DECRETO 2 giugno 1992, n. 339
Entrata in vigore del decreto: 18/7/1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita';
Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli;
Ritenuta la necessita' di dettare norme regolamentari per stabilire le modalita' di esercizio dei controlli previsti dai regolamenti comunitari sopra citati;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992.
A D O T T A il presente regolamento:
Art. 1
(( (Organismi responsabili dei controlli). 1. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attivita' di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extra-comunitari ))
Art. 2
Soggetti ai quali e' consentito l'esercizio della attivita' di commercializzazione
1.Possono svolgere attivita' di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e j) dell'art. 2 del gia' citato regolamento CEE n. 2251/92, purche' abilitati a tale attivita' dalle leggi vigenti.
2.I soggetti di cui al precedente comma 1, possono anche essere autorizzati ((a gestire impianti)) di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impi anti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilita', in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprieta' o in godimento da parte di soci o di associati.
((
3.L'operatore produttore agricolo puo' condizionare il proprio prodotto in azienda, se e' iscritto nel registro degli operatori.
))
Art. 3
((Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento))
1.I soggetti che intendono (( essere autorizzati alla gestione di impianti )) di condizionamento devono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneita' morale, tecnica e finanziaria.
Art. 4
Requisito dell'idoneita' morale
2.Il requisito dell'idoneita' morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di societa', a quest'ultima, a tutti i soci per le societa' semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice e per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di societa'. Nel caso di organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, il requisito in parola e' riferito ai legali rappresentanti degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione dell'impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneita' morale e' riferito anche a questi ultimi.
4.Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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