DECRETO 13 ottobre 1992, n. 584
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione della senseria per il collocamento della gente di mare;
Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa alla istituzione di uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le capitanerie di porto;
Visti gli artt. 125, 126, 1176, 1177 del codice della navigazione;
Visto l'art. 2098 del codice civile;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di dettare una nuova normativa generale sostitutiva delle norme particolari che attualmente regolano il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista
la comunicazione in data 14 febbraio 1992 prot. n. 4140589 alla presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
Ricorso al collocamento
1.Il ricorso al collocamento è obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armate, e per l'imbarco di marittimi italiani su navi di bandiera estera noleggiate a scafo nudo da armatori italiani.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il R.D.L. n. 1031/1925 ha istituito gli uffici di collocamento della gente di mare. - La legge n. 3042/1928 ha istituito gli uffici di collocamento per gli ufficiali della Marina mercantile denominati "movimenti ufficiali". - Il testo degli articoli 125, 126, 1176 e 1177 del codice della navigazione è il seguente: "Art. 125. - Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge". "Art. 126. - È vietata la mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi". "Art. 1176. - Chiunque richiede o riceve per sè o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a L. 40.000". "Art. 1177. - La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno o dell'ammenda da L. 40.000 a 200.000: 1) se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone; 2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo; 3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo; 4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno". - Si trascrive il testo dell'art. 2098 del codice civile: "Art. 2098. - Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salvo l'applicazione delle sanzioni penali. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
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