DECRETO 28 aprile 1992, n. 379

Type Decreto
Publication 1992-04-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 03/10/1992

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che integra le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86, del Consiglio;

Visto il predetto regolamento CEE n. 3842/86, che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'art. 35, comma 6, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, prevede l'emanazione di ulteriori disposizioni anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica;

Considerato, peraltro, che le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, non conferiscono alle istituzioni della Comunita' il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo e considerata la necessita' di integrare le disposizioni comunitarie cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991 ed in quella del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 151/5310 del 21 aprile 1992);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

3.Qualora il marchio non risulti piu' validamente registrato, il titolare di esso deve informare la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il regolamento CEE n. 3842/86 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 357 del 18 dicembre 1986. Con regolamento CEE n. 3077/87 della Commissione del 14 ottobre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 15 ottobre 1987) sono state stabilite le disposizioni di applicazione del regolamento dianzi citato. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 35 della legge n. 428/1990 (Legge comunitaria per il 1990) e' il seguente: "Art. 35 (Applicazione del regolamento CEE n. 3852/86 del Consiglio sulle merci contraffatte). - 1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Competente a ricevere le domande di sospensione dell'immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito comitato istituito a norma del comma 3. 3. Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 4. La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione dell'immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate. 5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzioni a parziale copertura dei danni medesimi. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica". - Per il regolamento CEE n. 3842/86 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottopposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del regolamento CEE n. 3842/86 alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 1, comma 2, lettera b). - 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) (omissis); b) titolare del marchio: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio e qualsiasi altra persona autorizzata a usare detto marchio o il loro rappresentante". "Art. 3. - 1. In ogni Stato membro il titolare del marchio puo' presentare una richiesta scritta alle autorita' competenti perche' le autorita' doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l'immissione in libera pratica in questo Stato membro, qualora egli abbia fondate ragioni di sospettare che si progetti l'importazione di tali merci contraffatte nello stesso Stato membro. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere tutte le informazioni utili di cui dispone il titolare del marchio per consentire alle autorita' competenti di deliberare sulla domanda con piena cognizione di causa, in particolare deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire alle autorita' doganali di riconoscerle. La richiesta deve essere corredata di un documento che dimostri che il richiedente e' il titolare del marchio per le merci in questione. La richiesta deve indicare il periodo in cui e' richiesto l'intervento delle autorita' doganali. Si puo' esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dal disbrigo della richiesta. 3. L'autorita' a cui e' rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla richiesta stessa e ne informa per iscritto il richiedente. Qualora essa accolga la richiesta, essa fissa il periodo durante il quale le autorita' doganali possono intervenire. Tale periodo puo' essere prorogato, su richiesta del titolare del marchio, dall'autorita' che ha preso la decisione iniziale. Gli Stati membri possono esigere che il titolare del marchio costituisca, allorche' la sua richiesta sia stata accolta o la concessione dello svincolo sia sospesa per una spedizione di merci in applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, una garanzia destinata a coprire la sua eventuale responsabilita' nei confronti dell'importatore qualora la procedura avviata in applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, non sia piu' proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del marchio o qualora venga successivamente stabilito che le merci in questione non sono merci contraffatte. Il titolare del marchio deve informare l'autorita' di cui al paragrafo 1, qualora il marchio non sia piu' validamente registrato. L'autorita' competente puo' altresi' esigere che il richiedente sia tenuto al pagamento delle spese occasionate dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'art. 5 o dal fatto di aver avviato un'azione in giustizia in cui il titolare del marchio non sia parte, e a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di tale importo. 4. Gli Stati membri possono designare le stesse autorita' doganali come autorita' competenti per deliberare sulla domanda di cui al presente articolo". "Art. 5. - 1. L'ufficio doganale a cui e' stata trasmessa, in applicazione dell'art. 4, la decisione che da' seguito alla richiesta del titolare del marchio sospende la concessione dello svincolo, se constata, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte contenuta nella decisione. Esso ne informa il dichiarante nonche' l'autorita' che ha deliberato sulla richiesta. L'ufficio doganale o l'autorita' summenzionata informa inoltre il richiedente in merito a detta misura. Durante l'esame delle merci, l'ufficio doganale puo' procedere a prelievi di campioni per facilitare l'espletamento della procedura. 2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica sono applicabili: a) per adire l'autorita' competente a deliberare sul merito e per informarne immediantamente l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che detto ufficio non abbia proceduto lui a detto atto; b) per elaborare la decisione che detta autorita' dovra' prendere. I criteri da seguire per prendere questa decisione sono gli stessi che servono per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare del marchio. Le decisioni adottate dalla competente autorita' devono essere motivate".

Art. 2

1.Sulla richiesta di cui al precedente articolo decide, con procedura d'urgenza e con provvedimento motivato da notificare all'interessato, la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sentito, ove ritenuto necessario, il parere dell'apposito comitato da istituire ai sensi dell'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2.La risoluzione di accoglimento determina anche l'ammontare della cauzione che il richiedente dovra' costituire entro tre giorni lavorativi, esclusi il sabato e le festivita', presso la dogana di Roma I, a parziale copertura degli eventuali danni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente regolamento per un importo pari al dieci per cento del valore della merce recante il marchio segnalato come contraffatto; se tale valore non e' noto, la cauzione sara' di lire cinque milioni, da integrare, eventualmente, appena accertata l'entita' del valore, fino ad una cifra pari al dieci per cento del valore della merce.

3.L'obbligo di prestare la garanzia puo' essere assolto anche mediante accensione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria, di gradimento del ricevitore capo della dogana predetta.

4.La risoluzione di cui al comma 2 del presente articolo, completa della necessaria documentazione, viene trasmessa lo stesso giorno via telefax alla competente circoscrizione doganale, anche tramite il compartimento doganale, che, nel rispetto delle vigenti norme, provvede all'esercizio della vigilanza delle merci oggetto della risoluzione stessa.

5.Le merci, per le quali e' disposta la specifica vigilanza, se dichiarate per l'immissione in libera pratica, dovranno essere verificate dalla dogana competente e, ove necessario, ai fini dell'accertamento della contraffazione, ((su tali merci potranno prelevarsi campioni per l'analisi o l'esame tecnico secondo le modalita' stabilite in materia. La predetta dogana invitera')) il richiedente a prendere visione delle merci stesse.

6.La dogana, qualora constati l'esatta o la sostanziale corrispondenza del marchio su di esse apposto con quello di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sospende la procedura d'immissione in libera pratica per un periodo di dieci giorni lavorativi, trascorso il quale, senza che ad essa venga data formale notizia che il richiedente abbia proposto ricorso alla competente autorita' giudiziaria o che quest'ultima abbia adottato misure conservative, procede allo svincolo delle merci.

7.Ove, a seguito del riscontro effettuato ai sensi del comma 6 del presente articolo, dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle disposizioni vigenti in relazione all'introduzione nel territorio dello Stato di merci con segni falsi, contraffatti ed alterati, deve essere compilato il processo verbale di cui al secondo comma dell'art. 325 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3

1.Colui che abbia ottenuto la sospensione dell'immissione delle merci in libera pratica, segnalate come contraffatte, e' tenuto a corrispondere le eventuali spese sostenute per il loro necessario immagazzinamento.

2.Qualora il richiedente abbia abbandonato l'azione intrapresa, ovvero abbia agito infondatamente, le spese di magazzinaggio di cui al comma precedente nonche' le spese di procedura della sospensione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del presente regolamento, restano a suo totale carico.

Art. 4

((1. Il capo della circoscrizione doganale adotta, ove necessario, ai sensi dell'art. 135, comma 1,))

2.Le merci, di cui al comma precedente, ove non si renda necessaria la loro distruzione, possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci stesse.

Il Ministro: FORMICA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992

Registro n. 51 Finanze, foglio n. 389

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