DECRETO 30 dicembre 1992, n. 576

Type Decreto
Publication 1992-12-30
Ultimo aggiornamento 1998-03-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14/5/1993

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolta' di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o piu' requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il decreto ministeriale 1› settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985), recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, numero 82/244/CEE, n. 83/276/CEE e n. 84/8/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante, in attuazione della direttiva della commissione numero 89/278/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989);

Vista la direttiva della Commissione n. 91/663/CEE del 10 dicembre 1991 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le direttive 76/756/CEE, 80/233/CEE, 82/244/CEE, 83/276/CEE, 84/8/CEE, 89/278/CEE;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 21 luglio 1989;

Preso atto che, esistendo ancora alcune disparita' d'interpretazione della direttiva 76/756 da parte dei Paesi membri ed alcune difficolta' di pratica applicazione per alcuni tipi di veicolo, continuano in sede CEE i lavori di aggiornamento della direttiva stessa;

Ritenuta la conseguente necessita' di non richiedere per ora l'osservanza delle prescrizioni contenute nel punto 4.2.6 dell'allegato I della suddetta direttiva ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Per veicolo si intende ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con e senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva CEE n. 91/663 del 10 dicembre 1991, relativa alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336 del 31 dicembre 1991. Note alle premesse: - La legge n. 942/1973, detta norme sulla "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10: "Art. 1. - I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". "Art. 2. - La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 e' presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non e' accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE". "Art. 10. - Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393". - Il D.M. 1› settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985) reca in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, 82/444/CEE, 83/279/CEE e 84/8/CEE norme rela- tive alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. - Il D.M. 21 luglio 1989 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989), reca, in attuazione della direttiva della Commissione n. 89/278/CEE norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Art. 2

1.Le norme del presente regolamento, ai fini della omologazione parziale CEE del tipo di veicolo per quanto riguarda la installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa entrano in vigore il 1› gennaio 1993.

2.Fino al 30 settembre 1993, il costruttore o il suo legale rappresentante possono chiedere in alternativa l'applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989.

Art. 3

1.Dal 1› ottobre 1993 i tipi di veicolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, potranno ottenere l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, alle prescrizioni del presente regolamento; tuttavia, fino al 31 dicembre 1994 non sara' richiesta l'osservanza obbligatoria delle prescrizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I al presente regolamento.

Art. 4

1.Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973, e' il seguente: "Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".

Art. 5

1.Gli allegati elencati nell'art. 7 del presente regolamento, sostituiscono gli allegati al decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante norme relative alla omologazione parziale CEE di veicoli a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989.

Art. 6

1.Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti: allegato I - Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; allegato II - Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Il Ministro: TESINI

Visto, il Gardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993

Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 344

Allegato I

((ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore. 1.2. Il modello della scheda informativa e' presentato nell'appendice 1. 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato: 1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. 2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO 2.1 Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE. 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE e' presentato nell'appendice 2. 2.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 3. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 3.1 In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 4. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 4.1 Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 4.2. Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva. __ Appendice 1 Scheda informativa n. ... ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)() Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. ____ () La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):......... 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:............... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b):................................................ 0.3.1. Posizione della marcatura:................................. 0.4. Categoria del veicolo(c):.................................. 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:......................... 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:...... 1.8. Guida: a destra/a sinistra(1): 1.8.1. Il veicolo e' predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra(1) 2. MASSE DIMENSIONI(e) (in kg e mm) 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):................ 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: 2.4.1. Per telaio non carrozzato: 2.4.1.1. Lunghezza(j):............................................. 2.4.1.2. Larghezza(k):............................................. 2.4.1.2.1. Larghezza massima:........................................ 2.4.1.2.2. Larghezza minima:......................................... 2.4.1.3. Altezza a vuoto(1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):......... 2.4.2. Per telaio carrozzato: 2.4.2.1. Lunghezza(j):............................................. 2.4.2.2. Larghezza(k):............................................. 2.4.2.3. Altezza a vuoto(1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):......... 2.6. Massa del veicolo carrozzato, e con il dispositivo di attacco nel caso di un veicolo trattore non appartenente alla categoria M1, in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100% degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta conducente e, nel caso degli autobus, massa di un membro del personale (75 kg), se il veicolo e' munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima):..... 2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima):........ 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima) (y):......... 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima):........ 3. MOTOPROPULSORE(q) 3.2.5. Impianto elettrico: 3.2.5.1. Tensione nominale:.....V, terminale a massa positivo/negativo(1) 6. SOSPENSIONE 6.2.1. Regolazione del livello: si/no/facoltativo(1) 6.6. Pneumatici e ruote: 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento: 6.6.2.1. Asse 1:.................................................... 6.6.2.2. Asse 2:.................................................... 6.6.2.3. Asse 3:.................................................... 6.6.2.4. Asse 4:.................................................... ecc. 9. CARROZZERIA 9.10.3. Sedili: 9.10.3.1. Numero:.................................................... 9.10.3.2. Posizione e sistemazione:.................................. 10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensita' massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:.................. 10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:.................................. 10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/156/CEE, fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico): 10.3.1. Disegno che illustri l'estensione della superficie illuminante:............................................... 10.3.2. Metodo di definizione della superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1):................................... 10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:............... 10.3.4. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili:........ 10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:.............................................. 10.4 Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 6.2.6.1. dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1 10.4.1. Valore della regolazione iniziale:......................... 10.4.2. Posizione dell'indicazione:................................ 10.4.3. Descrizione/schema(1) e tipo | di dispositivo di regolazione | dei proiettori (ad esempio: | applicabile soltanto ai automatico, manuale a scatti, | veicoli muniti di a regolazione continua):..... > dispositivo di | regolazione dei 10.4.4. Dispositivo di comando:...... | proiettori 10.4.5. Segni di riferimento:........ | 10.4.6. Segni/simboli assegnati alle | condizioni di carico......... | Appendice 2 MODELLO Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE ____ | Timbro | | dell'amministrazione | |____| Comunicazione riguardante: - l'omologazione(1) - l'estensione dell'omologazione(1) - il rifiuto dell'omologazione(1) - la revoca dell'omologazione(1) di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica(1) per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE. Numero di omologazione:.............................................. Motivo dell'estensione:.............................................. PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):............ 0.2. Tipo di designazione(i) commerciale generale:................. 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica(1) (2):.................... 0.3.1. Posizione della marcatura:.................................... 0.4. Categoria del veicolo(1) (3):................................. 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:............................. 0.7. Per i componenti e le entita' tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:................... 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:............ PARTE II 1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum) 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:...................... 3. Data del verbale di prova:.................................... 4. Numero del verbale di prova:.................................. 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum) 6. Luogo:........................................................ 7. Data:......................................................... 8. Firma:........................................................ 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorita' omologante, del quale si puo' richiedere copia. __ (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???). (3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/756/CEE. ____ Addendum alla scheda di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE 1. ALTRE INFORMAZIONI 1.1. Elenco delle luci facoltative che possono essere montate su questo tipo di veicolo:......................................... 5. OSSERVAZIONI 5.1. Eventuali osservazioni sui componenti mobili:...................))

Allegato II

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