DECRETO 16 marzo 1994, n. 266

Type Decreto
Publication 1994-03-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/5/1994

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', la potesta' di consentire con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito speciali trattamenti prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1984, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, di taluni prodotti alimentari;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1988, n. 49, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate;

Viste le istanze di autorizzazione all'utilizzazione di atmosfere modificate inviate al Ministero della sanita' da parte della Federalimentare in data 9 aprile 1987, della Cirio, Bertolli, De Rica, in data 1 agosto 1988, della E.A.C. in data 19 luglio 1990, della Itticonsult in data 13 febbraio 1991 e della Era in data 8 aprile 1992, nonche' quella di autorizzazione di particolari atmosfere modificate inviata dalla impresa General Gas in data 10 luglio 1990;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, relativo al Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;

Considerato che l'impegno di azoto, di anidride carbonica o di loro miscele, rispondenti a particolari requisiti di purezza, e' utile per assicurare una migliore e piu' duratura conservazione di particolari prodotti alimentari creando condizioni non favorevoli per lo sviluppo della microflora ed e', per questo motivo, diffuso in diversi Stati membri della CEE;

Visti i pareri resi dall'Istituto superiore di sanita' in data 12 marzo 1991 e in data 10 aprile 1992, i quali sono favorevoli all'utilizzazione di atmosfere modificate costituite da azoto, da anidride carbonica e da loro miscele per tutte le tipologie di alimenti eccezion fatta per i prodotti della pesca e per i formaggi molli e contrari, in assenza di ulteriore evidenza, alla utilizzazione della miscela formata da anidride carbonica e alcol etilico;

Ritenuto consentire l'utilizzazione delle atmosfere modificate solo nei casi in cui le conoscenze gia' disponibili sono tali da dimostrare l'utilita' tecnologica e la sicurezza sanitaria;

Ritenuto, altresi', di adottare specifici criteri per la presentazione e l'esame di future istanze relative ad atmosfere modificate e/o prodotti alimentari non ancora autorizzati;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nell'adunanza del 25 maggio 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee effettuata in data 13 luglio 1992 ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE;

Vista l'ulteriore comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri effettuata ai sensi dell'art. 16 della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 31 dicembre 1993 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))

Art. 4

Etichettatura

1.Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sulle confezioni di alimenti confezionati con atmosfere modificate o sulle etichette appostevi deve essere riportata in modo chiaramente visibile la dicitura "prodotto confezionato in atmosfera modificata".

Art. 5

Norme finali

1.Il decreto ministeriale 11 ottobre 1984 e' abrogato.

2.Nulla e' mutato per quanto riguarda l'utilizzazione delle atmosfere modificate nel confezionamento delle carni fresche refrigerate, che restano disciplinate dal decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1988, n. 49, fatta eccezione per il comma 2 dell'art. 1 che e' abrogato.

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 28

Nota all'art. 5: - L'art. 1 del D.M. n. 49/1988, cosi' recita: "1. E' consentito il trattamento con 'atmosfera modificata' nel confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate secondo le piu' moderne tecniche di raffreddamento veloce, appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonche' ai volatili da cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da macellazione non anteriore a sette giorni. (2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1 devono essere presentate in unita' di vendita di peso non inferiore a 100 grammi). 3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 e' costituita da anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele".

Allegato 1

ALLEGATO 1 (( ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))

Allegato 2

Allegato 2 (( ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))

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