DECRETO 12 maggio 1992, n. 334

Type Decreto
Publication 1992-05-12
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal medesimo, nonchè le modalità della vigilanza da parte della Banca d'Italia sull'attività stessa e le relative sanzioni amministrative;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, recante: "Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74";

Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale";

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Iscrizione all'albo

2.Ai fini dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con l'indicazione dei settori di intervento e del tipo di operazioni e servizi offerti.

3.La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste all'istante informazioni complementari, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo.

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