DECRETO 25 maggio 1992, n. 338
Entrata in vigore del decreto: 1/8/1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991;
Considerato che gli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE n. 2092/91 richiedono l'instaurazione di un sistema di controlli, rimettendo alla normativa degli Stati membri la individuazione degli organi preposti ai controlli stessi;
Ritenuto pertanto che tale sistema rientra tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto volto alla regolazione del mercato agricolo;
Ritenuta la necessita' di adottare disposizioni uniformi per l'applicazione nel territorio nazionale del regolamento della CEE n. 2092/91;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. AI-43, in data 22 maggio 1992.
A D O T T A il presente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1.Ai fini del presente regolamento, per "regolamento della CEE" si intende il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991.
2.Il presente regolamento detta norme per assicurare, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del regolamento della CEE riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo. ((1))
Art. 2
Autorita' competente
1.Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, devono essere effettuate le notifiche, ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento della CEE, per le attivita' di produzione con metodo biologico di prodotti agricoli vegetali non trasformati e di prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.
Art. 3
Indicazioni di conformita'
1.I prodotti agricoli vegetali non trasformati e quelli del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni relative al metodo di produzione biologico, ai sensi dell'art. 2 del regolamento della CEE, sono sottoposti al controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE, secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
2.Sulla etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 va apposta la indicazione aggiuntiva di conformita' "Agricoltura biologica - regime di controllo CEE", prevista dall'allegato V del regolamento della CEE.
3.Con successivo regolamento, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le caratteristiche tecniche delle etichette sulle quali va apposta la indicazione aggiuntiva di conformita' di cui al comma 2. ((1))
Art. 4
Comunicazione dell'attivita' produttiva
1.Chi produce beni agricoli vegetali non trasformati o prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, qualora intenda indicare sulle relative etichette il metodo di produzione biologica, ai sensi dell'art. 10 del regolamento della CEE, deve comunicare l'inizio della attivita' produttiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE. ((1))
Art. 5
Organismi associativi di controllo
1.Il controllo di cui all'art. 9 del regolamento della CEE ed al relativo allegato III e' effettuato da associazioni o consorzi di produttori e di operatori del settore dell'agricoltura biologica, autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e denominati, agli effetti del presente regolamento, "organismi associativi".
2.L'organismo associativo esercita l'attivita' di controllo sulla base di una richiesta, formulata da un proprio associato o da un produttore non associato, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE. La richiesta di controllo puo' essere altresi' formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6.Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
7.Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di autorizzazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 9 del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione all'organismo associativo, indicandone le ragioni. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Art. 6
Modalita' dei controlli
1.I controlli previsti dall'art. 9, par. 3, del regolamento della CEE e dal relativo allegato III, sono effettuati secondo un piano- tipo predisposto, annualmente, dall'organismo associativo autorizzato. Il piano e' trasmesso, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'attivita' relativa all'anno successivo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, che puo' formulare rilievi ed osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento del piano-tipo. L'organismo associativo deve svolgere la propria attivita' di controllo tenendo conto di quanto e' contenuto nel piano-tipo e di quanto il Ministero abbia eventualmente disposto, in sede di sua approvazione.
2.All'esecuzione dei controlli di cui al comma 1 hanno facolta' di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori, organizzate a livello nazionale, regionale o provinciale, ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.
3.Gli organismi associativi autorizzati di cui all'art. 5 del presente regolamento devono informare tempestivamente una delle associazioni di consumatori di cui al comma 2 della data e del luogo del controllo che intendono effettuare, invitando l'associazione medesima a designare un proprio rappresentante per assistere all'attivita' di controllo.
4.La relazione d'ispezione prevista nell'allegato III del regolamento della CEE, contenente le eventuali osservazioni del rappresentante delle associazioni dei consumatori, deve essere sottoscritta anche dal rappresentante medesimo. La relazione deve essere conservata agli atti dell'organismo associativo e tenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le finalita' previste dall'art. 5, comma 3, lettera e), del presente regolamento. Qualora al controllo non abbia partecipato alcun rappresentante di associazioni di consumatori, alla relazione d'ispezione deve essere allegata la prova documentale della richiesta di designazione del rappresentante predetto.
5.Il rappresentante delle associazioni di consumatori che partecipa all'esecuzione dei controlli e' tenuto al segreto sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio della relativa attivita', ai sensi dell'art. 9, par. 7, lettera b), del regolamento della CEE. ((1))
Art. 7
Elenco delle associazioni di consumatori
1.L'elenco delle associazioni di consumatori di cui all'art. 6, comma 2, e' istituito entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.Chi rappresenta o amministra l'associazione deve essere in possesso del requisito della idoneita' morale, di cui al precedente art. 5, comma 4, da comprovare mediante i documenti indicati nel comma 5 dello stesso art. 5.
4.Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di iscrizione nell'elenco entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 9 del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione all'associazione, indicandone le ragioni.
5.La cancellazione dall'elenco e' disposta, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel caso di perdita del requisito di idoneita' morale da parte della persona indicata nel comma 2 e nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza di cui all'art. 6, comma 5. ((1))
Art. 8
Obblighi degli organismi associativi
Art. 9
Poteri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 10
Attivita' di coordinamento
1.La Direzione generale della produzione agricola, sentiti la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' gli organismi associativi autorizzati all'attivita' di controllo di cui all'art. 5 e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente regolamento e segnala al Ministro dell'agricoltura e delle foreste gli interventi e le misure ritenuti necessari per le occorrenti modificazioni ed integrazioni, in conformita' anche alla normativa comunitaria.
((1))
Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1992
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 353 ((1))
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