DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615
Entrata in vigore del decreto: 22-11-1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
E
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, "Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Sedi dei consigli dell'ordine
1.Il consiglio di ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.
2.Il Consiglio nazionale ha sede in Roma.
3.Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione e' inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale puo' richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati. Il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, puo' a sua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all'albo non superi le duecentocinquanta unita'.
4.Nella prima formazione degli albi l'accorpamento e' disposto di ufficio dal commissario di cui all'art. 17 se il numero dei richiedenti l'iscrizione e' inferiore a trenta.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 84/1993 e' il seguente: "Art. 4 (Norme regolamentari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Consiglio regionale o interregionale
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
4.Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
5.Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente e' tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.
6.Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.
Art. 3
(( (Controllo sulla gestione patrimoniale). 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del consiglio. 2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio. 3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari))
Art. 4
Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
7.Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))
Art. 6
Insediamento del consiglio
1.Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti. L'adunanza e' presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere piu' anziano per eta'. Copia del verbale della seduta e' trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.
2.Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.
Art. 7
Scioglimento del consiglio
1.Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non e' in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario.
2.Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne da immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia che provvede a fissare il termine per la rinnovazione dell'elezione.
3.Il commissario puo' essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da non piu' di due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.
Art. 8
Ricorsi in materia elettorale
1.Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo puo' proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2.Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione.
Art. 9
Iscrizione all'albo
2.Gli interessati presentano domanda al consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.
3.Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.
4.Non e' consentita l'iscrizione in piu' di un albo regionale o interregionale.
Art. 10
Cancellazione dall'albo
1.Il consiglio provvede a cancellare dall'albo gli iscritti che ne facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c). La cancellazione decorre nel primo caso dalla data di ricevimento della domanda e nel secondo, rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Art. 11
Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo
1.Contro il diniego di iscrizione all'albo o la cancellazione l'interessato, prima di adire l'autorita' giudiziaria, puo' proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il ricorso, dispone l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall'albo.
2.Il ricorso e' presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzioni.
3.Il Consiglio nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta, decide il ricorso e ne da comunicazione all'interessato entro quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 12
Consiglio Nazionale
1.Il Consiglio nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.
3.Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.
4.Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.
5.Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.
((6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3))
Art. 13
Elezione del Consiglio nazionale
1.All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva ((...)) la lista dei ((...)) professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
3.Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente piu' anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianita' di iscrizione, per eta', forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4.Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti e' fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 14
Insediamento del Consiglio nazionale
1.Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti. L'adunanza e' presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere piu' anziano per eta'. Copia del verbale della seduta e' trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.
2.Fino all'insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle pratiche urgenti.
3.Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 15
Scioglimento del Consiglio nazionale
1.Se il Consiglio nazionale non e' in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti e dandone comunicazione ai consigli degli ordini regionali o interregionali.
2.Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede all'elezione dei componenti del Consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto disposto nell'art. 13.
Art. 16
Sostituzione dei componenti dei consigli
1.I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti, dimissionari o cancellati dall'albo per essere venuto meno il requisito di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie, i quali restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
Art. 17
Sanzioni disciplinari
2.L'interessato puo' proporre ricorso al Consiglio nazionale contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione, salva la facolta' di adire in ogni momento l'autorita' giudiziaria.
3.Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3.
Art. 18
Compensi per le prestazioni professionali
1.I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 19
Prima formazione degli albi
1.Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso l'ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione dell'albo.
2.Il commissario puo' avvalersi della collaborazione di non piu' di due persone da lui scelte alle quali spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di sei al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e' di lire ventimila; i collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla determinazione del relativo compenso a vacazione nei limiti di cui sopra.
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