DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596

Type Decreto
Publication 1993-12-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-03-1994

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, il quale prevede che la tariffa degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri sono stabilite mediante decreto del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 giugno 1991 e dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Compensi a vacazione

1.L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, e' sostituito dal seguente: "((1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto.))"

Art. 2

Compensi a percentuale

1.L'art. 2 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, e' sostituito dal seguente: " 1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica: ( Ir ) Tr = Ti x (----)(tutto elevato a t) ( Ii ) dove: Tr=tariffa ricercata espressa in percentuale; Ti=tariffa di riferimento espressa in percentuale; Ir=importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata; Ii=importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento; t =tangente della retta delle tariffe. 2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente. 3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario e' calcolato mediante interpolazione lineare".

Art. 3

Adeguamenti tabellari

1.L'art. 3 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, e' sostituito dal seguente: " 1. La misura e la contabilita' dei lavori e' compensata in base alla tabella M. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente. 2. I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera e' quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta. 3. Le tabelle A 1, B 1, C 1, D 1, E 1, F 2, G 2, H 3, I, L 1, M 1 e R1 allegate al decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A 2, B 2, C 2, D 2, E 2, F 3, G 3, H 4, I 2, L 2, M 2 e N allegate al presente decreto".

Art. 4

Contributo per spese

1.Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e' stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all'art. 1 del presente decreto ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese.

Art. 5

Triangolazioni e poligonazioni

1.Le triangolazioni secondarie a lotti rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione, quando costituiscono operazione a se stante, e in ragione di L. 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'art. 40 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.

2.Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di L. 7.545 per ogni stazione oltre ai suddetti compensi.

Art. 6

Rilievi di strade e canali

1.Le voci della colonna prima della tabella A possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

2.Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50, un compenso proporzionale da L. 3.770 a lire 7.545; per profili longitudinali, un compenso variabile da L. 3.770 a L. 7.545 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, in collina o in montagna.

Art. 7

Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante

1.Quando non formino capitolo di bilancio sulle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura: (( Importo di stima fino a L. 50.000 | onorario 5.57% )) | Importo di stima fino a L. 100.000 | con un minimo di lire 3.279 onorario 4.10% | oltre i rimborsi ed i com- Importo di stima fino a L. 500.000 | pensi orari di cui agli ar- onorario 2.79% > ticoli da 21 a 25, 28 e 31 Importo di stima fino a L. 1.000.000 | onorario 2.13% | Importo di stima fino a L. 5.000.000 | ed oltre | onorario 1.63% |

2.Quando la prestazione si limita alla sola misura, l'onorario e' ridotto del trenta per cento. Per i valori intermedi il compenso e' determinato per interpolazione lineare.

3.Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

Art. 8

Classifica delle costruzioni

1.Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle seguenti tabelle H 4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere: Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti: ((a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione )) per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie; b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu' locali, ad uso di ricoveri e di industrie; c) case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici; d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati; e) impianti di servizi primari. Categoria II: f) strade e canali; g) strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficolta' di studio; h) arginature e lavori di terra; i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti; l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane. (( Categoria III: )) m) bonifiche idrauliche e irrigazioni a gravita' con portata massima di litri 100 al minuto secondo; n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entita'; o) progetti di bonifica agraria.

Art. 9

Prestazioni per compravendite e affitti

1.L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili, di cui all'art. 65 della legge 2 marzo 1949, n. 144, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la seguente tabella: Importi Compravendite Affitti - - - Fino a L. 5.000.000 2.72% 2.04% L. 50.000.000 2.57% 1.90% L. 100.000.000 2.40% 1.75% L. 200.000.000 e oltre 2.05% 1.45%

Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro dei lavori pubblici MERLONI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1994

Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 3

Allegato

ALLEGATO TABELLA A2 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B2 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C2 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D2 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E2 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA F3 Parte di provvedimento in formato grafico (1) TABELLA G3 Parte di provvedimento in formato grafico (1) TABELLA H4 Parte di provvedimento in formato grafico (1) TABELLA I2 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA L2 Parte di provvedimento in formato grafico (1) TABELLA M2 Parte di provvedimento in formato grafico ((2)) TABELLA N2 Parte di provvedimento in formato grafico

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