3 maggio 1957,|
|n. 686; art. 166, |
|D.P.R. 29 dicembre |
|1973, n. 1092; art. |
|154, legge 11 luglio |
|1980, n. 312; art. |
|5- bis, legge 20 |
|novembre 1987, n. 472 |
| |
Congedo straordinario o |Art. 13, D.L. 12 | 90
aspettativa per cure termali |settembre 1983, n.463 |
|conv. in legge 11 |
|novembre 1983, n. 638;|
|art. 1, comma 8, D.L. |
|25 novembre 1989, n. |
|382 conv. in legge 25 |
|gennaio 1990, n. 3 |
| |
Congedo straordinario |Artt. da 37 a 41, | 90
|comma 1, D.P.R. 10 |
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Decadenza dall'impiego |Art. 127, D.P.R. 10 | 180
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Dimissioni |Artt. 124, 125 e 126, | 90
|D.P.R. 10 gennaio |
|1957, n. 3 |
| |
Dispensa dal servizio per |Art. 71, D.P.R. 10 | 180 (*)
infermita' |gennaio 1957, n. 3 |
| |
Esclusione candidati |Art. 4, D.P.R. 10 | 120
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Messa a disposizione |Legge 26 febbraio | 90 (*)
|1987, n. 49 |
| |
Nomina commissione concorso |D.P.R. 10 gennaio | 90
|1957, n. 3; artt. 3, |
|4, 5, 7 e 8, D.P.R. |
|3 maggio 1957, n. 686;|
|art. 4, D.P.R. 28 |
|dicembre 1970, n. |
|1077; art. 9, D.P.C.M.|
|10 giugno 1986 |
| |
Passaggio ad altro ruolo |Art. 200, D.P.R. 10 | 200
|gennaio 1957, n. 3 |
| |
Procedimento disciplinare |Artt. dal 78 al 123, | 120
(oltre la censura) |D.P.R. 10 gennaio |
|1957, n. 3 |
| |
Riconoscimento di infermita' |Artt. da 35 a 41, | 250 (*)
per causa di servizio |D.P.R. 3 maggio |
|1957, n. 686; art. 68,|
|comma 7 e 8 D.P.R. 10 |
|gennaio 1957, n. 3; |
|art. 10, D.P.R. 30 |
|giugno 1972, n. 748; |
|art. 165, D.P.R. 29 |
|dicembre 1973, n. |
|1092; art. 5-bis, |
|legge 20 novembre |
|1987, n. 472 |
| |
Riconoscimento spese di cura |Art. 68, D.P.R. 10 | 90
|gennaio 1957, n. 3; |
|artt. da 42 a 46, |
|D.P.R. 3 maggio 1957,|
|n. 686; legge 27 |
|luglio 1972, n. 1116; |
|art. 11, D.P.C.M. 5 |
|luglio 1965 |
Divisione VII 1. Accreditamento di fondi tramite |Legge 2 marzo 1963, | 180 prefetture per spese di |n. 320 | funzionamento sezioni specializzate| | agrarie costituite presso | | tribunali e corti d'appello | | | | 2. Approvazione ordinanza |Artt. 9 e 10, legge 16| 90 commissari usi civici di |giugno 1927, n. 1766; | legittimazione occupazione terreni |art. 2, legge 12 | di uso civico |gennaio 1991, n. 13. | Divisione VIII 1. Approvazione bilanci preventivi |Legge 20 marzo 1975, | 180 |n. 70; leggi | |istitutive e statuti | |enti vigilati | | | 2. Approvazione bilanci consuntivi |Legge 20 marzo 1975,| 240 |n. 70; leggi | |istitutive e statuti | |enti vigilati | | | 3. Approvazione variazioni al |Legge 20 marzo 1975, | 90 bilancio |n. 70; leggi | |istitutive e statuti | |enti vigilati | (*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
=====================================================================
PROCEDIMENTO | NORMA | Termine | | (giorni)
Liquidazioni contributi per |Legge 27 dicembre | 90
studi, indagini e ricerche a |1977, n. 984; |
carattere nazionale |legge 4 marzo 1984, |
|n. 184; legge 8 |
|novembre 1986, n. 752;|
|legge 10 luglio 1991,|
|n. 201 |
| |
Nomina consigli di | Leggi istitutive e | 90
amministrazione | statuti enti vigilati|
| |
Nomina collegi dei revisori dei |Leggi istitutive e | 90
conti |statuti enti vigilati |
| |
Approvazione statuti |Leggi istitutive e | 240 (*)
|statuti enti vigilati|
| |
Approvazione delibere assunzione |D.P.R. 23 novembre | 90
personale non di ruolo IRSA | 1967, n. 1318 |
| |
Autorizzazione acquisto immobili |
Art. 17 c.c.
e R.D. | 270 (*)
|26 giugno 1984, n. |
|1817 |
| |
Approvazione delibere enti |Legge 20 marzo 1975, | 120
vigilati | n. 70; leggi |
|istitutive e statuti |
|enti vigilati |
| |
Erogazioni contributi enti |D.L.C.P.S. 29 | 90
vigilati | ottobre 1947; legge |
|25 febbraio 1963, |
|n. 258; legge 8 |
|novembre 1986, n. 752;|
|art. 1, legge 10 |
|luglio 1991, n. 201 |
|Legge 30 dicembre | 270 (*)
|1965, n. 1708; legge |
|30 novembre 1970, |
|n. 952 |
(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA
Tabella B
TABELLA B ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ===================================================================== PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) --------------------------------------------------------------------- Gabinetto analisi entomologiche 1. Autorizzazione alla produzione di|D.M. 9 agosto 1965; | 120 sfarinati, pane e paste non |art. 50, legge 4 | conformi all'art. 50, legge 4 |luglio 1967, n. 580; | luglio 1967, n. 580 | D.M. 5 novembre 1971 | Divisione III 1. Autorizzazione per la vendita di |Reg. CEE (Commissione)| 90 burro alle istituzioni e |31 luglio 1981, | collettivita' senza scopi di lucro |n. 2191; D.M. 9 | (ai fini della concessione di un |ottobre 1981 | aiuto comunitario) | | | | 2. Autorizzazione per l'accesso |Reg. CEE (Commissione)| 90 agli aiuti al latte scremato |26 luglio 1979, n. | trasformato in alimenti composti |1725; D.M. 20 agosto | e al latte scremato in polvere |1984 | destinato all'alimentazione dei | | vitelli | | | | 3. Autorizzazione per le consegne |Reg.CEE (Commissione) | 90 dirette in cisterne/containers |26 luglio 1979, | degli alimenti composti a base di |n. 1725; D.M. 20 | latte scremato in polvere |agosto 1984 | | | 4. Autorizzazione per l'accesso agli|Reg. CEE (Commissione)| 90 aiuti nel settore del latte |27 luglio 1968, | scremato destinato all'alimentazione|n. 1105; D.M. 4 | degli animali |agosto 1988, n. 392 | | | 5. Autorizzazione per l'utilizzo di |Reg. CEE (Consiglio) | 90 caseina e caseinati nella |24 luglio 1990, | fabbricazione dei formaggi |n. 2204 | | | 6. Riconoscimento delle imprese ai |Reg.CEE (Commissione) | 90 fini della vendita a prezzo | 16 febbraio 1988, | ridotto di burro e dell'accesso | n. 570 | agli aiuti per il burro e il burro |D.M. 20 maggio 1988, | 90 concentrato destinati alla |n. 179 | fabbricazione di prodotti della | | pasticceria, di gelati e di altri | | prodotti alimentari | | | | 7. Autorizzazione per l'accesso agli|Reg. CEE (Commissione)| 90 aiuti per il burro concentrato |11 novembre 1985, | destinato al consumo diretto nella |n. 3143; | comunita' |D.M. 16 aprile 1987 | | | 8. Autorizzazione ai fini dello |Reg. CEE (Commissione)| 90 smaltimento a prezzo ridotto di |20 febbraio 1990, | burro di intervento destinato | n. 429 | al consumo diretto nella | | comunita' | | | | 9. Regime relativo al traffico di |Reg. CEE (Consiglio) | 90 perfezionamento attivo |16 luglio 1985, | |n. 1999; reg. CEE | |(Consiglio) 24 | |novembre 1986, n. 3677| Divisione IV 1. Regime relativo al traffico |Reg. CEE (Consiglio) | 90 perfezionamento attivo |16 luglio 1985, | |n. 1999; reg. CEE | |(Consiglio) 24 | |novembre 1986, n. 3677| Divisione V 1. Autorizzazione per le "nuove |Reg. CEE (Commissione)| 90 () iniziative" ad accedere agli aiuti |7 giugno 1985, | comunitari per la trasformazione dei|n. 1562; reg. CEE | prodotti ortofrutticoli e degli |(Commissione) 29 | agrumi | luglio 1988, n. 2459 | | | 2. Autorizzazione al trasferimento |Reg. CEE Commissione)| 90 del diritto alla trasformazione | 24 luglio 1990, | dei prodotti ortofrutticoli con |n. 2117 | aiuto comunitario in caso di | | fusione o alienazione di imprese | | () Il termine di giorni 90 va inteso a decorrere dal 15 gennaio (termine ultimo di presentazione della domanda) di ogni anno per gli ortofrutticoli e dall'inizio della campagna agrumi per gli agrumi.
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
Divisione VI 1. Riconoscimento di "assimilato al |D.M. 15 giugno 1989,| 90 produttore vinicolo" delle |n. 451; reg. | associazioni di cantine cooperative |CEE (Consiglio) 19 | |giugno 1989, n. 2046 | | | 2. Riconoscimento di "elaboratore di|D.M. 8 ottobre 1983; | 90 vino alcolizzato" |reg. CEE (Consiglio) | |19 giugno 1989, | |n. 2046 | | | 3. Riconoscimento di "distillatore" |Reg. CEE (Consiglio) | 90 |19 giugno 1989, | |n. 2046; D.M. 26 | |ottobre 1989 | | | 4.((Riconoscimento di "assimilato al| | 90 distillatore")) |Reg. CEE (Consiglio) | |19 giugno 1989, | |n. 2046; D.M. 26 | |ottobre 1989 | | | 5. Regime relativo al traffico |Reg. CEE (Consiglio) | 90 perfezionamento attivo |16 luglio 1985, | |n. 1999; reg. CEE | |(Consiglio) 24 | |novembre 1986, n. 3677| Divisione VII 1. Regime relativo al traffico |Reg. CEE (Consiglio) | 90 perfezionamento attivo |16 luglio 1985, n. | |1999; reg. CEE | |(Consiglio) 24 | |novembre 1986, n. 3677| Divisione VIII 1. Regime relativo al traffico di |Reg. CEE (Consiglio) | 90 perfezionamento attivo |16 luglio 1985, n. | |1999; reg. CEE | |(Consiglio) 24 | |novembre 1986, n. 3677| | | 2. Concessione sovvenzione |Reg. CEE (Consiglio) | 90 all'Agecontrol S.p.a. |17 luglio 1984, | |n. 2262; reg. CEE | |(Consiglio) 4 gennaio | |1985, n. 27; art. 15, | |p. 11, legge 11 marzo | |1988 | | | 3. Riconoscimento dei frantoi oleari|Art. 13, reg. CEE | 180 nell'ambito della gestione del |(Consiglio) 17 luglio | regime dell'aiuto alla produzione |1984, n. 2261;art. 3, | dell'olio d'oliva |D.M. 20 ottobre 1984;| |art. 9, reg. CEE | |(Commissione) 31 | |ottobre 1984, n. 3061 | | | 4. Riconoscimento della variazione |Reg. CEE (Consiglio) | 90 di titolarita' della gestione di |17 luglio 1984, n. | frantoi riconosciuti |2261; circolare del | |Ministero | |dell'agricoltura e | |delle foreste n. 2, 16| |marzo 1987 | | | 5. Riconoscimento delle |Art. 5, reg. CEE | 105 organizzazioni di produttori |(Consiglio) 17 luglio | olivicoli nell'ambito della |1984, n. 2261; art. 4,| gestione dell'aiuto comunitario |D.M. 17 settembre 1984| alla produzione dell'olio di oliva | | | | 6. Riconoscimento delle unioni di |Artt. 5 e 9, reg. CEE | 105 organizzazioni di produttori |(Consiglio) 17 luglio | olivicoli, nell'ambito della |1984, n. 2261; art. 4,| gestione dell'aiuto comunitario |D.M. 17 settembre 1984| alla produzione dell'olio di oliva | | Divisione X 1. Regime relativo al traffico di |Reg. CEE (Consiglio),| 90 perfezionamento attivo |17 luglio 1985, | |n. 1999; reg. CEE | |(Consiglio) 24 | |novembre 1986, n. 3677| | | 2. Autorizzazione all'esercizio dei |Art. 2, legge 3 maggio| 120 centri di imballaggio delle uova | 1971, n. 419 | Divisione XII 1. Concessione contributi per |Legge 8 novembre | 180 attivita' promozionali a favore di |1986, n. 752; art. 1, | prodotti agro-alimentari e per |legge 10 luglio 1991, | campagna di educazione alimentare |n. 201 | e orientamento dei consumi | | | | 2. Spese, mediante convenzioni o |Legge 8 novembre | 180 altri tipi di procedure contrattuali|1986, n. 752; art. 1,| per la realizzazione di campagne |legge 10 luglio 1991, | promozionali sui mercati esteri da |n. 201 | attuare con organismi nazionali o | internazionali per la diffusione del| "made in Italy" | Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA
Tabella C
TABELLA C ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
Divisione I 1. Concessione, a regioni e pp.aa. |Art. 4, comma 2, | 120 di contributi per acquisto macchine |lett. c), legge 8 | agricole innovative, dimostrative |novembre 1986, n. 752;| e sostitutive di rottamazione |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | | | 2. Concessione di contributi per |Art. 4, comma 2, | 120 indagini, studi e ricerche, anche |lett. c), legge 8 | in cofinanziamento con le regioni,|novembre 1986, n. 752;| divulgazione ecc. relativamente a |art. 1, legge 10 | macchine agricole |luglio 1991, n. 201 | | | 3. Concessione anche in |Art. 3, comma 3, | 120 cofinanziamento con regioni di |lett. a), legge 8 | contributi per progetti di |novembre 1986, n. 752;| ricomposizione fondiaria |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | | | 4. Concessione nulla osta alla |Legge 19 ottobre 1984,| 90 commercializzazione dei concimi |n. 748; circolare | organo-minerali |ministeriale 31 maggio| |1986, n. 8 | | | 5. Omologazione OCSE macchine |D.M. 16 ottobre | 90 agricole | 1974; D.P.R. 19 | |aprile 1979, n. 212 | | | 6. Omologazione italiana macchine |D.P.R. 30 giugno | 90 agricole (per la circolazione su |1953, n. 420; t.u. | strada) |D.P.R. 15 giugno | |1959, n. 393; D.M. | |10 marzo 1960; legge | |16 febbraio 1967, | |n.14; D.M. 3 maggio | |1983;D.M. 4 maggio | |1983 | | | 7. Identificazione e comunicazione |Art. 4, comma 2, | 365 dei tipi di macchine agricole |lett. c), legge 8 | ritenute innovative |novembre 1986, n. 752;| |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201;| |delibera CIPE 2 agosto| |1991 | | | 8. Identificazione e comunicazione |Art. 4, comma 2, | 90 di modelli di macchine agricole | lett. c), legge 8 | ritenute dimostrative |novembre 1986, n. 752;| |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201; | |delibera CIPE 2 agosto| |1991 | Divisione II 1. Autorizzazione alla esportaz. ed |Legge 27 dicembre | 45 importazione di bestiame e |1977, n. 968; | selvaggina |D.M. 11 gennaio | |1988, n. 97 | | | 2. Attestato di idoneita' alla |Legge 3 febbraio | 180 fecondazione equina e autorizzazione| 1963, n. 127; | alla istituzione e rinnovo di |D.P.R. 2 novembre | stazioni di monta | 1964, n. 1618 | | | 3. Concessione di contributi alle |Legge 6 luglio 1912, | 90 associazioni nazionali allevatori | n. 823; legge 30 | per la tenuta dei libri genealogici |giugno 1954, n. 493; | e per il miglioramento genetico |legge 8 novembre | |1986, n. 752; art. | |1, legge 10 luglio | |1991, n. 201 | | | 4. Concessione di contributi per la |Legge 6 luglio 1912, | 180 realizzazione e gestione di centri |n. 823; legge 30 | genetici e per la realizzazione di |giugno 1954, n. 493; | altri programmi zootecnici |legge 8 novembre 1986,| straordinari a favore delle | n. 752; art. 1, | associazioni nazionali |legge 10 luglio 1991,| allevatori e di altri enti | n. 201 | zootecnici | | | | 5. Iscrizione nel registro delle |Legge 13 maggio 1966, | 90 imprese produttrici di uova |n. 356; Regg. CEE | |(Consiglio e | |Commissione) 29 | |ottobre 1975, n. 2782 | |e 29 luglio 1977, | |n. 1868 | | | 6. Riconoscimento personalita' |Artt. 12 e segg. | 210 giuridica di enti e associazioni e | c.c., legge 12 | approvazione relativi statuti e |gennaio 1991, n. 13; | acquisti |legge 15 gennaio | |1991, n. 30 | | | 7. Istituzione dei libri genealogici|Legge 15 gennaio | 210 ed approvazione dei relativi |1991, n. 30 | disciplinari | | | | 8. Concessione di contributi alle |Legge 6 luglio 1912, | 180 regioni per le a.p.a. per la |n. 823; legge 30 | realizzazione di programmi |giugno 1954, n. 493;| ordinari relativi ai ll.gg. e |legge 8 novembre | controlli funzionali ed altri |1986, n. 752; | programmi zootecnici straord. |legge 15 gennaio | |1991, n. 30; art. 1, | |legge 10 luglio 1991, | |n. 201 |
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
Divisione III 1. Iscrizione di varieta' vegetali |Legge 25 novembre | 365 () nel registro nazionale |1971, n. 1096; D.P.R. | |8 ottobre 1973, | |n. 1065; D.M. 6 | |agosto 1974; legge | |20 aprile 1976, n. | |195; D.P.R. 8 giugno | |1978, n. 373; D.P.R. 1| |ottobre 1981, n. 809; | |D.P.R. 10 maggio 1982,| |n. 517; D.P.R. 18 | |gennaio 1984, n. 27; | |D.M. 10 maggio 1984; | |D.M. 22 gennaio 1988 | | | 2. Autorizzazione alla importazione |Legge 25 novembre | 90 di materiale sementiero per uso | 1971, n. 1096; | di moltiplicazione |circ. min. 24 | |ottobre 1974, n. | |41009; legge 20 | |aprile 1976, n. 195; | |D.P.R. 8 giugno 1978, | |n. 373; D.P.R. 10 | |maggio 1982, n. 517; | |D.M. 2 agosto 1985; | |D.M. 3 marzo 1987 | | | 3. Autorizzazione alla importazione |Legge 25 novembre | 120 di materiale sementiero per uso |1971, n. 1096; | sperimentale |circ. min. 24 | |ottobre 1974, n. | |41009; legge 20 | |aprile 1976, n. 195; | |D.P.R. 8 giugno 1978, | |n. 373; D.P.R. 10 | |maggio 1982, n. 517; | |D.M. 2 agosto 1985; | |D.M. 3 marzo 1987 | | | 4. Registrazione di contratti per |Reg. CEE (Consiglio) | 180 gli aiuti comunitari alla |26 ottobre 1971, | produzione di sementi certificate |n. 2358 | | | 5. Registrazione di contratti di |Reg. CEE (Consiglio) | 90 moltiplicazione sementi |26 ottobre 1971, | |n. 2358 | | | 6. Iscrizione di varieta' di vite |Dir. CEE (Commissione)| 120 nel registro o catalogo nazionale |14 aprile 1972, | |n. 169; D.M. 2 giugno | |1981 | | | 7. Classificazione comunitaria di |Regg. CEE (Consiglio) | 120 varieta' di vite ed esame di |16 marzo 1987, n. 822 | attitudine alla coltura | e 24 luglio 1989, | |n. 2389 | | | 8. Autorizzazione alla importazione |Legge 18 giugno 1931, | 90 di vegetali e prodotti vegetali |n. 987; dir. CEE | in applicazione di norme |(Consiglio) 21 | fitosanitarie |dicembre 1976, n. 93 | | | 9. Concessione di contributi per il |Art. 4, comma 2, | 120 miglioramento genetico e | lett. b), legge 8 | varietale delle specie e vegetali |novembre 1986, n. 752;| |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | | | 10. Concessione contributi per |Art. 4, comma 2, | 120 realizzazione impianti di rilevanza | lett. b), legge 8 | nazionali o pluri-regionale, |novembre 1986, n. 752;| dimostrativi e pilota |art. 1,legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | | | Divisione IV RICERCA E SPERIMENTAZIONE 1. Spese per studi e iniziative |Legge 5 agosto 1978, | 90 inerenti a problemi agricoli |n. 468 | | | 2. Spese per la ricerca e |R.D. 8 ottobre 1931, | 90 sperimentazione scientifica di | n. 1604 | interesse nazionale nel settore | | ittico | | | | 3. Spese per il potenziamento |Art. 4, comma 2, | 90 strutturale ed operativo dell'UCEA | lettera a), legge | e del laboratorio di idrobiologia |8 novembre 1986, | |n. 752; art. 1, legge | |10 luglio 1991, n. 201| | | 4. Contributi per il funzionamento |D.P.R. 23 novembre | 120 degli IRSA | 1967, n. 1318 | () Non comprensivo del periodo agronomicamente necessario per le prove varietali delle specie sementiere.
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
Divisione V 1. Spese per la raccolta, |Legge 29 dicembre | 180 elaborazione e divulgazione di dati |1990, n. 406 | e notizie | | | | 2. Spese per la realizzazione di |Art. 4, comma 2, | 180 programmi di ricerche, studi ed |lett. a), legge 8 | indagini nel campo tecnologico ed |novembre 1986, n. 752;| in quello dell'economia agraria |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | | | 3. Spese per la realizzazione delle |Art. 5, legge 16 | 180 iniziative di cui al reg. CEE 797/85|aprile 1987, n. 183 | | | 4. Spese per interventi a favore |Art. 5, legge 16 | 180 delle organizzazioni riconosciute |aprile 1987, n.183 | dallo Stato per la formazione dei | | divulgatori agricoli | | | | 5. Spese per la formazione e |Art. 5, legge 16 | 180 l'aggiornamento degli insegnanti del| aprile 1987, n.183 | sistema di formazione dei | | divulgatori agricoli | | | | 6. Somme da assegnare alle regioni |Art. 5, legge 16 | 180 nel cui territorio hanno sede i | aprile 1987, n.183 | CIFDA | | | | 7. Contributi ad enti, istituti ed |Legge 29 dicembre | associazioni per studi ed |1990, n. 406 | iniziative a carattere divulgativo: | | a) provvedimento di concessione| | 210 b) provvedimento di | | 150 liquidazione (anticipazioni, | | stati di avanzamento, | | liquidazione) | | | | 8. Contributi per programmi di |Art. 4, comma 2, | valorizzazione, divulgazione e | lett. a), legge 8 | trasferimento dei risultati: |novembre 1986, n. 752;| |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | a) provvedimento di concessione | | 210 b) provvedimento di liquidazione| | 150 (anticipazioni, stati di | | avanzamento, liquidazione) | | | | 9. Contributi per iniziative dirette|Art. 4, comma 2 | al potenziamento dei sistemi |, lett. g), legge 8 | di informazione bibliografica: |novembre 1986, n. 752;| a) provvedimento di concessione |art. 1, legge 10 | 210 |luglio 1991, n. 201 | b) provvedimento di liquidazione| | 150 (anticipazioni, stati di | | avanzamento, liquidazione) | | | | 10. Contributi ad organismi spec. |Art. 4, comma 2, | per acquisizione e diffusione | lett. g), legge 8 | delle informazioni sull'andamento |novembre 1986, n. 752;| dei mercati: |art. 1, legge 10 | a) provvedimento di concessione |luglio 1991, n. 201 | 210 b) provvedimento di liquidazione| | 150 (anticipazioni, stati di | | avanzamento, liquidazioni) | | | | 11. Contributi per la realizzazione |Art. 4, comma 2, | di programmi di studi, ricerche e |lett. a), legge 8 | indagini nel campo dell'economia |novembre 1986, n. 752;| agraria: |art.1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | a) provvedimento di concessione | | 210 b) provvedimento di liquidazione| | 150 (anticipazioni, stati di | | avanzamento, liquidazione) | | | | 12. Contributi per la realizzazione |Art. 4, comma 3, | di programmi formazione e | lett. b), legge 8 | aggiornamento di quadri e managers: |novembre 1986, n. 752;| |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | a) provvedimento di concessione | | 210 b) provvedimento di liquidazione| | 150 (anticipazioni, stati di | | avanzamento, liquidazione) | | | | 13. Contributi per attuazione di |Art. 4, comma 2, | programmi di acquisizione e | lett. g), legge 8 | comunicazione: |novembre 1986, n. 752;| |art. 1, legge 10 | |luglio 1991, n. 201 | a) provvedimento di concessione | | 210 b) provvedimento di liquidazione| | 150 (anticipazioni, stati di | | avanzamento, liquidazione) | |
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
Divisione VI 1. Riconoscimento vini tipici ad |D.M. 11 luglio 1989 | 180 indicazione geografica | | | | 2. Nomina componenti comitato |Art. 17, D.P.R. 12 | 90 nazionale tutela vini D.O.C. |luglio 1963, n. 930 | | | 3. Nomina commissioni degustazione e|Reg. CEE (Consiglio) | 90 appello vini D.O.C. e D.O.C.G. |16 marzo 1987, n. 823 | | | 4. Licenze di produzione e |D.L. 11 gennaio 1956, | 120 imbottigliamento vermouth e altri | n. 3, conv. con | vini aromatizzati |modificazioni in legge| |16 marzo 1956, n. 108 | | | 5. Autorizzazione alla produzione di|D.M. 19 giugno 1990, | 120 bevande di fantasia a base di vino |n. 305 | e/o mosto | | | | 6. Autorizzazione alla produzione |D.L. 11 gennaio 1956, | 120 per l'esportazione di vini | n. 3, conv. con | aromatizzati in deroga alle norme |modificazioni in legge| nazionali |16 marzo 1956, n. 108 | | | 7. Autorizzazione alla produzione |D.M. 19 giugno 1990, | 120 per esportazione bevande di fantasia| n. 305 | a base di vino in deroga a norme | | nazionali | | | | 8. Autorizzazione per etichette vini|D.M. 9 dicembre 1983 | 120 da tavola ad indicazione geografica | | | | 9. Autorizzazione per etichette vini|D.M. 28 marzo 1987 | 120 spumanti | | | | 10. Autorizzazione agli organismi |Reg. CEE (Consiglio) | 90 riconosciuti per il rilascio |24 luglio 1989, | distinzioni in concorsi enologici |n. 2392 | | | 11. Autorizzazione ai laboratori di |Regg. CEE (Consiglio)| 120 analisi per il rilascio di |16 marzo 1987, n. 822| certificati validi per la | e 823 | commercializzazione ed esportazione | | dei vini D.O.C., D.O.C.G. e da | | tavola | | | | 12. Definizione dei piani produttivi|D.M. 14 dicembre 1981 | 180 dei consorzi volontari dei | | produttori cui e' stato affidato | | l'incarico di vigilanza ai | | sensi della legge 10 aprile 1954, | | n. 125 | | | | 13. Convalida documenti relativi ad |Accordi bilaterali | 90 esportazione formaggi |specifici. | | | 14. Riconoscimento di denominazione |Art. 77, lett. d), | 180 di origine (di prodotti non |D.P.R. 24 luglio 1977,| enologici e lattiero-caseari) | n. 616 | | | 15. Riconoscimento di marchio di |Art. 77, lett. d), | 180 qualita' | D.P.R. 24 luglio | |1977, n. 616 | | | 16. Approvazione dei regolamenti |Specifiche leggi a | 90 applicativi leggi sulla tutela D.O. |tutela D.O. prosciutti| di prosciutti | |
PROCEDIMENTO NORMA Termine (giorni)
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