DECRETO 20 maggio 1992, n. 569

Type Decreto
Publication 1992-05-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/3/1993

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184);

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1984, n. 338);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98);

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n.

49 e Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n. 91);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988);

Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti:

(( a) per la necessita' che la norma regolamentare corrisponda )) all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 e' stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione;

(( b) il testo regolamentare originario appare, negli articoli appresso indicati, piu' rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolamentare medesima e' volta: ))

1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validita' e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga gia' concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorieta' delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo;

2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attivita' disciplinate dal presente regolamento, non e' generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono attivita' diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessita' di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica e' opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI";

3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantita' equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare;

4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati del secondo comma dell'articolo stesso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;

A D O T T A N O il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1.Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e, successive modificazioni e integrazioni.

2.Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2

Attivita' consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

1.Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attivita' complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purche' queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

2.Le attivita' descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume "Norme di prevenzione incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3.Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attivita', indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo.

4.La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1› giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

5.Restano validi i provvedimenti di deroga gia' concessi, nonche' i pareri formulati caso per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee e' subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

6.I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

Note all'art. 2: - Le attivita' complementari che possono continuare ad essere svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento sono comprese tra quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni al precedente decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione antincendio. - Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, di approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi per le varie attivita' di cui al citato D.M. del 16 febbraio 1982, reca all'art. 3 i principi di base e le misure tecniche fondamentali per il conseguimento dello scopo di prevenzione predetto, riassunti nei seguenti tre punti: 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere dell'incendio; 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio; 3) apprestamenti e misure antincendio predisposti a cura dei titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469. - Le attivita', cui si riferisce il comma 2, sono indi- cate dall'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1961, n. 16, quali concerti, conferenze, esposizioni e mostre; attivita', che spesso vengono svolte negli edifici disciplinati dal regolamento in questione. - Il comma 3 sottolinea che eventuali nuove attivita' - comunque comprese tra quelle di cui al citato D.M. 16 febbraio 1982 - possono essere svolte negli edifici di cui allo stesso regolamento, soltanto se siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza di queste, se siano applicati i criteri tecnici sopraindicati, contenuti nel sopra citato art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Capo II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3

Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza

1.Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumita' nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.

2.Al fine di garantire l'incolumita' delle persone, deve essere individuato il tratto piu' breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformita' alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

(( 3. Il massimo affollamento consentito dovra' essere commisurato alla capacita' di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita ))

4.Il conteggio delle uscite puo' essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto piu' stretto dell'uscita.

5.Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.

6.Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4

Divieto di comunicazione tra ambienti ove e' svolta una attivita' diversa

1.Le attivita' disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attivita' soggette che non abbiano relazione con l'attivita' principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Nota all'articolo 4: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.

Art. 5

Disposizioni relative allo svolgimento di attivita' negli edifici

1.E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonche' il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

2.E' vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantita' eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attivita' di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove e' svolta l'attivita' di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.

3.Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.

4.Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

Nota all'articolo 5: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.

Art. 6

D e p o s i t i

1.Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.

2.Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.

3.Nei depositi, il cui carico d'incendio e' superiore a 50 chili di quantita' equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.

4.Nei locali dovra' essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Nota all'articolo 6: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.

Art. 7

Aree a rischio specifico

1.Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.

2.Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.

Nota all'articolo 7: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.

Art. 8

Impianti elettrici

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