DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357
Entrata in vigore del decreto: 5-10-1993
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l'art. 61 che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle deliberazioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennita', nonche' dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEI PERITI AGRARI
Capo
I NORME GENERALI
Capo I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto della tariffa
1.La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita', e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 434/1968 reca l'ordinamento della professione di perito agrario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Circoscrizione e obbligatorieta' delle tariffe
1.Il perito agrario e' tenuto ad applicare la presente tariffa ed e' soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio del collegio nel cui albo il professionista e' iscritto.
Art. 3
Liquidazione delle specifiche
1.E' facolta' del perito agrario e del committente di chiedere al consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione e, occorrendo, dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa.
2.Sulla liquidazione spetta al collegio, un diritto pari al 2% della somma liquidata.
3.Quando la richiesta e' fatta direttamente dall'autorita' giudiziaria nulla e' dovuto al collegio.
Art. 4
Diritti del committente
1.Il committente, salvo particolari pattuizioni e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto al professionista a norma della presente tariffa, ha diritto ad una sola copia di tutti gli elaborati ai quali si riferisce l'incarico commesso.
2.Il perito agrario e' tenuto a fornire al committente i dati, le notizie e gli atti concernenti l'elaborato, necessari alla piena utilizzazione dell'opera.
Art. 5
A n t i c i p i
1.Al perito agrario compete un anticipo sulle spese e sugli onorari presunti fino alla concorenza del 75% di quanto spettantegli a compimento della prestazione.
2.Nei giudizi arbitrali il perito agrario puo' chiedere il deposito integrale delle spese e degli onorari presunti.
Art. 6
Pagamento a saldo
1.Il committente e' tenuto a provvedere al pagamento a saldo della specifica non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Trascorso tale termine, docorreranno a favore del professionista gli interessi sulle somme dovute e non pagate, pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, nonche' la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat.
Art. 7
Interruzione dell'incarico
1.Quando il lavoro venga interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto.
2.Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.
3.In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore o per recesso del perito agrario senza giusta causa i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del codice civile.
Art. 8
C o l l a b o r a t o r i
1.E' sempre dovuto al perito agrario il rimborso delle spese sostenute per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.
Art. 9
Rimborso spese
1.E' dovuto al perito agrario, il rimborso di tutte le spese sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carte legali, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
2.Il professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria.
3.Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1a classe delle Ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2a classe per il personale di aiuto.
4.Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale, per litro, della benzina super.
5.Il lavoro di corrispondenza e' compensato a parte, a discrezione.
Art. 10
C o n s u l t a z i o n i
1.Qualora il perito agrario si trovi nella necessita' di ricorrere all'opera o al parere di altro professionista per l'esecuzione dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committente, il compenso spettante a quest'ultimo resta a carico del committente stesso.
Art. 11
C o n t r a d d i t t o r i
1.Spetta al perito agrario una maggiorazione del 30% dell'onorario qualora la prestazione venga espletata in contraddittorio.
Art. 12
Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari
1.Quando i lavori vengono svolti con carattere d'urgenza, in condizioni di disagio, in giorni festivi, in ore notturne oppure riguardino fondi o beni costituiti da piu' corpi, o comprendano aziende con accentuata diversita' di coltura, i compensi previsti dalla presente tariffa, sono maggiorati nella misura minima del 30%.
Art. 13
Proprieta' dell'opera
1.La proprieta' degli elaborati e di quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli acccordi particolari fra le parti.
2.E' altresi' riservata al perito agrario, la proprieta' dei progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.
Art. 14
Lavori fuori residenza
1.Per i lavori fuori del comune di residenza o domicilio il perito agrario ha diritto ad una indennita' di L. 40.000 per ogni giornata, di L. 20.000 per mezza giornata e di L. 18.000 per ogni pernottamento, oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute.
Art. 15
Criteri di valutazione degli onorari
Art. 16
Contenuto della specifica
Art. 17
Incarichi collegiali
1.Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario, membro del collegio, e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.
2.Agli altri membri del collegio, non periti agrari, spetta un compenso secondo le rispettive tariffe professionali.
Art. 18
V a r i a n t i
1.Le varianti ai progetti, alle relazioni, ai rilievi e ogni genere di variante, sono compensate a parte.
Art. 19
Specifiche periodiche per incarichi continuativi
1.Per incarichi di lunga durata, il perito agrario ha diritto al compenso per le prestazioni svolte a semestre o ad anno maturato.
2.Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il perito agrario puo' declinare l'incarico fermo restando il diritto a richiedere quanto gia' maturato per compensi e spese sostenute.
Art. 20
Criterio analogico
1.Gli onorari e le spese che non sono contemplate nella presente tariffa vengono stabilite per analogia.
Art. 21
Asseverazione e giuramenti
1.Per gli elaborati seguiti da giuramento e' dovuta una maggiorazione nella misura del 10% degli onorari con un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000.
Art. 22
Solidarieta' fra i committenti
1.Quando l'incarico riguardi transazioni, divisioni o arbitrati, tutte le parti ad essi interessate sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese.
Art. 23
Efficacia e adeguamento delle tariffe
1.La presente tariffa si applica anche a tutte le prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
Capo II ONORARI A VACAZIONE
Art. 24
Prestazioni da valutare in ragione al tempo impiegato
Art. 25
(( (Computo delle vacazioni).
1.La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad una'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.
2.Nel calcolo delle vacazioni e' compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonche' il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.
3.Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.
4.Il compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura di L. 87.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di L. 103.000.
5.Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di L. 55.000 ciascuna.
Art. 26
Vacazioni integrative
1.Quando l'onorario a vacazione e' integrativo di quello computato a misura, a percentuale o a discrezione, tutte le vacazioni riferite a ciascuno di quel tipo di prestazioni vengono ridotte del 25%, salvo quelle relative al tempo impiegato nei rilievi di campagna e nel trasferimento che saranno compensate nella misura ordinaria prevista dall'articolo precedente.
Capo III ONORARI A MISURA
Art. 27
Prestazioni da valutare a misura
Art. 28
Rilievi topografici
1.Per i rilievi planimetrici ed altimetrici, anche se compresi in altre prestazioni, e' dovuto un onorario determinato ai sensi degli articoli dal 30 al 38 della presente tariffa.
Art. 29
Rilievi catastali
1.Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure dirette appoggiate ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso minimo di L. 300.000 per ogni fabbricato.
2.Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure indirette ed inserimento nel reticolo catastale (rilevazione a terra): per la prima stazione e fino a dieci punti battuti, compenso di L. 400.000, per ogni stazione in piu' L. 150.000, per ogni punto in piu' L. 30.000.
3.Redazione tipo mappale (oltre quanto sopra): compenso di L. 200.000.
4.Frazionamento di particelle catastali costituito da una linea retta mediante rilievo con squadro semplice con appoggio ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso di L. 400.000 per la prima particella (per ogni particella in piu' L. 80.000).
5.Rilievo con strumenti ottici o elettroottici con appoggio ai punti fiduciali indicati dall'ufficio tecnico erariale o con altri appoggi: per la prima stazione strumentale e fino ai primi dieci punti di dettaglio, compenso di L. 600.000 (per ogni stazione successiva L. 150.000 e per ogni punto di dettaglio oltre i primi dieci il compenso di L. 50.000).
6.Frazionamento di particelle catastali costituito da linea o linee spezzate: i compensi di cui al comma precedente sono maggiorati del 30%.
7.Redazione del tipo di frazionamento comprendente la restituzione grafica dei rilievi su scala adeguata, calcolo delle aree (totale e delle quote derivate), calcolo dei redditi delle nuove particelle originate dal frazionamento e la dimostrazione del frazionamento: per la prima particella derivata, compenso di L. 250.000 (per ogni particella successiva il compenso di L. 90.000).
Art. 30
Operazioni di tracciamento per progetti di lottizzazione
1.Qualora le operazioni tecniche riguardino lottizzazioni, gli onorari di cui all'art. 29 sono maggiorati da un minimo del 30% ad un massimo del 50%, a seconda dell'importanza dell'opera.
Art. 31
Operazioni di confinamento e di riconfinamento
1.Le operazioni di verifica, confinamento e di riconfinamento eseguite, ove necessario, anche in riferimento alle particelle catastali, sono compensate in ragione di L. 150.000 per ogni punto da determinare sul terreno nel raggio di 50 metri lineari dei punti fiduciali o dai punti di riferimento; per punti da determinare in un raggio superiore in ragione di L. 100.000 per ogni tratto di metri lineari 50 o frazione di esso.
2.Sono compensati a parte gli onorari per lo studio dei relativi atti e per la verifica delle superfici delle aree interessate alle operazioni medesime.
3.Sono pure compensati a parte le prestazioni per l'assistenza all'apposizione dei termini, esclusi i materiali.
Art. 32
Rilievi plano-altimetrici di aree
Art. 33
Livellazione dei profili
2.I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che prevedono una densita' fino a 60 punti al chilometro.
Art. 34
Rilievi di sezioni trasversali
1.Esecuzione di sezioni trasversali mediante misura delle distanze e dei dislivelli da un punto di riferimento con strumentazione idonea (livellazione trigonometrica), calcolo delle distanze parziali, dei dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata: compenso di L. 100.000 per ogni sezione fino a 20 metri di lunghezza (per ogni metro in piu' L. 5.000).
2.Per un numero di sezioni inferiore a quindici il compenso anzidetto puo' essere aumentato fino al 50%.
Art. 35
Poligonazioni
Art. 36
Rilevamenti per tracciati di strade
Art. 37
Maggiorazioni
2.Le singole maggiorazioni possono essere sommate fra loro applicando le prestazioni previste dagli articoli dal 29 al 37 compreso, della presente tariffa.
Art. 38
Piani particellari di esproprio
Art. 39
Consegne, riconsegne e bilanci dei beni rustici o comunque connessi con l'attivita' agricola
1.Le operazioni di consegna, riconsegna ed i bilanci vengono compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella 7.
2.Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi di campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione dell'azienda agraria e/o boschiva o di trasformazione, ecc., con le relative pertinenze, l'inventario dei soprassuoli e delle scorte, la eventuale formazione di una mappa puramente indicativa del fondo.
3.I bilanci comprendono il sommario di cio' che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.
4.Qualora il committente richieda la mappa del fondo con i singoli appezzamenti divisi per riparto di coltura e relative misure e cosi' pure la planimetria dei singoli fabbricati e relative misure e' dovuto per tale incarico anche l'onorario previsto per i lavori topografici.
5.Gli onorari indicati nell'allegata tabella 7 per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un complesso di beni rustici, si applicano anche quando dette operazioni vengano eseguite sulla scorta di analoghi atti esistenti anche se forniti dal committente; qualora gli inventari e le consegne siano da eseguirsi ex novo, gli onorari indicati nell'allegata tabella 7 dovranno essere aumentati del 30%, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprieta' od al possesso.
6.Gli onorari della tabella 7 sono aumentati fino al 20% per la consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici a destinazione vivaistica, orto-floro-frutticola, boschiva, e verde pubblico o privato.
7.La compilazione degli inventari di consegna e riconsegna dei fabbricati vetusti, di caseifici, cantine, enopoli, oleifici, essiccatoi, ecc., e' compensata a vacazione.
8.La valutazione e la stima dei beni immobili compresi nelle suddette operazioni viene compensata a parte a norma delle rispettive tariffe.
Art. 40
Consegna e riconsegna di scorte e frutti pendenti
1.Per le operazioni di consegna e riconsegna a valore delle scorte e frutti pendenti oltre ai compensi di cui all'art. 39 spettano i compensi di cui alla tabella 8.
Art. 41
Consegna, riconsegna e custodia di beni
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