LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Type Legge
Publication 1992-12-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 13/1/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi.

3.Ferme restando le competenze, le procedure e le modalita' di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresi' provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remunerativita' del capitale investito.

4.All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11".

5.Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui gia' esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonche' ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993.

7.L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e' ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8.La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresi' effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993.

9.Le annualita' da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.

10.I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonche' quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' di attuazione. ((7))

11.L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1 gennaio 1994. ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 424 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonche' quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' di attuazione.")".

Art. 2

2.(( . . . )) Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche' le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalita' di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalita'.

3.I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.

4.Il Governo e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

5.Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-9 luglio 1993, n. 308 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1993, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. d) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica")".

Art. 3

1.Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le universita', per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilita' di bilancio e anche di cassa, nonche' i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi gia' avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti.

2.Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

Art. 4

1.Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreche' i docenti cosi' nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2.A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla meta' della totalita' degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'universita'. Possono essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3.Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, gia' prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le gradautorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.

4.La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministazione, presti servizio all'estero.

5.L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

6.Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi gia' espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga.

Art. 5

1.A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 6

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