DECRETO 21 dicembre 1993, n. 583
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993, n. 1251/93;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 100/200.00/8916 del l7 dicembre 1993;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Composizione
1.Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da trentasei componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed è rinnovato ogni tre anni.
2.I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono scelti dal Ministro della sanità tra docenti universitari ordinari, dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unità, appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.
3.Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
4.I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.
5.Con decreto del Ministro della sanità è formato, per il triennio di durata in carica del Consiglio, l'elenco di esperti che possono essere invitati ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni, secondo le rispettive, specifiche competenze.
6.I componenti e gli esperti del Consiglio superiore di sanità, ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive.
7.Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanità. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 266/1993, sul riordinamento del Ministero della sanità, così recita: "La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 27 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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