DECRETO 20 settembre 1993, n. 516
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;
Vista la direttiva 92/15/CEE della Commissione recante modifica
della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli
oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985 recante modificazioni ed aggiornamenti, al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 4 aprile 1985 necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria sopra citata;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
2.Le sostanze di cui al comma 1, Parte seconda, secondo trattino, punto 1) sono soppresse dall'allegato II, sezione 3, Parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973.
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