DECRETO 30 dicembre 1992, n. 576
Entrata in vigore del decreto: 14/5/1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolta' di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o piu' requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto il decreto ministeriale 1› settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985), recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, numero 82/244/CEE, n. 83/276/CEE e n. 84/8/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante, in attuazione della direttiva della commissione numero 89/278/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989);
Vista la direttiva della Commissione n. 91/663/CEE del 10 dicembre 1991 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le direttive 76/756/CEE, 80/233/CEE, 82/244/CEE, 83/276/CEE, 84/8/CEE, 89/278/CEE;
Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 21 luglio 1989;
Preso atto che, esistendo ancora alcune disparita' d'interpretazione della direttiva 76/756 da parte dei Paesi membri ed alcune difficolta' di pratica applicazione per alcuni tipi di veicolo, continuano in sede CEE i lavori di aggiornamento della direttiva stessa;
Ritenuta la conseguente necessita' di non richiedere per ora l'osservanza delle prescrizioni contenute nel punto 4.2.6 dell'allegato I della suddetta direttiva ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Per veicolo si intende ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con e senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva CEE n. 91/663 del 10 dicembre 1991, relativa alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336 del 31 dicembre 1991. Note alle premesse: - La legge n. 942/1973, detta norme sulla "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10: "Art. 1. - I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". "Art. 2. - La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 e' presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non e' accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE". "Art. 10. - Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393". - Il D.M. 1› settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985) reca in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, 82/444/CEE, 83/279/CEE e 84/8/CEE norme rela- tive alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. - Il D.M. 21 luglio 1989 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989), reca, in attuazione della direttiva della Commissione n. 89/278/CEE norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Art. 2
1.Le norme del presente regolamento, ai fini della omologazione parziale CEE del tipo di veicolo per quanto riguarda la installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa entrano in vigore il 1› gennaio 1993.
2.Fino al 30 settembre 1993, il costruttore o il suo legale rappresentante possono chiedere in alternativa l'applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989.
Art. 3
1.Dal 1› ottobre 1993 i tipi di veicolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, potranno ottenere l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, alle prescrizioni del presente regolamento; tuttavia, fino al 31 dicembre 1994 non sara' richiesta l'osservanza obbligatoria delle prescrizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I al presente regolamento.
Art. 4
1.Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973, e' il seguente: "Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".
Art. 5
1.Gli allegati elencati nell'art. 7 del presente regolamento, sostituiscono gli allegati al decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante norme relative alla omologazione parziale CEE di veicoli a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989.
Art. 6
1.Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti: allegato I - Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; allegato II - Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Il Ministro: TESINI
Visto, il Gardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 344
Allegato I
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