DECRETO 21 maggio 1992, n. 360

Type Decreto
Publication 1992-05-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 02/09/1992

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 1 marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 1143;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Considerata la necessita' di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/64825/4186/DL/PON 12 maggio 1992);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto delle regole

1.Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato, senza alcuna connessione alla rete pubblica, operanti nella gamma 2300-2440 MHz; esse stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali dati.

Art. 2

Caratteristiche generali

1.Le apparecchiature devono essere progettate per poter trasmettere e ricevere un segnale numerico a velocita' di cifra di 704 kbit/s, oppure un segnale a velocita' di cifra di 2048 kbit/s, o infine un segnale a velocita' di cifra di 2 x 2048 kbit/s.

Art. 3

Banda di radiofrequenza

1.La banda di radiofrequenza utilizzata e' quella relativa ad un senso di trasmissione.

2.La larghezza della banda di radiofrequenza utilizzata per la trasmissione deve essere: 0,5 MHz, per la capacita' di 704 kbit/s; 1 MHz, per la capacita' di 2048 kbit/s; 2 MHz, per la capacita' di 2 x 2048 kbit/s.

Art. 4

Canale di radiofrequenza

1.Il canale di radiofrequenza e' l'insieme delle due bande RF rel- ative ai due sensi di trasmissione.

2.Il distanziamento di frequenza tra portanti in trasmissione e ricezione dello stesso canale di radiofrequenza e' pari a 73 MHz, indipendentemente dalla capacita' di informazione trasportata di cui all'art. 2.

Art. 5

Canalizzazione

La canalizzazione a radiofrequenza e' riportata nella allegata fig. 1.

Art. 6

Banda base

2.L'apparato deve essere dotato di un dispositivo che rende casuale la sequenza dei bit e che ripristina la sequenza primitiva dei bit (scrambler/descrambler) operante sul segnale di banda base atto ad eliminare eventuali sequenze periodiche presenti sul segnale stesso.

Art. 7

Segnale numerico di prova

1.Il segnale numerico di prova e' un segnale pseudocasuale di periodicita' (maggiore o uguale) 2 (elevato alla 15) - 1.

Art. 8

Condizioni di prova

1.Durante l'esecuzione delle prove l'alimentazione dell'apparato deve essere fornita da una sorgente di alimentazione di prova che sia in grado di erogare le tensioni normali ed estreme. L'impedenza interna della sorgente di alimentazione deve avere un valore sufficientemente basso, tale da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove. Al momento delle prove, la tensione della sorgente deve essere misurata ai morsetti di ingresso degli apparati. Nel caso in cui l'apparato richieda un cavo di alimentazione permanentemente collegato, si deve assumere come tensione di prova quella rilevabile nel punto di connessione sorgente cavo. Per tutto il corso dell'esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta uguale al valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di (Piu' o Meno) 3%.

2.Le prove devono essere eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico ed il prescritto tasso di umidita'.

3.Durante l'esecuzione delle prove, in condizioni normali, i valori di temperatura ed umidita' devono essere compresi nell'area delimitata dalla curva riportata nella allegata fig. 2. Gli apparati alimentati in corrente alternata devono sopportare una tensione di prova compresa in uno scarto del (Piu' o Meno) 10% dalla tensione nominale, mentre la frequenza di rete deve essere compresa fra 48 e 52 Hz. Se l'alimentazione e' in corrente continua le tensioni di prova devono poter variare entro lo 0,85 e l'1,20 della tensione nominale della batteria. Per gli apparati che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero sono in grado di funzionare con piu' tipi di alimentazione, le tensioni di prova devono essere quelle indicate dal costruttore ed accettate dall'autorita' che procede all'esecuzione delle prove. Devono essere, inoltre, esplicitamente precisate nel resoconto delle misure.

4.Durante l'esecuzione delle prove in condizioni estreme, la temperatura e l'umidita' devono essere comprese nell'area delimitata dalla curva riportata nella allegata fig. 3. Devono, inoltre, essere possibili le prove di cui al comma precedente.

Art. 9

Trasmettitore

1.Lo scarto di frequenza del trasmettitore e' uguale alla differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale; non deve superare il valore di (Piu' o Meno) 4 ppm sia nelle condizioni normali sia nelle condizioni estreme di prova.

2.Per potenza nominale di uscita del trasmettitore si intende la potenza RF dichiarata dal costruttore, misurata dopo il filtro RF sulla porta comune al senso di trasmissione e ricezione. La potenza nominale non puo' essere superiore a + 27 dBm. Gli apparati sono classificati in base al valore della loro potenza nominale secondo quanto segue: classe 1: da + 14 dBm fino a + 20 dBm escluso; classe 2: da + 20 dBm fino a + 27 dBm incluso. Nelle condizioni normali, il valore della potenza trasmessa puo' avere uno scarto massimo compreso tra (Piu' o Meno) 1,5 dB rispetto al valore nominale. Nelle condizioni estreme di prova, il valore della potenza trasmessa puo' invece avere uno scarto massimo compreso tra (Piu' o Meno) 2 dB rispetto al valore nominale.

3.La densita' spettrale della potenza del segnale RF modulato, misurata dopo il filtro RF di trasmissione, deve essere contenuta, per le capacita' di informazione di cui all'art. 2, nei limiti riportati nella maschera di cui alla fig. 4.

4.Le irradiazioni parassite sono espresse mediante il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia in assenza di modulazione. La misura deve essere effettuata con un analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore: a - 85 dBm tra 1000 e 20000 MHz (ad eccezione della gamma 2300-2440 MHz); a - 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz; a - 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz; di 60 dB sotto il livello della potenza nominale di uscita del trasmettitore di cui al secondo comma dell'art. 9, nella gamma di frequenze da 2300-2440 MHz, eccezion fatta per la banda RF per la quale e' previsto il funzionamento del trasmettitore con: frequenza nominale (Piu' o Meno) 1 MHz per 704 kbit/s; frequenza nominale (Piu' o Meno) 2 MHz per 2048 kbit/s; frequenza nominale (Piu' o Meno) 4 MHz per 2 x 2048 kbit/s. In presenza di modulazione occorre, inoltre, verificare che qualsiasi irradiazione legata al processo di modulazione risulti compresa nella maschera dello spettro riportata nella fig. 4.

Art. 10

Ricevitore

1.La potenza di soglia del ricevitore e' il valore in dBm della potenza del segnale RF misurato prima del filtro RF di ricezione, a cui corrisponde un tasso di errore del segnale demodulato di 10fB012+3. La potenza di soglia deve essere migliore di: (( - )) 94 dBm per sistemi con velocita' di cifra pari a 704 kbit/s; (( - )) 91 dBm per sistemi con velocita' di cifra pari a 2048 kbit/s; (( - )) 88 dBm per sistemi con velocita' di cifra pari a 2 x 2048 kbit/s.

2.Le irradiazioni parassite sono espresse attraverso la potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore d'antenna del ricevitore. La misura deve essere effettuata con analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore a: - 85 dBm tra 1000 e 20000 MHz; - 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz; - 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz.

Art. 11

Antenne

1.Il guadagno riferito al radiatore isotropo per qualsiasi frequenza della gamma 2300-2440 MHz non deve in nessun caso risultare inferiore a 31 dB, con un diagramma di radiazione contenuto nella maschera riportata alla fig. 5.

2.Il valore di attenuazione del segnale a polarizzazione incrociata (XPD) nella direzione assiale dell'antenna deve essere superiore a 25 dB.

Art. 12

Circolazione delle apparecchiature

Il Ministro: VIZZINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1992

Registro n. 25 Poste, foglio n. 282

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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