DECRETO 18 giugno 1992, n. 565

Type Decreto
Publication 1992-06-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28/2/1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalita', delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, recante norme per lo snellimento delle procedure concorsuali;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1992 sulle dotazioni organiche di qualifiche e profili del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1992 sulle dotazioni organiche territoriali;

Ritenuto di dover disciplinare attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale in questione da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di una qualifica superiore;

Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 1992;

A D O T T A il seguente regolamento:

Capo I TIPOLOGIA DEI CONCORSI INTERNI PROGRAMMI DI ESAME E MODALITA' DELLE PROVE

Art. 1

1.L'accesso ai profili professionali di ispettore antincendi coordinatore, ispettore ginnico sportivo coordinatore e coordinatore medico della 9a qualifica funzionale ed ai profili professionali di ispettore antincendi direttore, ispettore ginnico sportivo direttore e direttore medico della 8a qualifica funzionale avviene attraverso il superamento di un colloquio sugli argomenti di cui alla tabella allegata.

2.Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 335/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68). e' il seguente: "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno". - Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1986. - La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato". - La legge n. 521/1988 reca: "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie e quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.L'accesso ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, responsabile amministrativo contabile e responsabile amministrativo della 7a qualifica funzionale avviene attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione cui si e' ammessi attraverso prova selettiva consistente in un colloquio sugli argomenti di cui alla tabella allegata.

2.Il corso di formazione si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 nell'esame di fine corso.

Art. 3

1.L'accesso al profilo professionale di capo tecnico della 7a qualifica funzionale avviene attraverso un concorso consistente in una prova pratico-attitudinale e in un colloquio aventi per oggetto le materie indicate nella tabella allegata.

2.Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratico-attitudinale una votazione di almeno 21/30.

3.Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno di 21/30.

Art. 4

1.L'accesso ai profili professionali di capo reparto e di capo squadra della 6a qualifica funzionale avviene attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione cui si e' ammessi previa selezione consistente in una prova pratico- attitudinalesugli argomenti di cui alla tabella allegata.

2.Alla prova sono ammessi i candidati, che abbiano fatto domanda per singola sede in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire nella sede stessa.

3.Il corso di formazione si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 negli esami di fine corso.

Art. 5

1.L'accesso al profilo professionale di operatore amministrativo contabile della 5a qualifica funzionale avviene attraverso il superamento di un colloquio sulle materie indicate nella tabella allegata.

2.Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30.

Art. 6

1.L'accesso al profilo professionale di capo officina della 5a qualifica funzionale avviene attraverso un concorso consistente in una prova pratico-attitudinale e in un colloquio aventi per oggetto le materie indicate nella tabella allegata.

2.Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratico-attitudinale una votazione di almeno 18/30.

3.Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30.

Art. 7

1.L'accesso a profili professionali della 5a qualifica funzionale dell'area supporto tecnico, individuati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, con esclusione del profilo di capo officina disciplinato al precedente art. 6, avviene attraverso il superamento di un corso di specializzazione o di qualificazione.

2.Il corso di specializzazione o di qualificazione si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30.

Capo II DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8

1.I concorsi di cui al presente regolamento, indetti annualmente con decreto del Ministro dell'interno e pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale, saranno banditi per la copertura delle singole sedi di servizio resesi vacanti al 31 dicembre dell'anno precedente, dopo espletate le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le vacanze.

2.Al termine di ciascuna procedura concorsuale saranno formulate le graduatorie dei vincitori e i posti comunque non coperti saranno portati in aumento nel corrispondente concorso dell'anno successivo.

Art. 9

1.I concorsi di cui al presente regolamento possono essere svolti in un'unica sede.

2.La sede, il giorno e l'ora delle prove di esame sono indicate nei relativi bandi.

Capo III COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 10

1.Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai profili professionali appartenenti alla 9a, 8a e 7a qualifica funzionale ovvero delle prove selettive per l'ammissione ai corsi di formazione per l'accesso ai medesimi profili sono nominate con decreto del Ministro dell'interno e composte da un dirigente generale, con le funzioni di presidente e da due componenti con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

2.Le funzioni di segretario, nominato dal Ministro dell'interno, saranno svolte da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 11

1.Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai profili professionali appartenenti alla 6a e 5a qualifica funzionale ovvero delle prove selettive per l'ammissione ai corsi di formazione per l'accesso ai medesimi profili sono nominate con decreto del Ministro dell'interno e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con le funzioni di presidente, e da due primi dirigenti, con le funzioni di componenti.

2.Le funzioni di segretario, nominato dal Ministro dell'interno, saranno svolte da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Capo IV TIPOLOGIA E DURATA DEI CORSI

Art. 12

1.I corsi di formazione per l'accesso ai profili professionali dell'area supporto amministrativo-contabile della 7a qualifica funzionale hanno la durata di due settimane.

Art. 13

1.I corsi di formazione ovvero di qualificazione previsti per l'accesso a profili professionali dell'area operativa tecnica della 6a qualifica funzionale hanno la durata complessiva di 4 settimane.

Art. 14

1.I corsi di specializzazione e di qualificazione per l'accesso ai profili professionali dell'area di supporto tecnico della 5a qualifica funzionale hanno la durata di due settimane.

Art. 15

1.I corsi previsti nei precedenti articoli possono essere svolti in sede decentrata osservando uniformi criteri organizzativi e didattici.

2.Al termine di ciascuno dei corsi previsti nei precedenti articoli, i candidati sostengono a Roma l'esame finale consistente in un colloquio sulle materie del corso stesso.

3.Il punteggio conseguito, espresso in trentesimi, indica l'ordine di graduatoria ai fini della successiva posizione di ruolo.

Art. 16

1.Gli esami di fine corso sono effettuati dalle commissioni esaminatrici di cui ai precedenti articoli 10 e 11, con l'aggiunta di due componenti scelti tra i docenti del corso e nominati con provvedimento del Ministro dell'interno.

Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

1.Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' del personale gia' appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate, ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.

1-bis.Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potra' essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonche' i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.

1-ter.Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso.

1-quater.Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra si applica la procedura di cui ai commi precedenti.

1-quinquies.Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

((1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti))

2.L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonche' del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali.

3.Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in conformita' di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1992

Registro n. 55 Interno, foglio n. 172

Tabella A

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